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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 09/08/2024, n. 113
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In vigore dal 10/08/2024.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 14/11/2024, n. 167
- D.L. 19/10/2024, n. 155 (L. 09/12/2024, n. 189)
- L. 07/10/2024, n. 143 (Legge di conversione). In vigore dal 09/10/2024
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Capo I - DISPOSIZIONI FISCALI |
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Art. 1. - Disposizioni in materia di credito d’imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica1. A pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024, inviano dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all’Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto articolo 5, comma 1. La comunicazione integrativa di cui al primo periodo, a pena del rigetto della comunicazione stessa, reca, altresì, l’indicazione dell’ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dall’articolo 7, comma 14, del predetto decreto ministeriale. Fermo restando quanto previsto dal secondo periodo, mediante la comunicazione integrativa di cui al primo periodo possono essere indicati anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del citato decreto ministeriale, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all’ammontare del maggior credito d’imposta maturato e alla documentazione probatoria di cui al secondo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora la comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del citato decreto ministeriale rechi l’indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione. Con provvedimento adottato dal direttore dell’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è approvato il modello di comunicazione integrativa, con le relative istruzioni, da utilizzare per le finalità di cui al presente comma e sono definite le relative modalità |
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Art. 2-bis - Disposizioni in materia di benefìci corrisposti ai lavoratori dipendenti1. Nelle more dell’introduzione del regime fiscale sostitutivo previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a), numero 2.4), della legge 9 agosto 2023, n. 111, per l’anno 2024 è erogata un’indennità, di importo pari a 100 euro, ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro; b) il lavoratore ha almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, che si trova nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; N13 c) l’imposta lorda determinata sui redditi di cui all’articolo 49 del citato testo unico delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore, è di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi. 2. L’indennità di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente, è rapportata al periodo di lavoro. |
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Art. 2-ter - Trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono1. Fermo quanto previsto dall’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 12 fe |
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Art. 2-quater - Imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale1. I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive, di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo. 2. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura del: a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10; b) 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10; c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8; d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6; e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4; f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3. 3. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura stabilita dal comma 2. 4. Per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti di cui al comma 1 applicano l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l’aliquota del: a) 10 per cento, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8; b) 12 per cento, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8; c) 15 per cento, se nel singol |
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Art. 3. - Disposizioni in materia di associazioni e società sportive dilettantistiche1. Fino alla data di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modi |
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Art. 4. - Credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche1. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo, le disposizioni di cui all’articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano anche agli investimenti pubblicitari effettuati dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 15 novembre 2024. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l’anno 2024, che costituisce limite di spesa. Ai relativi oneri, pari a 7 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell’articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall’attuazione del primo periodo, pari a 7 milioni di euro per l’anno 2 |
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Art. 5. - Modifiche alla disciplina in materia di IVA1. Alla Tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «1-septies) erogazione di corsi di attività sportiva invernale, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali, nella misura in cui tali corsi non siano esenti dall’imposta sul valore aggiunto.». 2. Fino alla data di applicazione dell’articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. |
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Art. 6. - Tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri1. - 6. Omissis 7. In deroga a quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, lettera e), del testo uni |
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Art. 6-bis. - Art. 6-ter. Omissis
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Capo II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGHE DI TERMINI NORMATIVI |
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Art. 7. - Proroghe di termini in materia fiscale e per gli agenti della riscossione1. Il termine di versamento della prima rata delle imposte dovute, di cui all’articolo 1, comma 82, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è differito al 30 settembre 2024 per i soggetti per i quali detto termine scade entro il 29 settembre 2024. Se, in applicazione del primo periodo, il termine di versamento della prima rata scade successivamente a quello previsto per il versamento della seconda rata, quest’ultimo termine è |
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Art. 7-bis. - Proroga di termini in materia di acquisti di beni e servizi per l’ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero |
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Art. 7-ter. - Proroga di termini per l’affidamento dei lavori1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comm |
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Art. 7-quater. - Omissis
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Capo III - MISURE DI CARATTERE ECONOMICO |
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Art. 7-quinquies. - Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all’aperto1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione, ubicati nelle strutture ricettive all’aperto, non rilevano ai fini della rappresentazione e del censimento catastale e sono pertanto esclusi dalla stima diretta di cui all’articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, per la determinazione della rendita catas |
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Art. 7-sexies. - Disposizioni in materia di regime dell’IVA per prestazioni di chirurgia estetica |
