Appalti pubblici: non ribassabilità del compenso per servizi di ingegneria e architettura | Bollettino di Legislazione Tecnica
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16/10/2024

Appalti pubblici: non ribassabilità del compenso per servizi di ingegneria e architettura

Secondo la Sentenza del Tribunale Trentino Alto Adige - Bolzano 230/2024, la disciplina sull’equo compenso è compatibile con le disposizioni del codice dei contratti pubblici e consente il ribasso solo delle spese e degli oneri accessori, ma non degli onorari.

ESCLUSIONE RIBASSABILITÀ COMPENSO APPALTI PUBBLICI - Nell'ambito della procedura negoziata per l’affidamento del servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza e contabilità in relazione ai lavori di infrastrutture per una zona residenziale, un operatore economico lamentava la violazione della L. 21/04/2023, n. 49 nella misura in cui l’amministrazione procedente non aveva escluso dalla procedura di gara le offerte della prima e della seconda classificata, che indicavano un ribasso anche del compenso del corrispettivo per le prestazioni d’opera intellettuale, determinato ai sensi del D. Min. Giustizia 17/06/2016; la ricorrente asseriva in proposito che tale compenso non fosse ribassabile dagli operatori economici partecipanti alla gara.

Considerazioni del Tribunale regionale
Con la Sent. T.A.R. Trentino Alto Adige Bolzano 09/10/2024, n. 230, è stato rilevato che la questione del ricorso attiene ai rapporti tra la normativa sull’equo compenso di cui alla L. 49/2023 e le procedure di gara dirette all’affidamento di servizi di ingegneria e architettura, sulla quale si sono profilati due contrapposti orientamenti interpretativi (riassunti dalla Sent. T.A.R. Calabria Reggio Calabria 483/2024), sostenendosi:
- da una parte, l’assenza di antinomia tra la L. 49/2023 e la disciplina dei contratti pubblici, con conseguente piena operatività delle previsioni dettate dalla prima anche nel campo dell’evidenza pubblica;
- dall’altra parte, l’incompatibilità tra i due sistemi normativi, con esclusione dell’applicazione delle regole del equo compenso alle procedure di gara regolate dal codice dei contratti pubblici.

Tra i due orientamenti, il Tribunale ha ritenuto preferibile il primo, che ha ravvisato, che la disciplina sull’equo compenso:
- è compatibile con le disposizioni del vigente codice dei contratti pubblici;
- consente il ribasso solo delle ulteriori componenti di costo dell’offerta, ossia le spese e gli oneri accessori;
- non ha interferenze negative sul principio della tutela della concorrenza tramite evidenza pubblica e sulle norme eurounitarie;
- integra la disciplina di gara, che non ha previsto espressamente l’applicazione della legge sull'equo compenso.

Applicando tale orientamento, il Tribunale ha indicato che, nel caso di specie, la L. 49/2023 doveva essere applicata anche alla procedura negoziata senza bando, con eterointegrazione della disciplina di gara, la quale non aveva previsto l’applicazione della legge sull’equo compenso e non aveva precluso la formulazione di offerte economiche al ribasso della componente del compenso del prezzo stabilito.

Nello stesso senso si è pronunciata la Sent. T.A.R. Trentino Alto Adige Bolzano 09/10/2024, n. 231, con riferimento ad una procedura aperta sopra soglia europea, per l’affidamento di servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva.

Dalla redazione