Appalti pubblici e valutazione di grave illecito professionale per rinvio a giudizio | Bollettino di Legislazione Tecnica
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26/05/2023

Appalti pubblici e valutazione di grave illecito professionale per rinvio a giudizio

In tema di appalti pubblici, l'ANAC ha ribadito che la pendenza di indagini penali o il rinvio a giudizio del legale rappresentante o del socio di maggioranza della società aggiudicataria è valutabile dalla stazione appaltante quale grave illecito professionale.

Fattispecie
Nell'ambito di una procedura aperta per lavori di messa in sicurezza di un versante e del relativo collegamento stradale, un operatore economico aveva chiesto all'ANAC un parere relativamente alla sussistenza dei requisiti generali in capo all’aggiudicatario e alla congruità dei costi della manodopera riferiti allo stesso.

Gravi illeciti professionali
La prima questione controversa verteva sulla mancata valutazione da parte della stazione appaltante dell’affidabilità professionale del concorrente in considerazione dei provvedimenti di rinvio a giudizio emessi nei confronti del socio unico dell’impresa aggiudicataria per i reati di frode nelle pubbliche forniture, falsità materiale commessa dal pubblico ufficio in atti pubblici, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, distruzione o deturpamento di bellezze naturali, opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa, attività di gestione di rifiuti non autorizzata, e ulteriori violazioni del TU Edilizia aventi rilevanza penale.
L'ANAC ha svolto in proposito le seguenti considerazioni:
- ai sensi della lett. c) dell'art. 80, comma 5, del D. Leg.vo 50/2016, le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura di gara un operatore economico quando questi sia colpevole di gravi illeciti
professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- le fattispecie di grave illecito professionale enunciate nelle Linee guida ANAC n. 6, di cui alla Delib. ANAC 11/10/2017, n. 1008,  e nel medesimo art. 80 del D. Leg.vo 50/2016 hanno carattere esemplificativo, potendo la stazione appaltante porre alla base della propria valutazione discrezionale anche altri mezzi di prova adeguati, da cui ricavare gravi indizi sull’eventuale inaffidabilità dell’operatore (si veda Sent. C. Stato 02/03/2018, n. 1299);
- può formare oggetto di valutazione, da parte della stazione appaltante, come grave illecito professionale anche la pendenza di indagini penali o il rinvio a giudizio del legale rappresentante della società. Tali circostanze, astrattamente integranti fattispecie di grave illecito professionale in capo all’operatore economico, devono formare oggetto di valutazione in concreto da parte della stazione appaltante (si veda Appalti pubblici: valutazione gravi illeciti professionali per rinvio a giudizio dell'o.e.);
- in tali ipotesi - pur trattandosi di una valutazione di estrema delicatezza rimessa all’attento vaglio della stazione appaltante e necessitante, da parte di quest’ultima, di puntuali valutazioni, argomentazioni e riscontri - la stazione appaltante non può omettere di effettuare un giudizio sulla integrità o affidabilità professionale della società aggiudicataria e sulla incidenza delle indagini penali e delle misure cautelari emesse.

Costi della manodopera
Per quanto riguarda i costi della manodopera, l'ANAC ha ribadito che la verifica di congruità del costo del lavoro è obbligatoria, anche per le offerte non anomale, e attiene esclusivamente al rispetto dei minimi salariali retributivi, così come indicati dalle tabelle ministeriali di riferimento, che a loro volta indicano il costo dell’ora lavorativa effettiva, comprensiva dei costi di sostituzione che il datore di lavoro deve sopportare per malattia, ferie, permessi e assenteismo (si veda anche Appalti pubblici e obbligo della s.a. di verificare sempre il rispetto dei minimi salariali).

Dalla redazione