Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Ordini professionali e obblighi di comunicazioni telematiche all'anagrafe tributaria
L'art. 1 del D.Min.Finanze 17/09/1999 prevede che gli ordini professionali, enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi istituiti per l'esercizio di attività professionali e di lavoro autonomo devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie concernenti le iscrizioni, variazioni e cancellazioni effettuate in base a domande, limitatamente ai soggetti che esercitano le seguenti attività: agenti di cambio, architetti, attuari, autotrasportatori, avvocati, biologi, chimici, consulenti del lavoro, dottori agronomi e dottori forestali, dottori commercialisti, esportatori, farmacisti, geologi, geometri, giornalisti, ingegneri, medici chirurghi e odontoiatri, notai, tecnici sanitari di radiologia medica, ostetriche, periti agrari, periti industriali, ragionieri commercialisti, revisori contabili, veterinari, assistenti sociali, infermieri professionali, psicologi, spedizionieri doganali.
L'art. 15, commi 1 e 2, del D. Leg.vo 07/03/2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) prevede di estendere l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione con lo scopo di razionalizzare e semplificare le attività gestionali connesse all’adempimento degli obblighi di comunicazione, nell'ambito dello sviluppo del processo di digitalizzazione.
Il Provv. Ag. Entrate 27/01/2021, n. 26004 detta disposizioni tese a garantire la consistenza e coerenza della banca dati, comportando la trasmissione all’Agenzia delle entrate, per ciascun anno, delle informazioni relative all’intera platea dei soggetti iscritti.
In particolare, il Provvedimento dispone che sono oggetto di comunicazione all’Agenzia delle entrate ai sensi dall’art. 7, comma 3, del D. P.R. 29/09/1973, n. 605, i dati e le notizie concernenti le iscrizioni, variazioni e cancellazioni in albi, registri ed elenchi istituiti per l’esercizio di attività professionali e di lavoro autonomo.
Si prevedono inoltre le modalità di trasmissione delle informazioni tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, nonché i termini delle comunicazioni, da effettuarsi entro il 30 giugno di ciascun anno con riferimento ai dati relativi all'anno precedente (gli effetti del Provvedimento decorrono dai dati dell’anno 2020).
Il provvedimento disicplina infine il trattamento e la sicurezza dei tati nonché le correzioni ed evoluzioni delle specifiche tecniche.