Esclusione dell’accesso civico generalizzato agli atti di gara | Bollettino di Legislazione Tecnica
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23/01/2019

Esclusione dell’accesso civico generalizzato agli atti di gara

Secondo il TAR Lazio-Roma, 14/01/2019, n. 425, l’istituto dell’accesso civico generalizzato disciplinato dall’art. 5, comma 2, D. Leg.vo n. 33/2013 non trova applicazione con riferimento agli atti di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici.

Il tema era già stato affrontato dal TAR Emilia Romagna-Parma con la sentenza 18/07/2018, n. 197 che aveva ritenuto legittimo il diniego della richiesta di accesso civico generalizzato agli atti di gara e di esecuzione del contratto effettuata ai sensi dell’art. 5, comma 2, D. Leg.vo n. 33/2013 dal concorrente escluso dalla procedura.

DIFFERENZE TRA ACCESSO ORDINARIO E ACCESSO CIVICO
Il TAR Lazio-Roma 14/01/2019, n. 425, prendendo le mosse dalla suddetta decisione, ha precisato che la disciplina dell’accesso non ha carattere unitario. L’accesso ordinario (regolato dalla L. n. 241/1990) si differenzia infatti nettamente, sia sotto il profilo dei soggetti legittimati ad avvalersene, sia quanto all’oggetto dell’ostensione che può essere ottenuta dall’Amministrazione, dall’accesso civico, che a sua volta si articola nelle due forme del c.d. “accesso civico semplice” (di cui all’art. 5, comma 1, del D. Leg.vo n. 33/2013) e del c.d. “accesso civico generalizzato” (contemplato dall’art. 5, comma 2, del D. Leg.vo n. 33/2013) non ancorato alla necessità di comprovare la situazione legittimante e l’interesse giuridicamente rilevante del richiedente. Il successivo art. 5-bis, D. Leg.vo n. 33/2013 elenca i casi di esclusione e i limiti dell’accesso civico generalizzato e stabilisce espressamente al comma 3 che lo stesso è escluso, tra l’altro, nei casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’art. 24, comma 1, della L. n. 241/1990.

DISCIPLINA SPECIALE DEGLI APPALTI PUBBLICI
Nel caso degli appalti pubblici esiste una disciplina specifica dettata dall’art. 53 del D. Leg.vo n. 50/2016 secondo il quale il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della L. n. 241/1990 (c.d. accesso ordinario).

Ne consegue che, essendo l’accesso agli atti concernenti le suddette procedure di appalti pubblici oggetto di una disciplina ad hoc, costituita dalle apposite disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici e, ove non derogate, da quelle in tema di accesso ordinario recate dalla L. n. 241/1990, in tale ambito non può trovare applicazione l’istituto dell’accesso civico generalizzato, stante la clausola di esclusione contenuta nel richiamato art. 5-bis, comma 3, del D. Leg.vo n. 33/2013.

Alle stesse conclusioni era giunto il TAR Emilia Romagna-Parma 18/07/2018, n. 197 secondo il quale gli atti di gara sono formati e depositati all’interno di una disciplina del tutto speciale e a sé stante nell’ambito di un complesso normativo chiuso, in quanto espressione di precise direttive europee volte alla massima tutela del principio di concorrenza e trasparenza negli affidamenti pubblici, che dunque attrae a sé anche la regolamentazione dell’accesso agli atti connessi alle specifiche procedure espletate. Risulta pertanto giustificata la scelta del legislatore volta a sottrarre la possibilità indiscriminata di accesso alla documentazione di gara e post-gara da parte di soggetti non qualificati.

Dalla redazione