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Art. 8. - Misure in materia di Piano nazionale per gli investimenti complementari1. Le risorse di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 8-bis. - Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 140, la lettera c) è sostituita dalla seguente: |
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Art. 8-ter - Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana1. All’articolo 1, comma 42-quater, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: “, unitamente ai comuni beneficia |
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Art. 9. - Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore per l’anno scolastico e accademico 2024/2025 e misure urgenti per l’avvio dell’anno scolastico 2024/20251. Al fine di rafforzare la tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, all’articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 10. - Disposizioni in materia di società a controllo pubblico e di attuazione delle misure del PNRR1. All’articolo 26 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Alle società emittenti strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, soggette alla disciplina di cui all’articolo 1, comma 5, e al comma 5 del presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei medesimi commi in virtù della proroga dello strumento finanziario o di successive emissioni effettuate in sostanziale continuità.». N1 1-bis. All’articolo 4, comma 9-quater, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: “e dei prodotti lattiero-caseari” sono sostituite dalle seguenti: “, dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti ortofrutticoli”. N6 2. All’articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2-quater è abrogato; b) al comma 2-quinquies le parole: «2-bis, 2-ter e 2-quater» sono sostituite dalle seguenti: «2-bis e 2-ter». 3. Ai fini dell’attuazione della fase pilota della Riforma 1.15 del PNRR, di cui alla milestone M1C1-118, sono tenute alla produzione e trasmissione degli schemi di bilancio per l’esercizio 2025, di cui al comma 6, le amministrazioni pubbliche di seguito elencate: a) le amministrazioni centrali incluse nel bilancio dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie fiscali; b) gli enti e le istituzioni nazionali di ricerca; c) le regioni e le province autonome; d) le province e le città metropolitane; e) i comuni con popolazione residente pari o superiore a cinquemila abitanti al 1° gennaio 2024; f) gli enti e le aziende del servizio sanitario nazionale; g) le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici; h) le camere di commer |
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Art. 10-bis - Disposizioni in materia di contributi di cui al comma 29 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 1601. Per i contributi riferiti alle annualità dal 2020 al 2023, il superamento del termine di cui all’articolo 1, comma 32 |
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Art. 11. - Rifinanziamento di Fondi e interventi in materia di ricerca, assistenza e cura1. Le risorse affluite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per fronteggiare le straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza da COVID-19, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e provvedimenti conseguenti, sono destinate, nell’ambito del predetto bilancio autonomo, per un importo pari a 150 milioni di euro per l’anno 2024, all’incremento del fondo di cui all’articolo 44, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per le finalità generali di cui agli articoli 23, 24 e 29 del medesimo codice. |
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Art. 11-bis - Finanziamento dell’investimento “Partenariati per la ricerca e l’innovazione – Orizzonte Europa” |
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Art. 11-ter - Disposizioni per il sostegno alla ricerca clinica e traslazionale1. All’articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5: 1) le parole: “sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che, mediante l’adozione di un atto di indirizzo, può definirne gli obiettivi strategici” sono sostituite dalle seguenti: “sottoposta alla vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy e del Ministero de |
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Art. 12. - Disposizioni urgenti in materia di promozione dell’attività di ricerca svolta dalle università1. Per l’anno 2024 le risorse stanziate sul fondo per il finanziamento ordinario delle università ai sensi dell’articolo 238, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono destinate alla integrazione della quota base del medesimo fondo di cui all’ |
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Art. 13. - Omissis
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Art. 14. - Misure urgenti in materia di finanziamento di attività culturali1. - 3. Omissis 4. All’articolo 90, comma 12, lettera b) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole «in svolgimento entro il 30 giugno 2026» sono soppresse. 4-bis. Al fine di sostenere il mercato degli strumenti musicali, all’articolo 1, comma 357, alinea, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: “aree archeologiche e parchi naturali |
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Art. 15. - Misure urgenti a favore degli investimenti nei paesi esteri1. Le domande di finanziamento agevolato presentate per la misura di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, nonché le domande di finanziamento agevolato a valere sul fondo di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto-legg |
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Art. 16. - Art. 16-bis. Omissis
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Capo IV - MISURE ECONOMICHE IN FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI |
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Art. 17. - Disposizioni in materia di incasso da parte dei concessionari della riscossione delle entrate degli enti locali1. Gli enti locali che non hanno aperto propri conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto di affidamento, in attuazione dell’articolo 1, comma 790, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, vi provvedono entro il 31 dicembre 2025. Fino al momento dell’adempimento di tale obbligo da parte degli enti locali interessati, nei riguardi dei soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), |
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Art. 17-bis - Omissis
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Art. 17-ter - Proroga dell’utilizzo libero delle economie da mutuo |
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Art. 18. - Interpretazione autentica in materia di rinegoziazione dei mutui da parte degli enti territoriali1. L’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 18-bis - Deroga ai vincoli di utilizzo dell’avanzo di amministrazione previsti dall’articolo 187, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali |
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Art. 18-ter - Disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche |
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Art. 18-quater - Omissis
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Art. 18-quinquies - Disposizioni finanziarie in materia di PNRR1. Al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR, fatta salva la disciplina delle anticipazioni già prevista ai sens |
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Art. 19. - Art. 21. Omissis
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Capo V - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 21-bis - Clausola di salvaguardia |
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Art. 22. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà |
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ALLEGATO 1 - ALLEGATO 2 Omissis
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ALLEGATO 3 (articolo 8, comma 1)
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