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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Piemonte 05/03/1987, n. 12
L. R. Piemonte 05/03/1987, n. 12
- L.R. 09/03/2023, n. 3
- L.R. 02/07/2003, n. 15
- L.R. 07/04/2000, n. 36
- L.R. 11/11/1998, n. 31
- L.R. 22/10/1996, n. 75
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TITOLO I - Generalità |
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Art. 1 - Finalità1. Al fine di promuovere l'armonico e razionale sviluppo del turismo nel quadro della programmazione regionale e delle esigenze di tutela dell'ambiente |
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TITOLO II - Ordinamento dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera |
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Art. 2 - Funzioni esercitate dalla Regione1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e vigilanza in materia di turismo e industria alberghiera, nonché quelle concernenti: |
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Art. 3 - Funzioni delegate alle Province1. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative regionali in materia di turismo e industria alberghiera concernenti: a) la rilevazione e |
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Art. 4 - Funzioni delegate ai Comuni1. A completamento delle attribuzioni già disposte dagli artt. 19 e 60 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché delle deleghe disposte con singole leggi regionali, sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative regionali in materia di turismo e industria alberghiera concernenti: |
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Art. 5 - Modalità di esercizio delle funzioni delegate1. Le funzioni delegate o subdelegate vengono esercitate in conformità dei principi dello Statuto e in armonia con gli obiettivi della programmazione, nonché in osservanza delle leggi che regolano le singole materie. 2. I Comuni pos |
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Art. 5-bis - Rilevazione dei dati sul movimento turistico1. Ai fini dell'esercizio della funzione amministrativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), i seguenti soggetti sono tenuti a trasmettere mensilmente alla provincia territorialmente competente, nonché alla Città metropolitana di Torino, i dati statistici sul movimento turistico: |
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Art. 6 - Coordinamento della promozione turistica |
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TITOLO III - Ambiti territoriali di riferimento per l'organizzazione e la programmazione turistica |
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TITOLO IV - Aziende di promozione turistica |
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TITOLO V - Associazioni, Comitati e Organismi di promozione turistica |
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Art. 26 - Finalità1. La Regione riconosce e favorisce l'attività di Associazioni, Comitati e Organismi che integrano l'azione pubblica realizzando interventi che riguardino in particolare: a) la tutela ed il miglioramento delle risorse turistiche locali; |
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Art. 27 - Associazioni turistiche pro loco |
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Art. 28 - Iscrizione all'albo delle Associazioni Turistiche pro loco |
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TITOLO VI - Norme transitorie e finali |
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Art. 29 - Soppressione degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo1. Al 30 aprile 1987 sono soppressi gli Enti provinciali per il turismo e le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo del Piemonte. |
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Art. 30 - Successione1. In tutti i rapporti attivi e passivi, compresi quelli inerenti il personale, facenti capo agli Enti soppressi, succedono le A.P.T. competenti territ |
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Art. 31 - Destinazione del patrimonio1. I beni patrimoniali ed ogni altro rapporto giuridico conseguente già intestato agli Enti provinciali per il turismo e alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sono trasferite alle A.P.T. e agli Enti locali sulla base delle funzioni attribuite a tali Enti dalla presente legge e dell'utilizzo in atto di ciascun bene, nonché dei seguenti crit |
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Art. 32 - Commissario liquidatore e straordinario1. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale scioglie gli organi degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e nomina un Commissario liquidatore che è unico nel caso di più Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ed Enti provinciali per il turismo aventi sede in u |
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Art. 33 - Decorrenza della costituzione della A.P.T. e delle deleghe1. La costituzione delle Aziende di promozione turistica e le deleghe decorrono dal 1° maggio 1987. |
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Art. 35 - Assegnazione definitiva del personale1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione determina con propria legge la disciplina inerente le dotazioni organic |
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Art. 36 - Inquadramento del personale1. Il personale dei soppressi Enti provinciali per il turismo e Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, entro 60 giorni dalla data della assegnazione definitiva, è inquadrato, secondo la normativa economica e giuridica applicata per il restante personale degli Enti, nei ruoli degli Enti di cui al 2° comma del precedente art. 35 in base alla qualifica giuridicamente rivestita presso l'Ente di proven |
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Art. 37 - Riconoscimento delle Stazioni di cura, soggiorno e turismo1. Fino a quando non vengano modificate le disposizioni che regolano l'applicazione dei tributi turistici e la corresponsione dei contributi sostitutivi dei tributi soppressi, al riconoscimento delle stazioni di cura soggiorno e turismo e delle altre località di interesse turistico si provvede con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere dei Consigli Comunali interessati, nonché il parere di cui al punto 1 dell'art. 58 del D.P.R |
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Art. 38 - Disposizioni finanziarie1. Per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi della presente legge sono attribuite direttamente alle Province le entrate spettanti ai soppressi Enti provinciali per il turismo a titolo di contributi sostitutivi di tributi soppressi e sono assegnati ai Comuni contributi regionali annui proporzionali al numero delle strutture ricettive e delle agenzie di viaggi e turismo operanti nel territorio di competenza di ciascun Comune. 2. Sono attribuite direttamente alle A.P.T. le entrate di natura tributaria o sostitutive di tributi soppressi già spettanti alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo cui esse succedono nonché le quote dell'imposta di soggiorno versata nel territorio di |
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