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D. Min. Interno 16/02/2007

Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione.
In vigore dal 25.09.2007. La Lett.Circ.M.Interno del 15/02/2008 n.1968 "Pareti di muratura portanti resistenti al fuoco" ha predisposto, temporaneamente, una tabella che potrà essere utilizzata come riferimento per le murature portanti resistenti al fuoco presenti nelle costruzioni che ospitano attività soggette ai controlli del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
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[Premessa]



IL MINISTRO DELL'INTERNO


Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Vista la direttiva del Consiglio 89/106/CEE del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, recante l'approvazione del regolamento concernente l'attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 d

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Art. 1. - Campo di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto si applica ai prodotti e agli elementi costruttivi per i quali è prescritto il requisito di resistenza al fuoco ai fini della sicurezza in caso d'incendio delle opere in cui sono inseriti.

2. È considerato «prodotto da costruzione» o «prodotto» qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in elementi costruttivi o opere da costruzione.

3. Le «opere da costruzione» o «opere» comprendono gli edifici e le opere di ingegneria civile.

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Art. 2. - Classificazione di resistenza al fuoco

1. I prodotti e gli elementi costruttivi sono classificati in base alle loro caratteristiche di resistenza al fuoco, secondo i simboli e le classi indicate nelle tabelle dell'allegato A al presente decreto, in conformità alle decisioni della Commissione dell'Unione europea 2000/367/CE del 3 maggio 2000 e 2003/629/CE del 27 agosto 2003.

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Art. 3. - Prodotti per i quali è prescritta la classificazione di resistenza al fuoco

1. I prodotti legalmente commercializzati in uno degli Stati della Unione europea e quelli provenienti dagli Stati contraenti l'accordo SEE e Turchia, possono essere impiegati in Italia in elementi costruttivi e opere in cui è prescritta la loro classe di resistenza al fuoco, secondo l'uso conforme all'impiego previsto, se muniti della marcatura CE prevista dalle specificazioni tecniche di prodotto.

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Art. 4. - Elementi costruttivi per i quali è prescritta la classificazione di resistenza al fuoco

1. Gli elementi costruttivi, per i quali è prescritta la classificazione di resistenza al fuoco, possono essere installati ovvero costruiti in opere destinate ad attività soggette ai regolamenti di prevenzione incendi, in presenza di certificazione redatta da professionista in conformità al decreto del

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Art. 5. - Norme transitorie

N2 1. I rapporti di prova di resistenza al fuoco rilasciati ai sensi della circolare MI.SA. (Ministero dell'interno - Servizi antincendi) 14 settembre 1961, n. 91, R dal laboratorio di scienza delle costruzioni del Centro studi ed esperienze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero da laboratorio autorizzato ai sensi del decreto del Minis

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Allegato A – Simboli e classi


SIMBOLI


R

Capacità portante

P o PH

Continuità di corrente e capacità di segnalazione

E

Tenuta

G

Resistenza all'incendio della fuliggine

I

Isolamento

K

Capacità di protezione al fuoco

W

Irraggiamento

D

Durata della stabilità a temperatura costante

M

Azione meccanica

DH

Durata della stabilità lungo la curva standard tempo-temperatura

C

Dispositivo automatico di chiusura

F

Funzionalità degli evacuatori motorizzati di fumo e calore

S

Tenuta al fumo

B

Funzionalità degli evacuatori naturali di fumo e calore


Le seguenti classificazioni sono espresse in minuti, a meno che non sia indicato altrimenti.


CLASSI


A.1 Elementi portanti privi di funzione di compartimento antincendio


A.1.1 - Si applica a

Muri, solai, tetti, travi, colonne, balconi, scale, passerelle

Norme

EN 13501-2; EN 1365-1,2,3,4,5,6; EN 1992-1.2; EN 1993-1.3; EN 1994-1.2;

EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2

Classificazione :











R

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360


A.2 Elementi portanti con funzione di compartimento antincendio


A.2.1 - Si applica a

Muri

Norme

EN 13501-2; EN 1365-1; EN 1992-1.2; EN 1993-1.3; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2;

EN 1996-1.2; EN 1999-1.2

Classificazione:











RE


20

30


60

90

120

180

240

360

REI

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

REI-M



30


60

90

120

180

240

360

REW


20

30


60

90

120

180

240

360


A.2.2 - Si applica a

Solai e tetti

Norme

EN 13501-2; EN 1365-2; EN 1992-1.2; EN 1993-1.3: EN 1994-1.2; EN 1995-1.2;

EN 1996-1.2; EN 1999-1.2

Classificazione:











R



30








RE


20

30


60

90

120

180

240

360

REI

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360



A.3 Prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione


A.3.1 - Si applica a

Controsoffitti privi di intrinseca resistenza al fuoco

Norme

EN 13501-2; EN 13381-1

Classificazione: espressa negli stessi termini previsti per gli elementi portanti protetti

Annotazioni

Alla classificazione viene aggiunto il simbolo «sn» se il prodotto è conforme ai requisiti previsti per l'incendio «seminaturale».


