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09/10/2024

DPI: pubblicazione dei riferimenti di nuove norme armonizzate

Norme armonizzate aggiornate per i dispositivi di protezione individuale (DPI) a seguito della revisione del CEN e del Cenelec.

DPI NORME ARMONIZZATE - Con la Decisione di esecuzione del 04/10/2024, n. 2599 (GUUE 08/10/2024), la Commissione europea, modificando la  Decisione 02/05/2023, n. 941, ha pubblicato nuovi riferimenti di norme armonizzate a sostegno del Regolam. 09/03/2016, n. 425, sui dispositivi di protezione individuale (DPI), oggetto di revisione da parte del CEN e del Cenelec.
In proposito si ricorda che, conformemente all’art. 14 del Regolamento 09/03/2016, n. 425, i dispositivi di protezione individuale conformi alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato II del suddetto regolamento, contemplati da tali norme o parti di esse.

In particolare, la Decisione 2599/2024 ha inserito nell’allegato I della Decisione 941/2023 le norme aggiornate riferite ai seguenti dispositivi di protezione (che sostituiscono i corrispondenti riferimenti precedenti):
- Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Dispositivi anticaduta di tipo retrattile;
- Attrezzatura per alpinismo - Cordino - Requisiti di sicurezza e metodi di prova;
- Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Sistemi di accesso con fune - Dispositivi di regolazione della fune;
- Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Elettrorespiratori a filtro completi di facciali non ermetici - Requisiti, prove, marcatura;
- Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Elettrorespiratori a filtro completi di maschere intere, semimaschere o quarti di maschere - Requisiti, prove, marcatura;
- Indumenti di protezione - Capi di abbigliamento per la protezione contro gli ambienti freddi;
- Dispositivi di protezione individuale - Calzature di sicurezza;
- Dispositivi di protezione individuale - Calzature di protezione;
- Dispositivi di protezione individuale - Calzature da lavoro.
È stata inoltre aggiunta la norma armonizzata riferita a Lavori sotto tensione - Elmetti isolanti da utilizzare su impianti di media e bassa tensione.

Infine, la Decisione ha modificato nell’allegato II la data del ritiro delle seguenti norme (portandola al 11/11/2025):
- EN 166:2001 Protezione personale degli occhi - Specifiche;
- EN 169:2002 Protezione personale degli occhi - Filtri per la saldatura e tecniche connesse - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate;
- EN 170:2002 Protezione personale degli occhi - Filtri ultravioletti - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate;
- EN 172:1994 Protezione personale degli occhi - Filtri solari per uso industriale;
- EN 1731:2006 Protezione personale degli occhi - Protettori degli occhi e del viso a rete.

Dalla redazione