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07/12/2018

Gravi illeciti professionali: revoca dell’aggiudicazione per servizio analogo

Secondo il Consiglio di Stato, sentenza 16/11/2018, n. 6461, la revoca dell'aggiudicazione provvisoria in relazione ad una procedura avente ad oggetto servizi analoghi integra un “grave errore professionale” e, pertanto, deve essere comunicata alla Stazione appaltante, qualsiasi siano le motivazioni che l’abbiano determinata.

Il Consiglio di Stato ha infatti ribadito che l’art. 80, D. Leg.vo 50/2016 (comma 5, lett. c), fornisce un elenco esemplificativo di situazioni idonee ad integrare i gravi illeciti professionali, potendo la Stazione appaltante includere ulteriori vicende professionali pregresse dell’operatore, non espressamente citate nella norma, attribuendo loro la medesima rilevanza di “gravi errori professionali” ai fini del giudizio di integrità ed affidabilità (v. Consiglio di Stato, sentenza 02/03/2018, n. 1299).

Risulta inoltre irrilevante che la revoca, della quale la Stazione appaltante abbia censurato l’omessa dichiarazione, sia intervenuta in una procedura non conclusa da formale aggiudicazione definitiva, né con la stipulazione del contratto di appalto, in quanto si tratta, pur sempre, di un addebito mosso all’operatore nell’ambito della procedura di affidamento (e, poi, di esecuzione) di un pregresso servizio professionale del quale la Stazione appaltante deve essere edotta ai fini della valutazione della sua affidabilità. Al riguardo, ha precisato il Consiglio di Stato, il codice dei contratti pubblici, come le Linee guida ANAC n. 6, fanno riferimento alla pregressa risoluzione contrattuale come autonoma fattispecie di “grave illecito professionale” e non per ridurre ad essa soltanto gli obblighi informativi dell’operatore.

Infine è stato affermato che l'omissione informativa che abbia ad oggetto una pregressa vicenda professionale suscettibile di integrare “grave illecito professionale” non è suscettibile di essere sanata mediante attivazione del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 11, D. Leg.vo 50/2016.

Dalla redazione