A.3.2 - Si applica a

Rivestimenti, pannelli, intonaci, vernici e schermi protettivi dal fuoco

Norme

EN 13501-2; EN 13381-2,3,4,5,6,7

Classificazione: espressa negli stessi termini previsti per gli elementi portanti protetti



A.4 Parti o elementi non portanti di opere di costruzioni e prodotti afferenti


A.4.1 - Si applica a

Pareti divisorie (comprese quelle che presentano parti non isolate)

Norme

EN 13501-2; EN 1364-1; EN 1992-1.2; EN 1993-1.3; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2

Classificazione:










E


20

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Allegato B - Modalità per la classificazione in base ai risultati di prove


B.1 Le prove di resistenza al fuoco hanno l'obbiettivo di valutare il comportamento al fuoco dei prodotti e degli elementi costruttivi, sotto specifiche condizioni di esposizione e attraverso il rispetto di misurabili criteri prestazionali.

B.2 Le condizioni di esposizione, i criteri prestazionali e le procedure di classificazione da utilizzare nell'ambito delle prove di cui al punto B.1, sono indicate nelle parti 2, 3 e 4 della norma EN 13501.

B.3 Le specifiche dei forni sperimentali, delle attrezzature di prova, degli strumenti di misura e di acquisizione, le procedure di campionamento, conservazione, condizionamento, invecchiamento, installazione e prova e le modalità di stesura del rapporto di prova sono indicate nelle norme EN o ENV richiamate dalle parti 2, 3 e 4 della EN 13501.

B.4 Nel c

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Allegato C - Modalità per la classificazione in base ai risultati di calcoli

C.1 I metodi di calcolo della resistenza al fuoco hanno l'obbiettivo di consentire la progettazione di elementi costruttivi portanti, separanti o non separanti, resistenti al fuoco anche prendendo in considerazione i collegamenti e le mutue interazioni con altri elementi, sotto specifiche condizioni di esposizione al fuoco e attraverso il rispetto di criteri prestazionali e l'adozione di particolari costruttivi.

C.2 Le condizioni di esposizione al fuoco sono definite in specifici regolamenti e basate sugli scenari di incendio in essi prescritti o su quelli attesi. Nei medesimi regolamenti sono definite le combinazioni di carico da considerare agenti insieme all'azione del fuoco e i coefficienti di sicurezza sui materiali e sui modelli.

C.3 I metodi di calcolo da utilizzare ai fini del presente decreto sono quelli contenuti negli eurocodici di seguito indicati se completi delle appendici contenenti i parametri definiti a

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Allegato D - Modalità per la classificazione in base a confronti con tabelle


N1


D.1 Le tabelle seguenti propongono delle condizioni sufficienti per la classificazione di elementi costruttivi resistenti al fuoco. Dette condizioni non costituiscono un obbligo qualora si proceda alla determinazione delle prestazioni di resistenza al fuoco secondo gli altri metodi di cui all'articolo 2 commi 4 e 5 del presente decreto. I valori contenuti nelle tabelle sono il risultato di campagne sperimentali e di elaborazioni numeriche e si riferiscono alle tipologie costruttive e ai materiali di maggior impiego. Detti valori pur essendo cautelativi, non consentono estrapolazioni o interpolazioni tra gli stessi ovvero modifiche delle condizioni di utilizzo.

D.2 L'uso delle tabelle è strettamente limitato alla classificazione di elementi costruttivi per i quali è richiesta la resistenza al fuoco nei confronti della curva temperatura-tempo standard e delle altre azioni meccaniche previste in caso di incendio.

D.3 Altre tabelle di natura sperimentale o analitica diverse da quelle sotto esposte non ricadono tra quelle previste all'articolo 2 comma 6 del presente decreto.

