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D. Min. Lavoro e Pol. Soc. 18/09/2024, n. 132

Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.
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Premessa

 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 N1, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante «Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuaz

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Art. 1. - Modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente

1. Ai fini del rilascio della patente in formato digitale i soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, presentano domanda attraverso il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dalla quale risulta il possesso dei seguenti requisiti:

a. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

c. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;

d. possesso del documento di valutazione dei rischi, ne

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Art. 2. - Contenuti informativi della patente

1. Per ciascuna patente il portale rende disponibili le seguenti informazioni:

a) dati identificativi della persona giuridica, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;

b) dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;

c) data di rilascio e numero della p

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Art. 3. - Presupposti e procedimento per l'adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente

1. Il provvedimento cautelare di sospensione di cui all'articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è adottato dall'Ispettorato del lavoro territorialmente competente.

2. Se nei cantieri di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si verificano infortuni da cui deriva la

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Art. 4. - Attribuzione dei crediti

1. Al rilascio della patente è attribuito un punteggio di 30 crediti.

2. Il punteggio di cui

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Art. 5. - Criteri di attribuzione di crediti ulteriori

1. I crediti di cui all'articolo 4, comma 1, possono essere incrementati ai sensi dei seguenti commi.

2. In ragione della storicità dell'azienda, possono essere attribuiti fino a 10 crediti al momento del rilascio della patente, in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al presente decreto.

3. In ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti.

4. Nei casi e con le modalità previste dalla tabella allegata al presente decreto, possono essere attribuiti fino a 40 crediti ulteriori, di cui:

a) fino a 30 crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro nei seguenti casi:

1) possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA;

2) asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all'

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Art. 6. - Sospensione dell'incremento dei crediti

1. Se sono contestate una o più violazioni di cui all'Al-legato I-bis annesso al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sospeso l'incremento di cui all'artico

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Art. 7. - Modalità di recupero dei crediti decurtati

1. Nei casi di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresent

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Art. 8. - Ulteriori disposizioni

1. In caso di fusione, anche per incorporazione, dell'impresa, alla persona giuridica risultante dalla fusione è accreditato il punteggio della società titolare della paten

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Art. 9. - Copertura finanziaria

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 20, del decret

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Art. 10. - Entrata in vigore
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Allegato - Tabella assegnazione crediti aggiuntivi

 

 

REQUISITO

INCREMENTO

CREDITI

 

ARTICOLO 5, COMMA 2 CREDITI ATTRIBUITI AL MOMENTO DEL RILASCIO DELLA PATENTE IN BASE ALLA DATA DI ISCRIZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

 

1

Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 5 a 10 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell'azienda.

3

2

Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 11 a 15 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell'azienda.

5

3

Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 16 a 20 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell'azienda.

8

4

Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal oltre 20 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell'azienda.

10

 

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Dalla redazione