N5 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 9, comma 1, della L.R. 07/04/2000, n. 36, così recitava:

"Art. 28 - Iscrizione all'albo delle Associazioni Turistiche pro loco

1. Per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni Turistiche pro loco deve essere presentata all'Amministrazione provinciale, tramite il Comune, domanda in carta legale corredata di copia dello Statuto e dell'atto costitutivo.

2. L'iscrizione all'Albo è disposta dall'Amministrazione provinciale, sentito il parere del Comune competente per territorio, formulato dal Consiglio comunale entro 90 giorni dalla presentazione della domanda; l'Amministrazione provinciale provvede altresì alla cancellazione dell'Associazione dall'albo allorché vengano meno i requisiti per l'iscrizione.

3. L'Amministrazione provinciale comunica alla Regione le iscrizioni e le variazioni all'albo.

4. L'iscrizione all'albo costituisce condizione indispensabile per partecipare alla designazione del rappresentante delle Associazioni turistiche pro loco nei casi previsti dalla legislazione vigente.

5. Le Associazioni turistiche pro loco iscritte all'albo possono, previo nulla-osta della Regione, utilizzare la denominazione IAT per gli uffici di informazione e di accoglienza da esse promossi."

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