Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Responsabilità di progettista e D.L. per la difformità dell’opera dalla normativa edilizia
FATTISPECIE
Nel caso di specie, il ricorrente asseriva che il professionista, progettista e direttore dei lavori, aveva omesso, a sua insaputa, di presentare al Sindaco e al Responsabile del Servizio Settore edilizia privata, la relazione tecnica illustrativa degli interventi da realizzare su sua commissione; relazione che egli aveva ricevuto in copia, in occasione della sottoscrizione della DIA, e che conteneva l'elenco delle singole opere oggetto dell'intervento di manutenzione straordinaria; lamentava, inoltre, che il convenuto neppure in seguito, avvedutosi dell'errore, avesse presentato una variante.
Sia il Tribunale che la Corte d'Appello si erano limitati ad escludere la responsabilità del professionista sull'assunto che non fosse provato che gli fosse stato conferito l'incarico di eseguire proprio ed anche le opere risultate abusive.
La Suprema Corte ha ritenuto invece che bisognava considerare che i lavori erano stati realizzati dalla ditta appaltatrice, sotto la direzione del direttore dei lavori, il quale, dunque, non poteva non assumersi la responsabilità della lacunosa od erronea istruttoria della pratica amministrativa, preliminare e strumentale alla loro realizzazione, e/o (ipotizzando che i lavori eseguiti non fossero quelli da lui progettati) della responsabilità di non aver rilevato la difformità tra l'opera progettata e quella eseguita e il difetto di titoli autorizzatori relativi a quest'ultima.
Infatti, provato il conferimento dell'incarico di progettare e dirigere i lavori edilizi, con individuazione dell'impresa costruttrice e con assunzione dell'incarico di provvedere agli adempimenti urbanistici ed edilizi, è da ritenere che, quand'anche i lavori rivelatisi abusivi non fossero stati progettati dal professionista (perché non rientravano nell'incarico conferito), quest’ultimo, in quanto anche direttore dei lavori, avesse un obbligo di controllo e di verifica, il quale oltre ad un controllo dinamico, continuativo, di accertamento per gradi e tappe intermedie della effettiva concretizzazione e specificazione di quanto programmato, comprendeva anche un obbligo di controllo e di verifica statico e retrospettivo di comparazione tra l'opera da realizzare, e quella che in concreto veniva realizzata; la quale invece, oltre che difforme rispetto a quella progettata, risultava anche priva dei necessari titoli autorizzatori.
PRINCIPI ENUNCIATI
L'Ord. C. Cass. civ. 09/07/2019, n. 18342 ha dunque affermato che il professionista che ha assunto l’incarico di progettista e direttore lavori è responsabile:
- della conformità del progetto alla normativa urbanistica,
- dell’individuazione del titolo autorizzatorio necessario,
- nonché della conformità della realizzazione dell’opera al progetto.
Inoltre, la Suprema Corte ha affermato che la scelta del titolo autorizzativo all'esecuzione di opere, in relazione al tipo di intervento edilizio progettato, rientra nelle competenze tecniche del professionista incaricato di progettare l'opus anche nell'ipotesi di un accordo illecito fra le parti per porre in essere un abuso edilizio.
Infine, la incompletezza della istruttoria della pratica amministrativa o l'erronea individuazione del titolo autorizzatorio, avendo carattere strumentale e preliminare rispetto all'esecuzione dell'opera su cui il direttore dei lavori ha uno specifico ed ulteriore obbligo di controllo e di verifica, non possono ricadere sul committente che, in quanto profano, neppure avrebbe gli strumenti per percepire l'errore.