Responsabilità del venditore-costruttore nei confronti dell'acquirente | Bollettino di Legislazione Tecnica
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22/06/2018

Responsabilità del venditore-costruttore nei confronti dell'acquirente

In tema di rovina e difetti di cose immobili, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla responsabilità di una società venditrice che aveva curato l'integrale ristrutturazione dell'immobile, assumendo pertanto la veste di costruttore-venditore.

Nel caso di specie, sulla terrazza di uno degli appartamenti ristrutturati e venduti dalla società si era verificato il distacco delle piastrelle del manto di copertura, con infiltrazioni d'acqua nella sottostante unità immobiliare.

L'Ord. C. Cass. civ. 04/06/2018, n. 14290, ha ritenuto che la società venditrice, che aveva ristrutturato integralmente gli appartamenti, fosse responsabile nei confronti dell'acquirente per i gravi difetti dell'immobile ai sensi dell'art. 1669 c.c.

Tale Ordinanza è in linea con la giurisprudenza dalla stessa richiamata, secondo la quale il venditore che, sotto la propria direzione e controllo, abbia fatto eseguire sull'immobile successivamente alienato opere di ristrutturazione edilizia ovvero interventi manutentivi o modificativi di lunga durata, che rovinino o presentino gravi difetti, ne risponde nei confronti dell'acquirente ai sensi dell'art. 1669 c.c

La Suprema Corte ha inoltre ricordato che In tema di responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 c.c., il risarcimento del danno riconosciuto al committente per l'eliminazione dei difetti di costruzione dell'immobile può giungere a consentire la completa ristrutturazione di quest'ultimo, comportando tale responsabilità un'obbligazione risarcitoria per equivalente finalizzata al totale ripristino dell'edificio. 

Dalla redazione