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09/07/2020

Permesso di costruire condizionato al pagamento degli oneri concessori

Secondo il TAR Puglia-Bari è illegittimo condizionare il rilascio del permesso di costruire al versamento degli oneri concessori.

Nel caso di specie il proprietario e il locatario di un compendio immobiliare - composto da due capannoni e un piazzale su cui era stata costruita una tettoia per la quale avevano richiesto il permesso di costruire - contestavano il calcolo degli oneri concessori effettuato dal Comune. Nonostante le domande di chiarimento da parte delle società ricorrenti, il Comune disponeva, in caso di mancato pagamento dei contributi nell'ammontare richiesto, l’archiviazione della pratica edilizia ovvero il recupero coattivo con applicazione delle sanzioni.

Il TAR Puglia-Bari 18/06/2020, n. 871 ha ritenuto illegittimo il comportamento del Comune che aveva in tal modo condizionato il rilascio del titolo abilitativo all’immediato versamento del contributo, pena l’archiviazione della pratica edilizia.

Secondo i giudici amministrativi infatti il pagamento degli oneri concessori è da ritenersi svincolato dal rilascio del titolo edilizio e, viceversa, questo è svincolato da quello. Ciò in quanto:
- l’art. 16 del D.P.R. 380/2001 sul contributo di costruzione non condiziona la legittimità del permesso di costruire al preventivo pagamento degli oneri di costruzione;
- l’art. 20 del D.P.R. 380/2001, tra gli atti necessari al procedimento per il perfezionamento del permesso di costruire non contempla il preventivo pagamento degli oneri concessori.

A conferma di tali affermazioni il TAR ha richiamato la sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 30/08/2018, n. 12 secondo la quale la pubblica amministrazione, nel corso del rapporto concessorio, può sempre rideterminare l'importo del contributo di concessione in principio erroneamente liquidato, richiedendone o rimborsandone a questi la differenza nell'ordinario termine di prescrizione decennale (art. 2946, Cod. civ.) decorrente dal rilascio del titolo edilizio, e il privato può ricorrere al giudice amministrativo per impugnare gli atti determinativi del contributo nel medesimo termine di dieci anni. Tutto ciò presuppone il  rilascio del titolo che risulta pertanto non condizionato al pagamento degli oneri concessori.

In senso conforme si segnala anche un precedente del TAR Liguria 19/11/2018, n. 891 che ha evidenziato che l’art. 42 del D.P.R. 380/2001, ai commi 2 e 5, disciplina le conseguenze del mancato o ritardato versamento del costo di costruzione, limitandosi a sancire in tali ipotesi unicamente l'aumento della percentuale del contributo stesso e l’esecuzione coattiva. Ne deriva che è illegittimo da parte dell’Amministrazione condizionare l’efficacia del titolo abilitativo edilizio, così come imporre determinate prescrizioni sull’esecuzione dei lavori, per reagire al mancato o tardivo versamento del contributo.

Dalla redazione