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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 19/03/2018, n. 066/Pres.
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 19/03/2018, n. 066/Pres.
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 19/03/2018, n. 066/Pres.
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[Premessa]IL PRESIDENTE VISTA la legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio); CONSIDERATO che l'articolo 1 della legge regionale n. 16/2009 pone, quale finalità della legge, i |
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 2 - Ambito di applicazione1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti di vigilanza relativi alle opere o interventi da realizzare, fatte salve le disposizioni del regolamento attuativo approvato con D.P.Reg. 27 luglio 2011, n. 0176/Pres. "Regolamento concernente le definizioni previste dall'articolo 3, comma 3, lettera a) (tipologia di opere e di edifici di i |
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Art. 3 - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono: a) Classificazione sismica è la classificazione delle zone sismiche del territorio regionale di cui alla Delib.G.R. 6 maggio 2010, n. 845 (Legge regionale n. 16/2009, articolo 3, comma 2, lettera a). Classificazione delle zone sismiche e indicazione delle aree di alta e bassa sismicità); b) Norme tecniche sono le norme tecniche per le costruzioni approvate con D.M. 14 gennaio 2008 del Ministro delle Infrastrutture (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) e successive modificazioni ed integrazioni; c) normativa tecnica è la normativa tecnica per le costruzioni relativa al materiale impiegato e al sistema costruttivo adottato previgente alle Norme tecniche; d) edifici o opere strategiche sono gli edifici di interesse strategico e le o |
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Art. 4 - Riferimenti tecnici e rinvio dinamico1. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente regolamento si rinvia alla normativa tecnica vigente secondo quanto specificato nel seguito, alle relative circolari applicative, alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di settore, nonché alle delibere de |
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CAPO II - Disposizioni relative alle opere da realizzare |
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Art. 5 - Adempimenti e vigilanza1. Le disposizioni contenute nel presente capo disciplinano le opere o interventi da realizzare, in ottemperanza degli ade |
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Sezione I - Istanza di autorizzazione e/o deposito del progetto, progetto, autorizzazione |
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Art. 6 - Classificazione sismica e normativa tecnica di riferimento1. Per le opere o interventi di cui al presente capo la classificazione sismica della zona di intervento e la normativa te |
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Art. 7 - Istanza di autorizzazione e/o deposito del progetto1. La realizzazione delle opere e degli interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera k), è soggetta al preavviso scritto e al contestuale deposito dei progetti presso la struttura tecnica regionale territorialmente competente. 2. L'inizio dei lavori relativi agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), nonché lettere g) e h) da realizzare in zone di alta sismicità, è subordinato all'autorizzazione da parte del servizio competente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 del Regolamento. |
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Art. 8 - Elaborati progettuali e documenti connessi1. Fatte salve le disposizioni contenute nella Legge e nei relativi regolamenti attuativi, all'istanza di autorizzazione e/o deposito del progetto è allegato duplice esemplare dei seguenti elaborati e documenti: a) elenco degli elaborati e documenti; b) relazione di calcolo delle strutture; c) relazione sui materiali; d) elaborati grafici esecutivi e particolari costruttivi delle strutture; e) piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera; f) elaborati grafici che definiscono il progetto architettonico e di insieme; g) asseverazione del progettista strutturale; h) attestazione del Sindaco (o suo delegato) o asseverazione del progettista strutturale sull'osservanza delle previsioni contenute all'articolo 84, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico; i) relazione geologica, relazione geotecnica e sulle fondazioni e relazioni specialistiche o eventuale dichiarazione del progettista strutturale, opportunamente motivata, sulla non necessità delle stesse o di alcune di esse nei casi consentiti dalle Norme tecniche; j) dichiarazione su vita nominale e classe d'uso dell'opera oggetto di intervento; k) nomina del collaudatore in corso d'opera e contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico e di favorevole revisione dei calcoli di verifica e di stabilità. 2. Il progetto riguardante le strutture deve essere informato a caratteri di chiarezza espositiva e di completezza nei contenuti secondo quanto previsto dalla normativa tecnica applicata e deve inoltre definire compiutamente l'intervento da realizzare. 3. La relazione di calcolo delle strutture, di cui alla lettera b) del comma 1, deve essere datata, timbrata e firmata in originale dal progettista strutturale e, per presa visione, dal direttore dei l |