D.4 Murature non portanti di blocchi

D.4.1 La tabella seguente riporta i valori minimi (mm) dello spessore s di murature di blocchi di laterizio (escluso l'intonaco) sufficienti a garantire i requisiti EI per le classi indicate esposte su un lato che rispettano le seguenti limitazioni:

- altezza della parete fra i due solai o distanza fra due elementi di irrigidimento con equivalente funzione di vincolo dei solai non superiore a 4 m

- presenza di 10 mm di intonaco su ambedue le facce ovvero 20 mm sulla sola faccia esposta al fuoco.


Classe

Blocco con percentuale di foratura > 55%

Blocco con percentuale di foratura < 55%


Intonaco normale

Intonaco protettivo antincendio

Intonaco normale

Intonaco protettivo antincendio

30

s = 120

80

100

80

60

s = 150

100

120

80

90

s = 180

120

150

100

120

s = 200

150

180

120

180

s = 250

180

200

150

240

s = 300

200

250

180


Intonaco normale: intonaco tipo sabbia e cemento, sabbia cemento e calce, sabbia calce e gesso e simili caratterizzato da una massa volumica compresa tra 1000 e 1400 kg/m³.

Intonaco protettivo antincendio: Intonaco tipo gesso, vermiculite o argilla espansa e cemento o gesso, perlite e gesso e simili caratterizzato da una massa volumica compresa tra 600 e 1000 kg/m³.


D.4.2 La tabella seguente riporta i valori minimi (mm) dello spessore s di murature di blocchi di calcestruzzo normale (eluso l'intonaco) sufficienti a garantire i requisiti El per le classi indicate esposte su un lato che rispettano le seguenti limitazioni:

- altezza della parete fra i due solai o distanza fra due elementi di irrigidimento con equivalente funzione di vincolo dei solai non superiore a 4 m;

- facciavista o con 10 mm di intonaco su ambedue le facce ovvero 20 mm sulla sola faccia esposta al fuoco.


Classe

Blocco con fori monocamera

Blocco con fori multicamera o pieno

Blocco con fori mono o multicamera o pieno




Intonaco normale

Intonaco protettivo antincendio

30

s = 120

100(*)

100(*)

80(*)

60

s = 150

120(*)

120(*)

100(*)

90

s = 180

150

150

120(*)

120

s = 240

180

200

150

180

s = 280

240

250

180

240

s = 340

300

300

200


(*) Solo blocchi pieni (percentuale foratura < 15%)


D.4.3 La tabella seguente riporta i valori minimi (mm) dello spessore s di murature di blocchi di calcestruzzo leggero (massa volumica netta non superiore a 1700 kg/m³) sufficienti a garantire i requisiti El per le classi indicate esposte su un lato che rispettano le seguenti limitazioni:

- altezza della parete fra i due solai o distanza fra due elementi di irrigidimento con equivalente funzione di vincolo dei solai non superiore a 4 m.


Classe

Blocco con fori monocamera

Blocco con fori multicamera o pieno

30

s = 100

80(*)

60

s = 120

80(*)

90

s = 150

100(*)

120

s = 200

150

180

s = 240

200

240

s = 300

240


(*) Solo blocchi pieni (percentuale foratura < 15%)



D.4.4 La tabella seguente riporta i valori minimi (mm) dello spessore s di murature di blocchi di pietra squadrata sufficienti a garantire i requisiti El per le classi indicate esposte su un lato che rispettano le seguenti limitazioni:

- altezza della parete fra i due solai o distanza fra due elementi di irrigidimento con equivalente funzione di vincolo dei solai non superiore a 4 m.


Classe

Blocco pieno

30

s = 150

60

s = 150

90

s = 250

120

s = 250

180

s = 360

240

s = 360


D.5 Solette piene e solai alleggeriti

D.5.1 La tabella seguente riporta i valori minimi (mm) dello spessore totale H di solette e solai, della distanza a dall'asse delle armature alla superficie esposta sufficienti a garantire il requisito R per le classi indicate.


Classe

30

60

90

120

180

240

Solette piene con armatura monodirezionale

H = 80 / a = 10

120/20

120/30

160/40

200/55

240/65

Solai misti di lamiera di acciaio con riempimento di calcestruzzo (1)

H = 80 / a = 10

120/20

120/30

160/40

200/55

240/65

Solai a travetti con alleggerimento (2)

H = 160 / a = 15

200/30

240/35

240/45

300/60

300/75

Solai a lastra con alleggerimento (3)

H = 160 / a = 15

200/30

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