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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Competenze professionali per calcolo strutturale, obbligazioni del D.L. e dell’appaltatore
FATTI DI CAUSA
La vicenda trae origine dalla domanda di risoluzione del contratto d'appalto per vizi dell'opera proposta dalla committente nei confronti dell’appaltatore, nonché del progettista delle opere in cemento armato e direttore dei lavori di costruzione, di una casa rurale, con struttura portante in cemento armato situata in zona sismica a destinazione agricola. Nel giudizio interveniva anche il progettista della costruzione, chiamato in causa.
La Corte d'Appello di Bari, accoglieva la domanda nei confronti dell'appaltatore e del progettista e accertava anche la responsabilità del direttore dei lavori, condannandoli al risarcimento dei danni.
In relazione alle specifiche responsabilità, il giudice d'appello affermava che:
- l’appaltatore aveva fatto affidamento su un progetto carente e redatto da soggetto privo dei requisiti tecnici professionali; egli, inoltre, non aveva effettuato controlli sulla posa in opera del tetto di copertura;
- il progettista delle opere in cemento armato, autore dei calcoli statici e direttore dei lavori, avendo l'alta sorveglianza del cantiere, era responsabile per la presenza di vizi costruttivi, per l'erronea impostazione delle due cuspidi, per errori di progettazione e per carenza di indicazioni operative nella posa in opera del tetto;
- il contratto con il quale veniva affidata la progettazione della costruzione e la direzione dei lavori era nullo, ai sensi dell'art. 16 del R.D. 11/02/1929, n. 274 in quanto il professionista non aveva la qualifica di ingegnere ed architetto, richiesta dalla legge, né la costruzione poteva essere considerata di modesta difficoltà, trattandosi di abitazione a due piani fuori terra, con struttura portante in cemento armato e rientrante in zona sismica.
PRINCIPI DI DIRITTO E CONCLUSIONI
L’Ord. C. Cass. civ. 07/02/2020, n. 2913, ha richiamato i seguenti principi relativamente all’accertamento della responsabilità di ognuna delle figure professionali coinvolte nella vicenda processuale e confermato la sentenza della Corte di Appello.
Appaltatore
In tema di contratto di appalto, la diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., che impone all'appaltatore (sia egli professionista o imprenditore) di realizzare l'opera a regola d'arte, impiegando le energie ed i mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, rileva anche se egli si attenga alle previsioni di un progetto altrui; sicché, ove sia il committente a predisporre il progetto e a fornire indicazioni per la sua realizzazione, l'appaltatore risponde dei vizi dell'opera se, fedelmente eseguendo il progetto e le indicazioni ricevute, non ne segnali eventuali carenze ed errori, il cui controllo e correzione rientra nella sua prestazione; mentre è esente da responsabilità ove il committente, edotto di tali carenze ed errori, richieda di dare egualmente esecuzione al progetto o ribadisca le indicazioni, riducendo così l'appaltatore a proprio mero "nudus minister", direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute, senza possibilità di iniziativa o vaglio critico.
Secondo la Suprema Corte, la corte territoriale ha fatto corretta applicazione del suddetto principio di diritto, affermando che l’appaltatore aveva fatto affidamento su un progetto redatto da soggetto privo dei requisiti tecnici professionali, oltre che carente, e non aveva controllato la posa in opera del tetto di copertura.
Ha, inoltre accertato che mancava una specifica pattuizione di esonero della responsabilità dell'appaltatore, tale da escludere il suo dovere di iniziativa e di valutazione critica delle incongruenze progettuali.
Si veda anche Difetti dell’opera e obbligo dell’appaltatore di verificare la validità tecnica del progetto
Direttore dei lavori
Il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire; onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto.
Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi; sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente.
La corte territoriale, in applicazione dei suesposti principi, ha accertato il concorso del fatto colposo del direttore dei lavori nella produzione del danno, determinando il grado di efficienza causale di ciascuna colpa. Nella specie, la corte territoriale ha rilevato la presenza di vizi costruttivi, per erronea impostazione delle due cuspidi e per erronee indicazioni nella posa in opera del tetto da parte del progettista delle opere in cemento armato - nella cui qualità aveva svolto i calcoli statici - e direttore dei lavori, che aveva l'alta sorveglianza del cantiere.
Si veda anche Crollo di costruzione: responsabile il DL anche se assente dal cantiere
Progettista di costruzione civile
È nullo il contratto di affidamento della direzione dei lavori di costruzioni civili ad un geometra, ove la progettazione richieda l'esecuzione, anche parziale, dei calcoli in cemento armato, attività demandata agli ingegneri, attese le limitate competenze attribuite ai geometri dall'art. 16, del R.D. 11/02/1929, n. 274.
Il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare modesta, e quindi se la sua progettazione rientri nella competenza professionale dei geometri, ai sensi della lett. m), dell'art. 16, del R.D. 11/02/1929, n. 274, consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comportano e le capacità occorrenti per superarle; a questo fine, mentre non è decisivo il mancato uso del cemento armato (ben potendo anche una costruzione non modesta essere realizzata senza di esso), assume significativa rilevanza il fatto che la costruzione sorga in zona sismica, con conseguente assoggettamento di ogni intervento edilizio alla normativa di cui alla L. 02/02/1974, n. 64, la quale impone calcoli complessi che esulano dalle competenze professionali dei geometri.
In proposito, la corte di merito, con accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, ha verificato che la costruzione sorgeva in zona sismica (tanto bastava per affermare l'esclusiva competenza professionale degli ingegneri e degli architetti ed escludere la competenza del geometra) e riguardava una casa rurale a due piani fuori terra con struttura portante in cemento armato, costituita da travi e pilastri, e quindi di una struttura architettonica particolarmente complessa, che comportava l'esecuzione, di complicati calcoli.
Secondo la Corte di Cassazione dunque, correttamente la Corte d'Appello ha ritenuto che la prestazione professionale del geometra fosse contra legem ed ha dichiarato la nullità del contratto, ai sensi degli artt. 1418 e 2229 c.c., trattandosi di prestazioni non rientranti tra quelle consentite ai geometri.
Si veda anche Competenze professionali dei geometri per costruzioni civili con uso di cemento armato