Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, l’articolo 20, recante principi e criteri direttivi per la revisione del
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Art. 1. - Disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali
a) all’articolo 1, comma 1, dopo la lettera g-ter), sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«g-quater) per “crediti inesistenti” si intendono:
1) i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;
2) i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al numero 1) sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici;
g-quinquies) per “crediti non spettanti” si intendono:
1) i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;
2) i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito;
3) i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.»;
b) l’articolo 10-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 10-bis (Omesso versamento di ritenute certificate). — 1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta, se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell’articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il colpevole è punito se l’ammontare del debito residuo è superiore a cinquantamila euro.»;
c) l’articolo 10-ter è sostituito dal seguente:
«Art. 10-ter (Omesso versamento di IVA). — 1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta, se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell’articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il colpevole è punito se l’ammontare del debito residuo è superiore a settantacinquemila euro.»;
d) all’articolo 10-quater, dopo il comma 2, è aggiunto, in
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Art. 2. - Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «dal centoventi al duecentoquaranta» sono sostituite dalle seguenti: «del centoventi» e il terzo, quarto e quinto periodo sono sostituiti dal seguente: «Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.»;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull’ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, aumentata al triplo. Se non sono dovute imposte, si applica il comma 1, secondo e terzo periodo.»;
3) al comma 2, primo periodo, le parole: «dal novanta al centottanta» sono sostituite dalle seguenti: «del settanta» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con un minimo di euro 150»;
4) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Se la violazione di cui al comma 2 emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull’ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, aumentata al doppio. Se non sono dovute imposte si applica la misura minima di cui al comma 2, primo periodo.»;
5) al comma 3, le parole: «comma precedente è aumentata della metà» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2 è aumentata dalla metà al doppio»;
6) il comma 8 è abrogato;
b) all’articolo 2:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «dal centoventi al duecentoquaranta» sono sostituite dalle seguenti: «del centoventi» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Se le ritenute relative ai compensi, interessi e altre somme, benché non dichiarate, sono state versate interamente, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.»;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica, sull’ammontare delle ritenute non versate la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, aumentata al triplo. Se non risultano ritenute dovute si applica la sanzione di cui al comma 1, secondo periodo.»;
3) al comma 2, le parole: «dal novanta al centoottanta» sono sostituite dalle seguenti: «del settanta»;
4) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2.1. Se la violazione di cui al comma 2 emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente dell
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Art. 3. - Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
a) all’articolo 2, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. La sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario proprio di società o enti, con o senza personalità giuridica di cui agli articoli 5 e 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è esclusivamente a carico della società o ente. Resta ferma, nella fase di riscossione, la disciplina sulla responsabilità solidale e sussidiaria prevista dal codice civile per i soggetti privi di personalità giuridica. Se è accertato che la persona giuridica, la società o l’ente privo di personalità giuridica di cui al primo periodo sono fittiziamente costituiti o interposti, la sanzione è irrogata nei confronti del soggetto che ha agito per loro conto.»;
b) all’articolo 3:
1) dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:
«3-bis. La disciplina delle violazioni e sanzioni tributarie è improntata ai principi di proporzionalità e di offensività.»;
2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Principi di legalità e proporzionalità»;
c) all’articolo 6:
1) al comma 5-bis, dopo le parole: «che non arrecano» è inserita la seguente: «concreto»;
2) dopo il comma 5-bis, è aggiunto, in fine, il seguente:
«5-ter. Non è punibile il contribuente che si adegua alle indicazioni rese dall’amministrazione competente con i documenti di prassi riconducibili alle tipologie di cui all’articolo 10-sexies, comma 1, lettere a) e b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, provvedendo, entro i successivi sessanta giorni dalla data di pubblicazione delle stesse, alla presentazione della dichiarazione integrativa e al versamento dell’imposta dovuta, sempreché la violazione sia dipesa da obiettive condizioni d’incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria.»;
d) all’articolo 7:
1) al comma 1, al primo periodo, è anteposto il seguente: «La determinazione della sanzione è effettuata in ragione del principio di proporzionalità di cui all’articolo 3, comma 3-bis.»;
2) al comma 3, primo periodo, le parole: «fino alla metà» sono sostituite dalle seguenti: «fino al doppio», le parole: «nei tre anni precedenti, sia» sono sostituite dalle seguenti: «nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la violazione o alla inoppugnabilità dell’atto, è» e le parole: «degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all’accertamento di mediazione e di conciliazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 13 del presente decreto o dell’articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218»;
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Art. 4. - Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti
1) al primo periodo, le parole: «dal centoventi al duecentoquaranta» sono sostituite dalle seguenti: «pari al centoventi»;
2) al secondo periodo, le parole: «dal sessanta al centoventi» sono sostituite dalle seguenti: «del quarantacinque» e le parole: «, con un minimo di euro 200» sono soppresse;
b) all’articolo 71, comma 1, le parole: «dal cento al duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al settanta»;
c) all’articolo 72, comma 1, le parole: «dal centoventi al duecentoquaranta» sono sostituite dalle seguenti: «pari al centoventi»;
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Art. 5. - Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.
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Art. 6. - Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, lettere f) e g), e 4, valutati in 4 milioni di euro per l’anno 2024, 32,9 milioni di euro per l’anno 2
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Art. 7. - Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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