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02/09/2024

Soccorso istruttorio per chiarimenti nella formulazione dell’offerta tecnica

Il Consiglio di Stato fornisce chiarimenti sull'ammissibilità del soccorso istruttorio qualora la formulazione della relazione tecnica (ossia della relativa offerta) sia ritenuta ambigua o non meglio specificata dalla stazione appaltante.

Nel caso d specie si trattava di un appalto per la manutenzione straordinaria e ordinaria degli impianti ascensori degli immobili dell’agenzia regionale per l’edilizia residenziale. La ricorrente era stata esclusa dalla procedura in quanto non ritenuta in possesso della certificazione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro. In particolare, il possesso della suddetta certificazione, sebbene da non produrre materialmente agli atti di gara, non era stato comunque sufficientemente e adeguatamente indicato nella prescritta relazione tecnica descrittiva.
La ricorrente lamentava la mancata attivazione del soccorso procedimentale per rimuovere in ogni caso eventuali ambiguità nella formulazione della suddetta offerta tecnica.

C. Stato 31/07/2024, n. 6875 ha dato ragione all’appellante affermando che, qualora la formulazione della relazione tecnica (ossia della relativa offerta) fosse stata ritenuta “ambigua” o non meglio specificata, la stazione appaltante avrebbe dovuto fare ricorso al c.d. “soccorso procedimentale” il quale si applica proprio per chiarire il contenuto e la volontà effettiva dell’offerta tecnica e di quella economica.
In proposito i giudici hanno ricordato che sussistono almeno tre forme di soccorso istruttorio e, in particolare:
a) soccorso integrativo o completivo (art. 101, D. Leg.vo 36/2023, comma 1, lett. a), non difforme dall'art. 83, comma 9 del D. Leg.vo 50/2016), che mira, in termini essenzialmente quantitativi, al recupero di carenze della c.d. documentazione amministrativa necessaria alla partecipazione alla gara (con esplicita esclusione, quindi, della documentazione inerente l'offerta, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico), sempreché non si tratti di documenti bensì non allegati, ma acquisibili direttamente dalla stazione appaltante (in prospettiva, tramite accesso al fascicolo virtuale dell'operatore economico);
b) soccorso sanante (art. 101, D. Leg.vo 36/2023, comma 1 lett. b), anche qui non difforme dall'art. 83, comma 9 del D. Leg.vo 50/2016), che consente, in termini qualitativi, di rimediare ad omissioni, inesattezze od irregolarità della documentazione amministrativa (con il limite della irrecuperabilità di documentazione di incerta imputazione soggettiva, che varrebbe a rimettere in gioco domande inammissibili);
c) soccorso istruttorio in senso stretto (art. 101, D. Leg.vo 36/2023, comma 3), che - recuperando gli spazi già progressivamente riconosciuti dalla giurisprudenza alle forme di soccorso c.d. procedimentale - abilita la stazione appaltante (o l'ente concedente) a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell'offerta tecnica e/o dell'offerta economica, finalizzati a consentirne l'esatta acquisizione e a ricercare l'effettiva volontà dell'impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della par condicio) di apportarvi qualunque modifica.
Secondo il Consiglio, la fattispecie in esame rientrava in quest'ultima tipologia dal momento che, anche a voler ammettere l’ambiguità della formulazione utilizzata nella relazione tecnica illustrativa, ciò avrebbe ben potuto formare oggetto di maggiore chiarimento ad opera della stessa società. Il tutto senza che una simile operazione potesse comportare una eventuale correzione o integrazione dell’offerta stessa.

Sul tema si segnala un’altra pronuncia C. Stato 21/08/2023, n. 7870 che ha indicato anche una quarta tipologia: il c.d. soccorso correttivo (comma 4 dell’art. 101, D. Leg.vo 36/2023) che, a differenza delle altre ipotesi - rispetto alle quali si atteggia, peraltro, a fattispecie di nuovo inserimento, come tale insuscettibile, almeno in principio, di applicazione retroattiva - prescinde dall’iniziativa e dall’impulso della stazione appaltante o dell’ente concedente (sicché non si tratta, a rigore, di soccorso in senso stretto), abilitando direttamente il concorrente, fino al giorno di apertura delle offerte, alla rettifica di errori che ne inficino materialmente il contenuto, fermo il duplice limite formale del rispetto dell’anonimato e sostanziale della immodificabilità contenutistica.

Per approfondimenti si veda anche la Nota: Soccorso istruttorio nel Codice appalti 2023.

Dalla redazione