Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 27/07/2011, n. 0176/Pres.
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 27/07/2011, n. 0176/Pres.
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 27/07/2011, n. 0176/Pres.
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 27/07/2011, n. 0176/Pres.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Pres. R. 22/10/2014, n. 0202/Pres.
- D. Pres. R. 19/03/2018, n. 056/Pres.
Scarica il pdf completo | |
---|---|
Testo del provvedimentoIl Presidente Visto l'articolo 3, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 “Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio” in base al quale si dispone di dare attuazione alla nuova disciplina mediante Regolamenti, i quali ultimi definiscono: |
|
Allegato - Definizione delle tipologie di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, nonché degli interventi di nuova costruzione, degli interventi su costruzioni esistenti e degli interventi di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere a) e c), della L.R. n. 16/2009 |
|
Art. 1 - Oggetto1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a) della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio) le tipologie di edifici di interesse strategico e di opere, la cui funzionali |
|
Art. 2 - Edifici di interesse strategico e opere la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile (Classe d’uso IV - DM 14.01 2008 e successive modificazioni ed integrazioni)1. Gli edifici di interesse strategico la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile sono quelli in tutto o in parte ospitanti funzioni di comando, supervisione e controllo, sale operative, strutture ed impianti di trasmissione, banche dati, strutture di supporto logistico per il personale operativo quali alloggiamenti e vettovagliamento, strutture adibite all’attività logistica di supporto alle operazioni di protezione civile quali stoccaggio, movimentazione, trasporto, comprese le strutture per l’alloggiamento di strumentazione di monitoraggio con funzione di allerta, autorimesse e depositi, strutture per l’assistenza e l’informazione alla popolazione, strutture e presidi ospedalieri, il cui utilizzo è regolato dai seguenti soggetti istituzionali: a) organismi governativi; b) uffici territoriali di Governo; |
|
Art. 3 - Edifici ed opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (Classe d’uso III - DM 14.01.2008 e successive modificazioni ed integrazioni)1. Gli edifici che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso sono: a) gli edifici pubblici o comunque destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche nell’ambito dei quali siano normalmente presenti comunità di dimensioni significative, nonché edifici e strutture aperti al pubblico suscettibili di grande affollamento, il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane; b) le strutture il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di danni ambientali; c) gli edifici il cui collasso può determinare danni significativi al patrimonio storico, artistico e culturale, fatte salve le eventuali diverse direttive, disposizioni e linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale tutelato emanate con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 14.01.2008 "e successive modificazi |
|
Art. 4 - Interventi di nuova costruzione, interventi su costruzioni esistenti e interventi in corso d’opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica1. Tra gli edifici ed opere di categorie diverse da quelle di cui agli articoli 2 e 3, ai fini della procedur |
|
Art. 4 bis - (Opere minori)1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c ter), della legge regionale 16/2009 si definiscono interventi diversi da quelli di cui agli articoli 3, comma 3, lettera c) e 6, comma 2, di seguito opere minori, gli interventi di nuova costruzione o su costruzioni esistenti la cui sicurezza, a giudizio "di tecnico abilitato,"N7 non è rilevante ai fini della pubblica incolumità. 2. Tenuto conto della definizione di cui al comma 1, le opere minori possono costituire pertinenza degli edifici o delle opere strategici o rilevanti di cui agli articoli 2 e 3 purché non siano destinate ad ospitare sistemi o materiali per il funzionamento di servizi essenziali.N8 3. Le opere minori si distinguono in "nuove costruzioni ed interventi"N7 su costruzioni esistenti. 4. Le opere minori di nuova costruzione "riguardano"N7: a) tettoie, serre e opere assimilabili, realizzate con strutture leggere, non collegate a costruzioni esistenti: 1) manufatti leggeri strutturalmente autonomi ad uso servizi quali garage, depositi, chioschi, gazebo, ricovero animali e locali consimili ad un solo piano, aventi superficie coperta compresa tra mq 5 e mq 20, altezza all'intersezione tra pareti verticali ed intradosso di copertura ≤ m 2,50 ed altezza massima o di colmo ≤ m 4,30, realizzati con strutture di legno, metalliche o in materiali assimilabili. Fermo restando il limite già stabilito ≤ m 2,50, l'altezza massima è ridotta a m 3,80 nel caso di manufatti con copertura ad un'unica falda;N9 2) tettoie, aventi superficie coperta compresa tra mq 5 e mq 20, altezza degli elementi portanti verticali di perimetro all'intradosso della copertura ≤ m 2,50 ed altezza massima o di colmo ≤ m 4,30, realizzate con coperture di legno, metalliche o in materiali assimilabili. Fermo restando il limite già stabilito ≤ m 2,50, l'altezza massima è ridotta a m 3,80 nel caso di tettoie con copertura ad un'unica falda;N9 3) pergolati, aventi superficie compresa tra mq 10 e mq 30 ed altezza massima degli elementi portanti verticali di perimetro ≤ m 3,00, realizzati con strutture sommita |
|
Art. 4 ter - (Variazioni strutturali in corso d’opera)1. Le variazioni strutturali di cui all’articolo 3, comma 3, lettera c ter) della legge regionale 16/2009 si distinguono in varianti sostanziali e varianti non sostanziali. 2. Si definiscono varianti sostanziali quelle che comportano significative variazioni in merito a: a) effetti delle azioni, con particolare riferimento all’azione sismica; b) resistenza o duttilità degli elementi strutturali. 3. Per quanto riguarda la lettera a) del comma 2, si considerano varianti sostanziali le modifiche al progetto originario che muta |
|
Art. 5 - Autorizzazioni1. Gli edifici e le opere di cui agli articoli 2 e 3 sono assoggettati alla verifica sull’osservanza delle norme tecniche da parte degli organismi tecnici di cui all’articolo 3, comma 4, della legge regionale 16/2009. |
|
Art. 6 - Modifica agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 aprile 1989, n. 0164/Pres.1. Sono sostituiti, per gli effetti transitori di cui all’articolo 20 della LR |
|
Art. 7 - Entrata in vigore1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
Dalla redazione
- Costruzioni in zone sismiche
- Norme tecniche
La classificazione sismica di tutti i comuni italiani dal 1927 a oggi
- Alfonso Mancini
- Agevolazioni per interventi di ristrutturazione e antisismici
- Norme tecniche
- Fisco e Previdenza
- Costruzioni in zone sismiche
- Imposte sul reddito
Sismabonus, classificazione del rischio sismico delle costruzioni e attestazione
- Alfonso Mancini
- Edilizia privata e titoli abilitativi
- Costruzioni in zone sismiche
- Edilizia e immobili
- Norme tecniche
Disciplina delle costruzioni in zone sismiche
- Alfonso Mancini
- Norme tecniche
- Costruzioni
- Costruzioni in zone sismiche
Interventi su edifici esistenti in base alle norme tecniche per le costruzioni (NTC 2018)
- Alfonso Mancini
- Norme tecniche
- Materiali e prodotti da costruzione
- Norme armonizzate
Norme armonizzate e Valutazione tecnica europea per i prodotti da costruzione
- Angela Perazzolo
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
27/12/2024
- Omesse ritenute, non esime la difficoltà economica da Italia Oggi
- Rivalutazione terreni più cara da Italia Oggi
- Ok a cessione del superbonus 2022 anche se non indicata da Italia Oggi
- Rinnovabili col supporto Pnrr da Italia Oggi
- Via libera al conguaglio contributivo da Italia Oggi
- Per le professioni una sfilza di stop and go da Italia Oggi