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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sistema di qualificazione imprese e lavoratori autonomi in edilizia (patente a crediti)
L’art. 29 del D.L. 02/03/2024, n. 19 (c.d. “Decreto PNRR 4” - convertito in legge con la L. 29/04/2024, n. 56), ha introdotto (comma 19) un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (c.d. “patente a crediti”), obbligatorio per operare nell’ambito di cantieri edili.
Il provvedimento ha sostituito integralmente l’art. 27 del D. Leg.vo 81/2008 (Testo unico della sicurezza), prevedendo - a carico di imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili - l’obbligo decorrente dal 01/10/2024 di possedere una “patente”, rilasciata sulla base di determinati requisiti.
Il quadro normativo è stato completato con l’emanazione del D.M. 18/09/2024, n. 132 (pubblicato sulla G.U. 20/09/2024, n. 221 ed a sua volta in vigore dal 01/10/2024), il quale ha definito:
• le modalità per la presentazione della domanda per il conseguimento della patente;
• i contenuti informativi della patente;
• i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione, quando previsto.
Si riporta di seguito un sintetico riepilogo della disciplina.
AMBITO APPLICATIVO ED ESCLUSIONI - Sono soggetti all’obbligo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili (art. 27 del D. Leg.vo 81/2008, comma 1).
Sono esclusi dall’obbligo di possedere la patente a crediti (art. 1 del D.M. 132/2024, comma 2; art. 29 del D. Leg.vo 81/2008, comma 15):
• i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (i liberi professionisti);
• i soggetti in possesso di un documento equivalente di un altro Stato (vedi avanti);
• alcune classi di imprese, nell’ambito di quelle in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA.
Quanto in particolare alle imprese con attestazione SOA, sono esonerate le imprese in possesso dell’Attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III (fino a Euro 1.033.000 - vedi art. 2 dell’Allegato II.12 al D. Leg.vo 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).
Si evidenzia che l’Attestazione SOA, di cui all’art. 100 del D. Leg.vo 36/2023, comma 4, viene normalmente richiesta nelle gare d’appalto per lavori con importo uguale o maggiore a Euro 150.000, ed è rilasciata dagli organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC (Società organismo di attestazione - SOA).
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DECORRENZA -La domanda per il rilascio della patente in formato digitale è presentata attraverso il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (art. 1 del D.M. 132/2024, comma 1).
Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento dell'attività, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro (art. 1 del D.M. 132/2024, comma 7; art. 29 del D. Leg.vo 81/2008, comma 2).
Stante la chiara lettera della legge:
• art. 27 del D. Leg.vo 81/2008, comma 1: “A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patentedi cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili …”;
• art. 10 del D.M. 132/2024: “Il presente decreto entra in vigore dal 1° ottobre 2024”;
è da ritenere che a partire dalla suddetta data l’avvenuta presentazione della domanda sia requisito imprescindibile per poter operare nei cantieri.
REQUISITI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE - I requisiti per il rilascio della patente sono indicati dal comma 1 dell’art. 27 del D. Leg.vo 81/2008 e dall’art. 1 del D.M. 132/2024.
La dimostrazione del possesso dei requisiti è fornita per alcuni requisiti tramite “autocertificazione” (art. 46 del D.P.R. 445/2000) e per altri tramite “dichiarazione sostitutiva” (art. 47 del D.P.R. 445/2000), come da tabella di riepilogo qui di seguito riportata.
REQUISITO | DIMOSTRAZIONE |
A) Iscrizione alla CCIAA | Autocertificazione |
B) Adempimento degli obblighi formativi previsti dal Testo unico della sicurezza | Dichiarazione sostitutiva |
C) Possesso del DURC (Documento unico di regolarità contributiva) | Autocertificazione |
D) Possesso del DVR (Documento di valutazione dei rischi) | Dichiarazione sostitutiva |
E) Possesso della certificazione di regolarità fiscale (c.d. DURF - Documento unico di regolarità fiscale), nei casi previsti | Autocertificazione |
F) Avvenuta designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) nei casi previsti | Dichiarazione sostitutiva |
IMPRESE STABILITE ALL’ESTERO - Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’UE diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’UE, è sufficiente il possesso, da autocertificare, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’UE, riconosciuto secondo la legge italiana. In caso di mancanza, i soggetti in questione sono tenute a presentare la domanda con le modalità ordinarie.
CREDITI INIZIALI, AGGIUNTIVI E MINIMI - La patente ha una dotazione iniziale di 30 crediti, i quali subiscono decurtazioni nei casi e nelle misure indicati nell'Allegato 2-bis al D.L. 19/2024 (consultabile in allegato al presente articolo). Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.
La dotazione iniziale di crediti è altresì aumentata fino ad un massimo di 100 crediti, in base a quanto previsto dall’art. 4 del D.M. 132/2024 e secondo la tabella in allegato al medesimo decreto (consultabile in allegato al presente articolo).
Lo svolgimento delle attività nei cantieri è subordinato alla sussistenza di un punteggio pari o superiore a 15 crediti. In caso di punteggio inferiore a 15 crediti, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, se i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.
Le modalità di recupero dei crediti decurtati sono definite dall’art. 7 del D.M. 132/2023
SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PATENTE - Se nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente fino a 12 mesi.
La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. L’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente decorsi 12 mesi dalla revoca.
SANZIONI - Sono previste sanzioni amministrative, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi, nei confronti di imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri senza la patente (o il documento equivalente) o con una patente con punteggio inferiore a 15 crediti.
OBBLIGHI DI VERIFICA DEL COMMITTENTE O RESPONSABILE DEI LAVORI - Si introduce infine, nell’ambito degli adempimenti a carico del committente o del responsabile dei lavori nei cantieri, l’obbligo di verifica del possesso della patente (o del documento equivalente) nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 dell'art. 27 del D. Leg.vo 81/2008, dell’attestazione di qualificazione SOA.
Vedi per approfondimenti: Cantieri pubblici e privati: obblighi di committente, direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza, imprese.