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D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 22/10/2014, n. 0202/Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0176/Pres. (Definizione delle tipologie di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, nonché degli interventi di nuova costruzione, degli interventi su costruzioni esistenti e degli interventi di variante in corso d’opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettere a) e c) della LR 16/2009).
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[Premessa]



IL PRESIDENTE


Visto l’articolo 3, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 R “Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio” in base al quale con regolamento regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, sono definiti:

a) le tipologie di edifici di interesse strategico e le opere la cui funzionalità durante gli eventi sismici assuma rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli edifici e le opere, ch

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Allegato A - Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0176/Pres. (Definizione delle tipologie di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, nonché degli interventi di nuova costruzione, degli interventi su costruzioni esistenti e degli interventi di variante in corso d’opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettere a) e c) della LR 16/2009).

Art. 1 - Sostituzione del titolo del DPReg 27 luglio 2011 n. 0176/Pres.

1. Il titolo del decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011 n. 0176/Pres. (Definizione delle tipologie di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, nonché degli interventi di nuova costruzione, degli interventi su costruzioni esistenti e degli interventi di variante in corso d’opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettere a) e c) della legge regionale 16/2009.) è sostituito dal seguente: “Regolamento concernente la definizione delle tipologie di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, degli interventi di nuova costruzione, degli interventi su costruzioni esistenti e degli interventi di variante in corso d’opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica, nonché delle variazioni strutturali e degli interventi diversi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettere a), c) e c ter) della legge regionale 16/2009.”.


Art. 2 - Modifica all’art. 1 del DPReg 27 luglio 2011 n. 0176/Pres.

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011 n. 0176/Pres. è aggiunto il seguente:

“2 bis. Il presente regolamento disciplina, altresì, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c ter) della legge regionale 16/2009 le variazioni strutturali nonché gli interventi diversi da quelli di cui agli articoli 3, comma 3, lettera c) e 6, comma 2 della legge regionale 16/2009.”.


Art. 3 - Modifica all’art. 4 del DPReg. 27 luglio 2011 n. 0176/Pres.

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011 n. 0176/Pres. è aggiunto il seguente:

“1 bis. Gli interventi di variante in corso d’opera sono soggetti alla disciplina di cui all’articolo 4 ter.”.


Art. 4 - Inserimento degli artt. 4 bis e 4 ter al DPReg. 27 luglio 2011 n. 0176/Pres.

1. Dopo l’articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011 n. 0176/Pres. sono inseriti i seguenti:

“Art. 4 bis - (Opere minori)

1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c ter), della legge regionale 16/2009 si definiscono interventi diversi da quelli di cui agli articoli 3, comma 3, lettera c) e 6, comma 2, di seguito opere minori, gli interventi di nuova costruzione o su costruzioni esistenti la cui sicurezza, a giudizio del tecnico abilitato, non è rilevante ai fini della pubblica incolumità.

2. Le opere minori non possono costituire per

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