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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Struttura metallica con copertura retrattile, regime edilizio applicabile
Il TAR Lazio-Roma 13/12/2021, n. 12832 ha ritenuto necessario il permesso di costruire per una struttura metallica con copertura retrattile, composta da pali montanti sormontati da travi orizzontali, delle dimensioni di circa mq. 55, destinata alla copertura dell’area cortilizia di un’officina meccanica, escudendo che l'opera potesse essere qualificata come pergotenda o tensostruttura.
REGIME DI ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA PER PERGOTENDE O TENSOSTRUTTURE - Ai fini della realizzabilità di strutture di tal genere senza necessità del titolo edilizio, il TAR ha spiegato che il regime giuridico dell’attività edilizia libera previsto dall’art. 6, D.P.R. 380/2001, tenuto conto della declaratoria degli interventi ivi contenuta così come di quella esemplificata, a titolo non esaustivo, dal D. Min. Infrastrutture e Trasp. 02/03/2018 (Glossario dell’attività edilizia libera), risulta applicabile esclusivamente in relazione a quelle opere che:
a) fungono da “arredo” delle aree pertinenziali degli edifici (opere esemplificate dal n. 43 al n. 51 del Glossario, tra cui le c.d. pergotende);
b) sono destinate a soddisfare “obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni” (ora 180 gg.) (per come chiarito nel Glossario che le esemplifica dal n. 53 al n. 58, tra cui i gazebo, le c.d. tensostrutture, pressostrutture e assimilabili).
Inoltre, per come più volte chiarito dalla giurisprudenza, deve comunque trattarsi di interventi che, per materiali costruttivi e dimensioni complessive, non alternino l’assetto urbanistico preesistente, aggravandone il carico.
La struttura metallica in contestazione non risultava avere tali caratteristiche in quanto:
- aveva una destinazione funzionale non già estetica, ossia di “abbellimento” dell’area cortilizia, quanto piuttosto “commerciale”, essendo strumentale all’attività di officina meccanica svolta nell’adiacente immobile “principale”;
- non poteva ritenersi circoscritta ad un intervallo di tempo determinato, essendo stabile e durevole nel tempo; ciò in considerazione della contiguità della stessa all’edificio principale cui accedeva e delle notevoli dimensioni comportanti la copertura dell’intera area cortilizia, nonché dei materiali costruttivi di cui era composta, determinanti la complessiva installazione di una massiccia struttura metallica, per ciò stesso inidonea ad essere immediatamente smantellata.
L’opera risultava dunque tutt'altro che precaria o pertinenziale, giacché implicante, per caratteristiche costruttive, dimensionali e funzionali, una sensibile alterazione dell'assetto edilizio preesistente, con conseguente aggravio del carico urbanistico.
Sulla base di tali considerazioni il TAR ha escluso una qualificazione dell'opera in termini di "pergotenda", così come di “tensostruttura”.
CARATTERISTICHE DELLA PERGOTENDA - Sul punto è stato ribadito che per configurare una "pergotenda", in quanto tale non necessitante di titolo abilitativo, occorre che l'opera principale sia costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda; non è invece configurabile una pergotenda se la struttura principale è solida e permanente e, soprattutto, tale da determinare una evidente variazione di sagoma e prospetto dell'edificio.
NECESSITÀ DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E RISPETTO DEI LIMITI DI DISTANZA - Il TAR ha concluso per la necessità del permesso di costruire perchè l'opera andava qualificata come intervento di nuova costruzione, tale essendo espressamente considerata dal Legislatore anche l’installazione di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee (lett. e.5 dell’art. 3, D.P.R. 380/2001, in combinato disposto con l’art. 10, D.P.R. 380/2001).
La struttura avrebbe quindi dovuto rispettare i requisiti di conformità rispetto a tutti i parametri urbanistico-edilizi, ivi inclusa la distanza tra le costruzioni di cui all’art. 873 c.c.
- Testo e massime della sentenza TAR Lazio-Roma 13/12/2021, n. 12832
- Testo del D.M. 02/03/2018 (Glossario degli interventi in attività edilizia libera)
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