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13/10/2022

Tenda ombrasole e pergotenda, caratteristiche e regime edilizio

Il TAR Lombardia si pronuncia sul regime edilizio delle tende munite di una struttura di supporto (nel caso di specie tenda ombrasole a servizio di un’attività commerciale), specificando le caratteristiche in presenza delle quali l’intervento è riconducibile all’attività edilizia libera.

FATTISPECIE - Nel caso di specie si trattava di un chiosco commerciale posto sul marciapiede di una via adiacente ad una Università. La ricorrente deduceva che la precedente occupazione di suolo pubblico, in precedenza realizzata con meri tavolini ed ombrelloni, era stata sostituita da una struttura collocata a ridosso del muro perimetrale dell’edificio universitario, per la quale sarebbe stato necessario un titolo edilizio ai sensi dell’art. 3, D.P.R. 380/2001.

TENDE CON STRUTTURA DI SUPPORTO - Il TAR Lombardia-Milano 06/09/2022, n. 1963 ha innanzitutto evidenziato che la copertura dell’area in questione era stata realizzata mediante una tenda c.d. ombrasole, cioè a dire, secondo la definizione del Regolamento edilizio comunale, mediante “una struttura con copertura a teli provvista di più punti di appoggio al suolo”.
Ciò posto i giudici hanno spiegato che gli elementi posti a copertura e a parziale chiusura perimetrale dell’area non si rivelavano stabili e permanenti, trattandosi di opere (pedana mobile, tenda ombrasole retrattile e paraventi apribili), che hanno, all’evidenza, funzione accessoria e di arredo dello spazio esterno, oltre ad essere precarie, in quanto facilmente amovibili.
Sul punto è stata richiamata la giurisprudenza che afferma che la tenda munita di una struttura di supporto (c.d. pergotenda o, come nella specie, “tenda ombrasole”) rientra nell’attività edilizia libera quando l’opera principale sia costituita, appunto, dalla “tenda” quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata a una migliore fruizione dello spazio esterno, rispetto alla quale la struttura rappresenta un mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della stessa.
È, infatti, in ragione dell’inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato che l’insieme non è qualificabile come organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie.

Sulla base di tali considerazioni il TAR ha respinto il motivo di ricorso, ritenendo la struttura rientrante nell’attività edilizia libera.

CARATTERISTICHE DELLA PERGOTENDA - La sentenza offre l’occasione per ricordare che il D. Min. Infrastrutture e trasp. 02/03/2018 (Glossario delle opere realizzabili in regime di attività edilizia libera) comprende la pergotenda al n. 50 la tra le opere realizzabili senza titolo edilizio alcuno e non necessita quindi di alcun permesso (vedi sul punto C. Stato 27/04/2021, n. 3393; C. Stato 28/01/2021, n. 840; C. Stato 07/05/2018, n. 2715; C. Stato 25/01/2017, n. 306. Vedi anche T.A.R. Campania-Napoli, sez. IV, 5 gennaio 2021, n. 48). Per la qualificabilità dell’intervento in termini di pergotenda peraltro, oltre al fatto, come detto, che l’opera principale sia costituita dalla tenda, la giurisprudenza ha precisato che gli elementi di copertura e di chiusura devono essere in materiale plastico o in tessuto, comunque privi di quelle caratteristiche di consistenza e rilevanza che possano connotarlo in termini di componenti edilizie di copertura o di tamponatura di una costruzione, perché è proprio in ragione dell’inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato che l’insieme non è qualificabile come organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie.
Di contro non rientra nell'attività edilizia libera e necessita di apposito titolo edilizio il manufatto che presenti caratteristiche - es. materiali utilizzati (alluminio e vetro per i lati, legno per la base), chiusura dello spazio su tutti i lati, accesso per il tramite delle vetrate scorrevoli - tali da escludere che la struttura costituisca un mero accessorio rispetto alla tenda e a ritenere piuttosto che essa sia volta a chiudere stabilmente lo spazio, aumentando la superficie e il volume utilizzabili, e configurandosi così quale organismo edilizio autonomo (T.A.R. Liguria 05/05/2021, n. 408; vedi anche C. Stato 28/01/2021, n. 840; T.A.R. Piemonte 04/04/2022, n. 318). Parimenti (C. Stato 27/04/2021, n. 3393) è stato ritenuto necessario il titolo abilitativo edilizio per una sedicente pergotenda che tra l’altro in realtà presentava tamponature e alterazione di sagome e prospetti, finendo col creare un nuovo ambiente stabile ad incremento di superfici e volumi.
Infine la giurisprudenza ha precisato che, se ed in quanto la realizzazione della pergotenda non necessita di titolo abilitativo, è illegittimo il relativo ordine di demolizione (C. Stato 27/04/2021, n. 3393, cit.).

Dalla redazione