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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Whistleblowing: modificato il regolamento ANAC per l'irrogazione delle sanzioni
Si ricorda che la Delib. ANAC 30/10/2018, n. 1033 ha adottato il Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro, di cui all’art. 54-bis, comma 6, del D. Leg.vo 30/03/2001, n. 165.
Il Regolamento, in vigore dal 04/12/2018, disciplina in particolare:
- l'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC d'ufficio, su comunicazione e su segnalazione;
- il responsabile del procedimento;
- le modalità di presentazione delle segnalazioni e comunicazioni;
- l’ordine di priorità da assegnare alle comunicazioni e alle segnalazioni;
- il procedimento sanzionatorio, comprendente l'avvio, l'istruttoria e la conclusione del procedimento, le comunicazioni relative, la pubblicazione del provvedimento, nonché il procedimento sanzionatorio semplificato.
La Delib. ANAC 10/04/2019, n. 312 ha modificato l’art. 13 del suddetto Regolamento, il quale ora si riferisce all’archiviazione diretta delle segnalazioni/comunicazioni e diposizioni relative ai procedimenti di vigilanza attivati sulla base di una segnalazione di reati o irregolarità ai sensi dell’art. 54-bis, del D. Leg.vo 30/03/2001, n. 165.
Ai sensi del nuovo art. 13, della Delib. ANAC 30/10/2018, n. 1033, l’ufficio che riceve la segnalazione procede all’archiviazione diretta delle segnalazioni/comunicazioni nei casi di:
a) manifesta mancanza di interesse all’integrità della pubblica amministrazione;
b) manifesta incompetenza dell’ANAC sulle questioni segnalate;
c) manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
d) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l’applicazione della sanzione;
e) intervento dell’ANAC non più attuale;
f) finalità palesemente emulativa;
g) accertato contenuto generico della segnalazione/ comunicazione o tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione/comunicazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
h) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
i) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione/comunicazione.
Al di fuori dei suddetti casi, l’ufficio trasmette agli uffici di vigilanza competenti per materia la segnalazione di illeciti. Essi svolgono le attività istruttorie ai sensi del relativo regolamento di vigilanza e delle linee guida adottate dall’ANAC in materia. L’ufficio che riceve procede nel rispetto della tutela della riservatezza dell’identità del segnalante, come previsto dall’art. 54-bis, del D. Leg.vo 165/2001, con la collaborazione degli altri uffici di vigilanza eventualmente coinvolti nella segnalazione.