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Art. 9 - Autorizzazione all'inizio dei lavori1. La presentazione alla struttura tecnica regionale territorialmente competente dell'istanza di autorizzazione e/o di deposito del progetto di cui all'articolo 7, nonché degli elaborati progettuali e documenti connessi di cui all'articolo 8 ha valore di preavviso scritto. La restituzione al richiedente di un esemplare della documentazione depositata munito del timbro di avvenuto deposito, previo accertamento della completezza della documentazione tecnica progettuale, costituisce attestazione dell'avvenuto deposito. |
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Sezione II - Variazioni in corso d'opera |
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Art. 10 - Variazioni, classificazione sismica e normativa tecnica di riferimento1. Durante il corso dei lavori è possibile introdurre variazioni strutturali alle opere previste dal progetto originario. |
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Art. 11 - Varianti sostanziali1. Nei casi di varianti sostanziali, la documentazione riproduce regole, modalità e iter autorizzativo del progetto |
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Art. 12 - Varianti non sostanziali1. Nei casi di varianti non sostanziali, la documentazione, nonché regole e modalità, sono quelle previste a |
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Sezione III - Ultimazione, collaudo, rispondenza |
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Art. 13 - Relazione a strutture ultimate1. Entro il termine di sessanta giorni dall'ultimazione delle strutture, il direttore dei lavori redige due esemplari, bollati secondo la vigente normativa in materia di imposta di bollo, e deposita, presso la struttura tecnica regionale territorialmente competente, una |
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Art. 14 - Certificato di collaudo statico e di rispondenza dell'opera alla normativa tecnica1. Tutte le opere e gli interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e), f) e g), la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, devono essere sottoposte a collaudo statico. Per gli interventi di limitata importanza statica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), su costruzioni esistenti il certificato di collaudo statico è sostituito dall'asseverazione del direttore dei lavori di rispondenza dell'opera eseguita alla normativa tecnica applicata. 2. Le finalità del collaudo statico previsto dall'articolo 67 del Testo unico, che ne regola le procedure per le sole strutture in cemento armato normale e precompresso e metalliche, |
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CAPO III - Disposizioni relative alle opere realizzate e/o in corso di realizzazione |
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Art. 15 - Violazioni e vigilanza1. Le disposizioni contenute nel presente capo disciplinano le opere o gli interventi realizzati o in corso di realizzazione in assenza o in difformità dal titolo abilitativo strutturale, ove necessario al momento dell'esecuzione, o difform |
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Art. 16 - Accertamenti1. Le violazioni sono accertate secondo le disposizioni previste dalla Parte II, Capo II, Sezioni II e III e Capo IV, Sezioni III e IV del Testo unico. 2. Le opere o gli interventi di cui al presente capo, qualora risultassero non più reperibili e/o mancanti il progetto delle opere, il progetto delle eventuali varianti, la relazione a strutture ultimate, il certificato di collaudo statico, sono assoggettate, a seconda delle informazioni e/o atti mancanti e in ragione della tipologia e dell'entità delle opere stesse, alle seguenti attività: a) conoscitiva di raccolta dati, per comporre l'anagrafica dei soggetti coinvolti e riunire le informazioni generali dell'opera; b) conoscitiva di rilievo, per definire architettonicamente l'opera, identificare l'organismo strutturale, gli elementi strutturali e i collegamenti, gli eventuali difetti, l'eventuale quadro fessurativo e deformativo; c) conoscitiva di prova, per identificare i materiali strutturali effettivamente impiegati, gli eventuali loro difetti locali, la geologia del sito, la geotecnica; d) verificativa, per conseguire il giudizio sulla conformità dell'opera alla classificazione sismica e alla normativa tecnica di riferimento; e) certificativa, per conseguire il giudizio sulla sicurezza strutturale. 3. La raccolta dati, di cui alla lettera a) del comma 2, deve essere datata, timbrata e firmata in originale dal tecnico verificatore. Essa deve |
