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09/10/2024

Contributi ai comuni per messa in sicurezza di edifici e territorio

Il D.L. 113/2024 convertito in legge ha modificato la disciplina per l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

L'art. 1, comma 139, della L. 30/12/2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) assegna ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (c.d. medie opere), dall'anno 2021 al 2030.
A decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40% delle risorse allocabili è destinato agli enti locali del Mezzogiorno.
I commi 140-148 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2019 disciplinano la procedura ed i termini per la concessione dei contributi ai comuni.

L'art. 8-bis del D.L. 113/2024 (inserito dalla Legge di conversione L. 143/2024, in vigore dal 09/10/2024) modifica la disciplina per l'assegnazione dei contributi.
In particolare, viene sostituita la lett. c) dell'art. 1, comma 140, della L. 145/2018, al fine di individuare direttamente (senza più ricorrere all’emanazione di un decreto ministeriale) le tipologie di investimenti finanziabili e i relativi ordini di priorità. Il nuovo testo prevede infatti che il contributo può essere richiesto per investimenti destinati a opere pubbliche in materia di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici.
Si elimina inoltre, dall'art. 1, comma 143, della L. 145/2018 la clausola del rispetto in ogni caso delle scadenze e degli obblighi previsti dal PNRR.

Dalla redazione