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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Appalti pubblici: affidamenti in house previa indagine di mercato
Fattispecie
Con un esposto pervenuto all’ANAC sull’affidamento del servizio energia, l’esponente lamentava che un comune aveva optato per un affidamento in house in contrasto con quanto previsto dall’art. 192, comma 2, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, poiché l’amministrazione non aveva operato un confronto preventivo per valutare altre soluzioni più convenienti, presenti sul mercato.
Osservazioni dell'ANAC
L'ANAC nell'Atto del Presidente del 18/05/2022, ha osservato che, ai fini dell’affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, l’amministrazione era tenuta ad osservare gli oneri motivazionali prescritti dall'art. 192, comma 2, del D.Leg.vo 50/2016, ai sensi del quale le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, con riferimento all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta.
Relativamente alla motivazione, sono individuati due momenti valutativi:
- una valutazione preventiva sulla congruità economica dell’offerta
- una valutazione in rapporto al mercato, per dare conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato.
L’affidamento non può prescindere da una valutazione complessiva della convenienza del ricorso all’in house (si veda la Sent. C. Stato 06/05/2022, n. 3562): intesa come convenienza della scelta di internalizzazione e come convenienza economica, rispetto all'offerta formulata in concreto.
Conclusioni dell'ANAC
L'ANAC ha pertanto rilevato una carenza istruttoria relativamente al confronto con il mercato del servizio, poiché non è stata svolta un’indagine puntuale, anche tramite consultazioni preliminari di mercato o ricorso ad esperti esterni, per accertare la presenza di altri operatori privati operanti nello stesso settore in grado di fornire il servizio richiesto, sia in termini di tipologia che di durata, e a condizioni economiche diverse da quelle proposte.
Un altro aspetto critico è quello relativo alla modalità di disposizione dell’affidamento pluriennale, poiché l’amministrazione ha, di fatto, disposto un affidamento diretto sopra soglia non giustificato, dando un vantaggio competitivo alla società affidataria. Non è, infatti, corretto predisporre l’appalto secondo i risultati conseguiti e l’esperienza maturata dalla società affidataria, durante l’espletamento del primo servizio; così facendo, si realizza un affidamento su misura calcolato sulla proposta presentata da un solo offerente e non anche da altri operatori.