Whistleblowing: modificato il regolamento ANAC per l'irrogazione delle sanzioni | Bollettino di Legislazione Tecnica
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30/04/2019

Whistleblowing: modificato il regolamento ANAC per l'irrogazione delle sanzioni

È stata pubblicata nella G.U. del 26/04/2019, n. 97, la Delibera dell'ANAC che modifica il Regolamento per l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti delle amministrazioni che adottino misure discriminatorie verso il dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblowing).

Si ricorda che la Delib. ANAC 30/10/2018, n. 1033 ha adottato il Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro, di cui all’art. 54-bis, comma 6, del D. Leg.vo 30/03/2001, n. 165.

Il Regolamento, in vigore dal 04/12/2018, disciplina in particolare:
- l'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC d'ufficio, su comunicazione e su segnalazione;
- il responsabile del procedimento;
- le modalità di presentazione delle segnalazioni e comunicazioni;
- l’ordine di priorità da assegnare alle comunicazioni e alle segnalazioni;
- il procedimento sanzionatorio, comprendente l'avvio, l'istruttoria e la conclusione del procedimento, le comunicazioni relative, la pubblicazione del provvedimento, nonché il procedimento sanzionatorio semplificato.

La Delib. ANAC 10/04/2019, n. 312 ha modificato l’art. 13 del suddetto Regolamento, il quale ora si riferisce all’archiviazione diretta delle segnalazioni/comunicazioni e diposizioni relative ai procedimenti di vigilanza attivati sulla base di una segnalazione di reati o irregolarità ai sensi dell’art. 54-bis, del D. Leg.vo 30/03/2001, n. 165.

Ai sensi del nuovo art. 13, della Delib. ANAC 30/10/2018, n. 1033, l’ufficio che riceve la segnalazione procede all’archiviazione diretta delle segnalazioni/comunicazioni nei casi di:
a) manifesta mancanza di interesse all’integrità della pubblica amministrazione;
b) manifesta incompetenza dell’ANAC sulle questioni segnalate;
c) manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
d) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l’applicazione della sanzione;
e) intervento dell’ANAC non più attuale;
f) finalità palesemente emulativa;
g) accertato contenuto generico della segnalazione/ comunicazione o tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione/comunicazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
h) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
i) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione/comunicazione.

Al di fuori dei suddetti casi, l’ufficio trasmette agli uffici di vigilanza competenti per materia la segnalazione di illeciti. Essi svolgono le attività istruttorie ai sensi del relativo regolamento di vigilanza e delle linee guida adottate dall’ANAC in materia. L’ufficio che riceve procede nel rispetto della tutela della riservatezza dell’identità del segnalante, come previsto dall’art. 54-bis, del D. Leg.vo 165/2001, con la collaborazione degli altri uffici di vigilanza eventualmente coinvolti nella segnalazione.
 

Dalla redazione