Appalti pubblici: distinzione tra soluzioni migliorative e varianti al progetto | Bollettino di Legislazione Tecnica
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12/07/2021

Appalti pubblici: distinzione tra soluzioni migliorative e varianti al progetto

Il Consiglio di Stato chiarisce la differenza tra offerta migliorativa e varianti al progetto posto a base di gara, specificando le relative condizioni di ammissibilità.

FATTISPECIE - Nel caso di specie si trattava di una procedura per l’affidamento del servizio di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza per i lavori di demolizione e ricostruzione di una scuola. La gara veniva aggiudicata ad un RTI che aveva proposto una variante al progetto consistente nel realizzare la struttura dell’edificio in legno X-LAM, invece che con travi e pilastri in calcestruzzo.
Il secondo classificato impugnava l’aggiudicazione ritenendo che si trattasse di una variante essenziale e non di una proposta migliorativa, giacché incideva su aspetti strutturali dell’opera. A suo avviso, proponendo una struttura integralmente in legno, il raggruppamento aggiudicatario aveva introdotto una tipologia strutturale radicalmente diversa rispetto a quella del progetto definitivo e la sua offerta avrebbe dovuto essere esclusa.

PROPOSTE MIGLIORATIVE E VARIANTI - Il C. Stato 21/06/2021, n. 4754 ha precisato che in sede di gara d’appalto e allorquando il sistema di selezione delle offerte sia basato sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le soluzioni migliorative (di per sé ammesse) si differenziano dalle varianti (non consentite se non autorizzate) perché:
- le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall’Amministrazione;
- le seconde si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva autorizzazione contenuta nel bando di gara e l’individuazione dei relativi requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l’opera proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata dalla Pubblica Amministrazione, pur tuttavia consentito.

Pertanto, le proposte migliorative consistono in soluzioni tecniche che, senza incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell’opera, lasciati aperti a diverse soluzioni, configurandosi come integrazioni, precisazioni e migliorie che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste.

DISCREZIONALITÀ DELLA COMMISSIONE DI GARA - A ciò deve aggiungersi che, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, la valutazione delle offerte tecniche come pure delle ragioni che giustificano la soluzione migliorativa proposta quanto alla sua efficienza e alla rispondenza alle esigenze della stazione appaltante costituisce espressione di un'ampia discrezionalità tecnica, con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla Commissione, ove non inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta (v. C. Stato 14/05/2018, n. 2853).

VARIAZIONE DEI MATERIALI - Nella fattispecie il disciplinare di gara prevedeva un criterio di valutazione (non impugnato dall’appellante) che accoglieva una descrizione molto ampia delle soluzioni migliorative ammissibili, lasciando quindi un vasto margine di valutazione tecnica riservata alla Commissione giudicatrice sia in punto di “soluzioni e i materiali utilizzati nella composizione architettonica”, sia per la possibilità variare i materiali proposti nel definitivo e comunque di proporre tutte quelle soluzioni progettuali che il concorrente riteneva possibili rispetto al progetto definitivo approvato.
Secondo il Consiglio di Stato, inoltre, la modifica dei materiali con cui costruire l’edificio (legno X-LAM, invece che travi e pilastri in calcestruzzo) non incideva sulla struttura architettonica, né sulla funzione dell’edificio progettato. Pertanto, la soluzione proposta dall’aggiudicatario, positivamente valutata dalla Commissione giudicatrice, non era qualificabile come inammissibile variante al progetto definitivo, ma viceversa poteva considerarsi alla stregua di un miglioramento tecnico-architettonico.

Dalla redazione