Corrispettivi a base di gara per affidamento di servizi di architettura e ingegneria | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : FL6250

Flash news del
11/02/2021

Corrispettivi a base di gara per affidamento di servizi di architettura e ingegneria

Con il Comunicato del Presidente del 03/02/2021, l’ANAC ha ribadito alle stazioni appaltanti alcune indicazioni sulle disposizioni normative in materia di corrispettivi a base d’asta per le procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria.

L'ANAC ha rilevato comportamenti delle stazioni appaltanti non pienamente aderenti alle disposizioni normative in materia di corrispettivi a base d’asta per le procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, con particolare riferimento al mancato inserimento nella documentazione di gara del calcolo dei corrispettivi e all’applicazione di riduzioni percentuali ai corrispettivi determinati secondo le tabelle ministeriali di cui al decreto del D. Min. Giustizia 17/06/2016 (c.d. Decreto Parametri, recante Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016).

In proposito, con il Com. ANAC 03/02/2021 (depositato il 09/02/2021), l'ANAC:
- richiama l'art. 24, comma 8, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, ai sensi del quale i corrispettivi indicati nelle tabelle ministeriali sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento;
- precisa che le stazioni appaltanti possono derogare all’obbligo di determinare il corrispettivo a base di gara mediante applicazione delle tabelle di cui al D. Min. Giustizia 17/06/2016 solo in presenza di una motivazione adeguata e correlata ai fatti a giustificazione dello scostamento rispetto all’importo determinato sulla base delle tabelle medesime, che rappresenta in ogni caso il parametro di riferimento per la stazione appaltante;
- conclude che il procedimento adottato per il calcolo dell’importo posto a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi, deve essere sempre riportato nella documentazione di gara, indipendentemente dall’applicazione della deroga.

***

Si ricorda che l'ANAC, con la Delib. ANAC 15/05/2019, n. 417 (recante le Linee guida n. 1, con indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria), nella parte relativa alla Determinazione del Corrispettivo ed Equo Compenso aveva già fornito indicazioni operative sul tema, indicando in particolare che:
- al fine di determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal D. Min. Giustizia 17/06/2016;
- per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. 

Si veda anche Determinazione dei corrispettivi per i servizi tecnici negli appalti pubblici

Dalla redazione