D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 27/07/2011, n. 0176/Pres. | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 27/07/2011, n. 0176/Pres.

Regolamento concernente le definizioni previste dall'articolo 3, comma 3, lettera a)(tipologia di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso), lettera c)(interventi di nuova costruzione, su costruzioni esistenti e di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica) e lettera c ter)(variazioni strutturali e interventi diversi) della legge regionale 16/2009.

Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Pres. R. 22/10/2014, n. 0202/Pres.
- D. Pres. R. 19/03/2018, n. 056/Pres.

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Testo del provvedimento

N1


Il Presidente


Visto l'articolo 3, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 “Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio” in base al quale si dispone di dare attuazione alla nuova disciplina mediante Regolamenti, i quali ultimi definiscono:

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Allegato - Definizione delle tipologie di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, nonché degli interventi di nuova costruzione, degli interventi su costruzioni esistenti e degli interventi di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere a) e c), della L.R. n. 16/2009
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Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a) della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio) le tipologie di edifici di interesse strategico e di opere, la cui funzionali

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Art. 2 - Edifici di interesse strategico e opere la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile (Classe d’uso IV - DM 14.01 2008 e successive modificazioni ed integrazioni)

N5

1. Gli edifici di interesse strategico la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile sono quelli in tutto o in parte ospitanti funzioni di comando, supervisione e controllo, sale operative, strutture ed impianti di trasmissione, banche dati, strutture di supporto logistico per il personale operativo quali alloggiamenti e vettovagliamento, strutture adibite all’attività logistica di supporto alle operazioni di protezione civile quali stoccaggio, movimentazione, trasporto, comprese le strutture per l’alloggiamento di strumentazione di monitoraggio con funzione di allerta, autorimesse e depositi, strutture per l’assistenza e l’informazione alla popolazione, strutture e presidi ospedalieri, il cui utilizzo è regolato dai seguenti soggetti istituzionali:

a) organismi governativi;

b) uffici territoriali di Governo;

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Art. 3 - Edifici ed opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (Classe d’uso III - DM 14.01.2008 e successive modificazioni ed integrazioni)

N5

1. Gli edifici che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso sono:

a) gli edifici pubblici o comunque destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche nell’ambito dei quali siano normalmente presenti comunità di dimensioni significative, nonché edifici e strutture aperti al pubblico suscettibili di grande affollamento, il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane;

b) le strutture il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di danni ambientali;

c) gli edifici il cui collasso può determinare danni significativi al patrimonio storico, artistico e culturale, fatte salve le eventuali diverse direttive, disposizioni e linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale tutelato emanate con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 14.01.2008 "e successive modificazi

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Art. 4 - Interventi di nuova costruzione, interventi su costruzioni esistenti e interventi in corso d’opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica

1. Tra gli edifici ed opere di categorie diverse da quelle di cui agli articoli 2 e 3, ai fini della procedur

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Art. 4 bis - (Opere minori)

N3

1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c ter), della legge regionale 16/2009 si definiscono interventi diversi da quelli di cui agli articoli 3, comma 3, lettera c) e 6, comma 2, di seguito opere minori, gli interventi di nuova costruzione o su costruzioni esistenti la cui sicurezza, a giudizio "di tecnico abilitato,"N7 non è rilevante ai fini della pubblica incolumità.

2. Tenuto conto della definizione di cui al comma 1, le opere minori possono costituire pertinenza degli edifici o delle opere strategici o rilevanti di cui agli articoli 2 e 3 purché non siano destinate ad ospitare sistemi o materiali per il funzionamento di servizi essenziali.N8

3. Le opere minori si distinguono in "nuove costruzioni ed interventi"N7 su costruzioni esistenti.

4. Le opere minori di nuova costruzione "riguardano"N7:

a) tettoie, serre e opere assimilabili, realizzate con strutture leggere, non collegate a costruzioni esistenti:

1) manufatti leggeri strutturalmente autonomi ad uso servizi quali garage, depositi, chioschi, gazebo, ricovero animali e locali consimili ad un solo piano, aventi superficie coperta compresa tra mq 5 e mq 20, altezza all'intersezione tra pareti verticali ed intradosso di copertura ≤ m 2,50 ed altezza massima o di colmo ≤ m 4,30, realizzati con strutture di legno, metalliche o in materiali assimilabili. Fermo restando il limite già stabilito ≤ m 2,50, l'altezza massima è ridotta a m 3,80 nel caso di manufatti con copertura ad un'unica falda;N9

2) tettoie, aventi superficie coperta compresa tra mq 5 e mq 20, altezza degli elementi portanti verticali di perimetro all'intradosso della copertura ≤ m 2,50 ed altezza massima o di colmo ≤ m 4,30, realizzate con coperture di legno, metalliche o in materiali assimilabili. Fermo restando il limite già stabilito ≤ m 2,50, l'altezza massima è ridotta a m 3,80 nel caso di tettoie con copertura ad un'unica falda;N9

3) pergolati, aventi superficie compresa tra mq 10 e mq 30 ed altezza massima degli elementi portanti verticali di perimetro ≤ m 3,00, realizzati con strutture sommita

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Art. 4 ter - (Variazioni strutturali in corso d’opera)

N3

1. Le variazioni strutturali di cui all’articolo 3, comma 3, lettera c ter) della legge regionale 16/2009 si distinguono in varianti sostanziali e varianti non sostanziali.

2. Si definiscono varianti sostanziali quelle che comportano significative variazioni in merito a:

a) effetti delle azioni, con particolare riferimento all’azione sismica;

b) resistenza o duttilità degli elementi strutturali.

3. Per quanto riguarda la lettera a) del comma 2, si considerano varianti sostanziali le modifiche al progetto originario che muta

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Art. 5 - Autorizzazioni

1. Gli edifici e le opere di cui agli articoli 2 e 3 sono assoggettati alla verifica sull’osservanza delle norme tecniche da parte degli organismi tecnici di cui all’articolo 3, comma 4, della legge regionale 16/2009.

2. Gli edifici e le opere di cui all’articolo 6, comma 2, lettera b della

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Art. 6 - Modifica agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 aprile 1989, n. 0164/Pres.

1. Sono sostituiti, per gli effetti transitori di cui all’articolo 20 della LR

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Art. 7 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.



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