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15/10/2024

L'attività di controllo dell'esecuzione deve essere documentata in forma scritta

In tema di appalti pubblici, l'ANAC ha fornito precisazioni in merito all'attività di controllo in corso di esecuzione dei contratti.

CONTROLLO ESECUZIONE CONTRATTI PUBBLICI - Con la Delibera del 11/09/2024, n. 413, l'ANAC ha fornito le seguenti precisazioni:
- i controlli in corso di esecuzione sono essenziali per curare al meglio la concreta realizzazione dell’interesse pubblico sotteso ad ogni affidamento degli appalti pubblici;
- gli operatori economici affidatari sono tenuti ad adempiere correttamente alle obbligazioni assunte, eseguendo i contratti di appalto a regola d’arte, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni stabiliti dalle clausole contrattuali e dal capitolato tecnico;
- i controlli sulla fase esecutiva devono essere adeguati ed effettivi e non possono tradursi in mere formalità da parte dei soggetti deputati ad espletare i controlli, tali soggetti viceversa sono tenuti ad eseguire sempre un controllo sostanziale volto a verificare che le prestazioni rese siano state eseguite adeguatamente;
- solo a seguito di tale controllo formale e sostanziale è possibile procedere al pagamento del corrispettivo contrattuale, mentre il ritardato o il non esatto adempimento delle prestazioni contrattuali può comportare l’avvio del procedimento per la comminazione delle penali;
- l’attività di controllo in corso di esecuzione negli appalti di servizi deve essere documentata in forma scritta.

Nel caso di specie, l'ANAC ha invece rilevato che:
- si sono riscontrate carenze nei controlli sulla regolare esecuzione del servizio, non risultando, dagli atti acquisiti, un’efficace ed esaustiva attività di verifica dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall'appaltatore previste nel contratto normativo e nel capitolato tecnico;
- le dichiarazioni del RUP sulla correttezza e completezza dei controlli effettuati dallo stesso e dal Direttore dell’esecuzione, che avrebbero assicurato una costante gestione attiva dell’appalto, attraverso attività di monitoraggio, analisi dei rendiconti mensili ed incontri con l'appaltatore, non risultano supportate da idonea documentazione che attesti l’effettivo svolgimento di tali attività;
- nonostante le dichiarazioni di regolarità del servizio da parte del DEC nei certificati di verifica di conformità, il pagamento delle fatture si basava in realtà essenzialmente su quanto dichiarato dall'appaltatore nei tabulati mensili e sulla constatazione dell’assenza di segnalazioni di disservizi da parte dei referenti locali, non risultando adeguatamente documentata una specifica e puntuale verifica sull’effettivo svolgimento delle prestazioni indicate nella reportistica;
- di conseguenza, risulta che il DEC e RUP non abbiano adeguatamente documentato lo svolgimento delle funzioni ed i compiti ad essi attribuiti.

Dalla redazione