N4 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall'art. 1 della L.R. 11/11/1998, n. 31 e, successivamente, abrogato dall'art. 9, comma 1, della L.R. 07/04/2000, n. 36, così recitava:

"Art. 27 - Associazioni turistiche pro loco

1. Per favorire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo precedente in modo coordinato è istituito l'albo delle associazioni turistiche pro loco, articolato in sezioni provinciali.

2. Può essere iscritta all'albo ad assumere la denominazione di «Associazione turistica pro loco» l'Associazione per la quale concorrano le seguenti condizioni:

a) si proponga di attuare l'attività di promozione turistica prevista all'articolo precedente;

b) sia costituita con atto pubblico ed il relativo statuto preveda la possibilità di iscrizione da parte di tutti i cittadini residenti nel Comune, la pubblicità delle sedute del Consiglio di amministrazione, la disposizione che, in caso di scioglimento dell'Associazione, i beni acquisiti con il concorso finanziario specifico o prevalente della Regione o di enti pubblici siano devoluti al Comune nel cui territorio l'Associazione ha sede; lo statuto può inoltre prevedere la presenza negli organi di amministrazione dell'Associazione di rappresentanti del Comune e di organismi o associazioni locali che svolgono attività o realizzano iniziative che interessano lo sviluppo turistico.

c) svolga la propria attività in Comune nel quale non operi altra «Associazione turistica pro loco»; qualora nel Comune coesistano più località fortemente caratterizzate e distinte sotto il profilo turistico potranno essere riconosciute anche più Associazioni turistiche pro loco in uno stesso Comune;

d) la località nella quale è stata istituita possegga attrattive turistiche.

3. Alle stesse condizioni previste dal comma 2, ed acquisito il parere favorevole dei Comuni interessati, possono costituirsi associazioni turistiche pro loco operanti sul territorio di più Comuni, in tal caso è richiesta la presenza nel Consiglio di Amministrazione di un rappresentante di ciascuno dei Comuni interessati."

Dalla redazione