Decreto Crescita: incentivi per la valorizzazione edilizia di vecchi fabbricati | Bollettino di Legislazione Tecnica
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02/07/2019

Decreto Crescita: incentivi per la valorizzazione edilizia di vecchi fabbricati

Il Decreto Crescita (D.L. 34/2019) ha introdotto un regime di tassazione agevolata per incentivare interventi di demolizione e ricostruzione, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché ristrutturazione edilizia di vecchi edifici, allo scopo di conseguire classi energetiche elevate e nel rispetto delle norme antisismiche.

L’articolo 7, comma 1, del D.L. 30/04/2019, n. 34 (c.d. Decreto Crescita) dispone in via temporanea (sino al 31/12/2021) l’applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna, per i trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che entro i successivi 10 anni provvedono:
- alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale variazione oppure, agli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché agli interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dalle lettere b), c) e d), dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. 380/2001;
- all'alienazione degli stessi, anche se suddivisi in più unità immobiliari, ove sia alienato almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato.

Per accedere alla tassazione agevolata, i predetti interventi devono essere conformi alla normativa antisismica e permettere il conseguimento della classe energetica A o B o alla classe NZEB - Near Zero Energy Building.

L'agevolazione opera anche in caso di operazioni esenti da IVA, ai sensi dell’art. 10, del D.P.R. 633/1972.

Si prevede un regime sanzionatorio in caso di mancato rispetto delle condizioni d’accesso all’agevolazione: in questo caso sono infatti dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30% delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile.

 

Dalla redazione