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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Prevenzione incendi: nuovi moduli per istanze, segnalazioni e dichiarazioni
La Circ. Min. Interno 19/01/2023, n. 739 informa che il Decreto Direttoriale del 16/01/2023, n. 1, in vigore dal 01/03/2023, modifica alcuni moduli di cui al D. Min. Interno 31/10/2012, n. 200.
Inoltre la Circolare specifica che le principali modifiche riguardano la sezione distinta di versamento dei modelli PIN 1, 4 e 5, opportunamente integrata per facilitare l’utenza nel calcolo degli importi dovuti per l’erogazione del servizio richiesto.
La Circolare aggiunge che:
- l’implementazione della modulistica, coordinata con la struttura dell’applicativo PRINCE di gestione dei procedimenti di prevenzione incendi, consentirà un monitoraggio statistico più puntuale sull’applicazione del D. Min. Interno 03/08/2015 e delle relative RTV;
- è stato inoltre previsto l’inserimento di un riferimento (flag) per tener conto delle disposizioni dell’art. 16 del D.L. 23/09/2022, n. 144 che prevede, sino al 31/12/2024, la riduzione a 30 giorni del termine per l’evasione delle valutazioni progetto di attività di cat. B o C del D.P.R. 151/2011 in caso di installazione di impianti fotovoltaici (si veda Decreto Aiuti-ter: semplificazioni procedure prevenzione incendi per impianti fotovoltaici).
Relativamente al modello Cert REI, la Circolare segnala che la modifica apportata, pur avendo carattere prettamente formale, si è resa necessaria in quanto la valutazione delle prestazioni di resistenza al fuoco attraverso metodo tabellare è oggi possibile con riferimento non solo al D. Min. Interno 16/02/2007 ma anche al D. Min. Interno 03/08/2015. A tale riguardo, la Circolare rileva che:
- in caso di ricorso alla progettazione con il Codice di prevenzione incendi, anche le conseguenti certificazioni di resistenza al fuoco dovranno coerentemente essere redatte con riferimento a tale disposto normativo. In caso di approccio di tipo tradizionale si continuerà, invece, a far riferimento al sopracitato D.M. 16/02/2007;
- resta inteso che in caso di modifiche ad attività esistenti, per i prodotti e gli elementi costruttivi in esse già posti in opera e le cui caratteristiche di resistenza al fuoco siano state già certificate ed acquisite agli atti dei Comandi dei vigili del fuoco nell’ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, non è necessario procedere ad una nuova determinazione delle stesse, qualora compatibili con le prestazioni richieste dal nuovo approccio progettuale adottato.