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Sezione I - Opere realizzate |
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Art. 17 - Classificazione sismica e normativa tecnica di riferimento1. Per le opere o gli interventi di cui alla presente sezione la classificazione sismica della zona di intervento e la nor |
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Art. 18 - Opere conformi alla normativa tecnica1. Le opere o gli interventi di cui alla presente sezione che, in seguito al progetto reperito o alle attività di cui all'articolo 16, risultino conformi alla normativa tecnica applicabile al momento di inizio delle opere stesse sono assoggettate al deposito, presso la struttura tecnica regionale territorialmente competente, dell'istanza di accertamento di conformità, da compilare secondo il modello disponibile sul sito istituzionale della Regione, sottoscrivere in originale dal committente dell'accertamento di conformità e bollare secondo la vigente normativa in materia di bollo, allegando triplice esemplare dei seguenti elaborati e documenti: a) progetto delle opere realizzate e delle eventuali variazioni strutturali, redatti prima dell'inizio della realizzazione delle opere stesse; |
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Art. 19 - Opere non conformi alla normativa tecnica1. Le opere o gli interventi di cui alla presente sezione che, in seguito al progetto reperito o alle attività di cui all'articolo 16, risultino non conformi alla normativa tecnica applicabile al momento di inizio delle opere stesse sono assoggettate, qualora il committente dell'accertamento di conformità non intenda avvalersi della risoluzione di demolizione volontaria, alla valutazione della sicurezza strutturale ai fini della tutela della pubblica incolumità secondo le Norme tecniche e all'identificazione delle necessarie opere strutturali di adeguamento alle medesime Norme tecniche, ovvero all'identificazione delle necessarie opere strutturali di riparazione, rafforzamento o sostituzione di singoli elementi strutturali o parti di essi o delle limitazioni da imporre nell'uso della costruzione. 2. Le opere strutturali di adeguamento risultano necessarie in tutti i casi di difformità |
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Sezione II - Opere in corso di realizzazione |
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Art. 20 - Disposizioni particolari1. Le opere o gli interventi di cui alla presente sezione sono sospesi con decreto della Regione, ai sensi degli articoli 70 e 97 del Testo unico. |
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Art. 21 - Classificazione sismica e normativa tecnica di riferimento1. Per le opere o gli interventi di cui alla presente sezione la classificazione sismica della zona di intervento e la nor |
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Art. 22 - Opere conformi alla normativa tecnica1. Le opere o gli interventi di cui alla presente sezione che, in seguito al progetto originario o alle attività di cui all'articolo 16 per la parte di opere strutturali realizzata, risultino conformi alla normativa tecnica applicabile al momento di inizio delle opere stesse sono assoggettate all'attività progettuale della parte di opere strutturali da realizzare secondo la medesima normativa tecnica e al deposito, presso la struttura tecnica regionale territorialmente competente, dell'istanza di autorizzazione, da compilare secondo il modello disponibile sul sito istituzionale |
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Art. 23 - Opere non conformi alla normativa tecnica1. Le opere o gli interventi di cui alla presente sezione che, in seguito al progetto originario o alle attività di cui all'articolo 16 per la parte di opere strutturali realizzata, risultino non conformi alla normativa tecnica applicabile al momento di inizio delle opere stesse sono assoggettate, qualora il committente dell'accertamento di conformità non intenda avvalersi della risoluzione di demolizione volontaria, anche alla valutazione della sicurezza strutturale ai fini della tutela della pubblica incolumità secondo le Norme tecniche e all'identificazione delle necessarie opere strutturali di adeguamento alle medesime Norme tecniche. |
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CAPO IV - Disposizioni finali |
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Art. 24 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale |
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