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15/11/2024

Superbonus: secondo il MEF le forniture in cantiere non vanno nei SAL

Parere del Ministero dell'economia e delle finanze (Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03091 e risposta del 12/11/2024) sulla possibilità di includere le forniture di materiali in cantiere negli stati di avanzamento lavori (SAL) per il Superbonus.
SUPERBONUS SAL FORNITURE IN CANTIERE - Il Superbonus, con le sue diverse interpretazioni e applicazioni, ha sollevato molteplici interrogativi su come determinati costi e materiali possano essere inclusi nel calcolo degli stati di avanzamento lavori (SAL).
 
SUPERBONUS E SAL - Tra i dubbi principali, è emersa fin da subito quello attinente la possibilità di computare le forniture di materiali in cantiere, note anche come “forniture a piè d'opera” all'interno degli stati di avanzamento dei lavori (SAL), che devono raggiungere una quota minima del 30% per accedere alle agevolazioni di cessione del credito o sconto in fattura.
Il SAL - in base all’art. 14 del D.M. 49/2018 (comma 1, lettera d), i cui contenuti sono ora confluiti nell’art.12 dell’Allegato II.14 al D. Leg.vo 36/2023 (comma 1, lettera d) - è definito come il documento contabile redatto dal direttore dei lavori, che riassume “lavorazioni e somministrazioni” eseguite nel corso dell’appalto, risultanti dal registro di contabilità.
Sulla base di questa apparentemente chiara indicazione normativa, si è fin dal principio ritenuto (questa testata in primis: Stati di avanzamento lavori (SAL) Superbonus 110%: modalità di calcolo ed esempi - ma anche ad esempio l’Ordine Ingegneri di Roma, vedi parere: https://ording.roma.it/wp-content/uploads/2023/02/Parere_Tecnico_SAL.pdf), che le forniture di materiali a piè d’opera potessero legittimamente essere computate, al pari peraltro delle spese tecniche, che chiaramente a loro volto non rientrano nel concetto di “lavorazioni”.
 
IL PARERE DEL MEF SULLE FORNITURE IN CANTIERE - Sul punto si registra il parere espresso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in risposta a un'interrogazione parlamentare del 12/11/2024, che chiedeva appunto chiarimenti sulla corretta imputazione delle forniture di materiali in cantiere all'interno dei SAL.
In risposta all’interrogazione 5/03091 IL Ministero dell’economia e finanze ha illustrato la propria posizione riguardo alla possibilità di includere le forniture di materiali in cantiere nei SAL.
La domanda poneva l’attenzione sulla possibilità di considerare le forniture di materiali, regolarmente fatturate e pagate, utili al raggiungimento della soglia del 30% per l’accesso agli incentivi.
Il Ministero, consultati gli uffici tecnici competenti, ha risposto indicando che a suo parere la normativa contabile di riferimento richiede una corrispondenza stretta tra quanto registrato nei SAL e l’effettiva esecuzione materiale delle opere in cantiere.
In sintesi, il MEF ha ritenuto di non doversi considerare le forniture di materiali, sebbene già presenti in cantiere, come utili nel computo di un SAL valido per il Superbonus. In base a questa interpretazione restrittiva, solo le lavorazioni che abbiano portato a un effettivo avanzamento materiale possono essere inserite nei SAL per il calcolo della percentuale minima richiesta.
 
LA GIURISPRUDENZA - Il Ministero ha richiamato Cass. 42012/2022, nella quale si legge che nei SAL non possono essere incluse lavorazioni o forniture fatturate e pagate che non siano state materialmente realizzate in cantiere.
Tuttavia, nella pronuncia in commento, la Corte ha anche ammesso che le forniture a piè d'opera possono essere contabilizzate nei SAL, a condizione che esse siano effettivamente consegnate e disponibili in cantiere, pronte per l’utilizzo.
Ci fa peraltro piacere ricordare come Cass. 42012/2022 ha riportato pedissequamente l’articolo e le relative conclusioni raggiunte da questa testata tempo addietro sul tema (vedi Cessione credito o sconto in fattura per lavorazioni non ancora eseguite).
 
VALENZA E IMPLICAZIONI - Questa interpretazione restrittiva crea incertezza su un punto che sembrava francamente ormai archiviato, e rischia ex post di creare rilevanti problemi, anche perché innumerevoli sono i SAL computati in questo modo da professionisti e imprese che hanno legittimamente operato ritenendo di essere nel giusto.
Si ricorda comunque che la risposta a interrogazione parlamentare, pur esprimendo l’orientamento del Ministero interpellato al momento della risposta, non ha alcuna valenza giuridica se non quella di un parere, per quanto autorevole.
Il parere sembra altresì poco documentato, facente riferimento a una non meglio citata e argomentata “giurisprudenza consolidata”, oltre che intempestivo e al di fuori della realtà operativa professionale.
 
Leggi a seguire il testo della risposta
 
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5-03091 Fenu: Chiarimenti circa l'inclusione delle «forniture a piè d'opera» nel calcolo del limite del 30 per cento previsto in materia di cessione del credito e di sconto in fattura.
 
TESTO DELLA RISPOSTA
 
Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento all'articolo 121, comma l-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 secondo cui «L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento».
Gli Onorevoli soggiungono che non si rinviene nella disciplina agevolativa del Superbonus una definizione del concetto di stato di avanzamento che deve essere ricercata nella normativa tecnica vigente.
Al riguardo, gli Onorevoli richiamano l'articolo 14, comma 1, lettera d) del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 che definisce lo stato di avanzamento lavori (SAL) come un documento contabile che «riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci ...».
In particolare, in merito ai SAL, gli Interroganti rilevano che è discussa la possibilità di considerare le cosiddette forniture a piè d'opera ai fini della spesa utile ai fini del raggiungimento del limite di avanzamento previsto dal predetto articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.
Tutto ciò premesso, Gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere «se (si) conferma la possibilità di considerare le forniture a piè d'opera, regolarmente fatturate e pagate nonché eseguite in cantiere, utili ai fini del calcolo del limite del 30 per cento previsto in materia di cessione del credito e sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali e, in caso contrario, quale sia la loro corretta imputazione ai fini del SAL».
Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si rappresenta quanto segue.
La nozione di SAL di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d) del decreto ministeriale n. 49 del 2018 è confluita nell'allegato II.14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 all'articolo 12 comma 1 lettera d), il quale prevede, che lo stesso rientra fra i diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori (o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se dal medesimo delegato), da sottoscriversi contestualmente alla sua compilazione nel rispetto della cronologia di inserimento dei dati.
Lo stato di avanzamento lavori (SAL), è, dunque, un atto, «ricavato dal registro di contabilità, funzionale al pagamento di rate di acconto» in favore dell'esecutore, dove vengono riassunte «tutte le lavorazioni eseguite dall'inizio dell'appalto fino al momento di emissione».
Il direttore dei lavori, dal canto suo, procede quindi, in attuazione della sua funzione di controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione del documento contabile in esame, all'accertamento e alla
registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti di competenza del RUP.
Per completezza, si segnala, come il legislatore, da parte sua, sia, comunque, ulteriormente intervenuto in subiecta materia, allorché, nel decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, in relazione agli appalti pubblici di lavori, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, ha ritenuto di dover commisurare la revisione dei prezzi agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori (confronta articolo 26, commi 5-ter, 6-bis, 6-ter, 6-quinquies), con ciò, intendendo implicitamente superare, seppure con riferimento solo a tali ipotesi, il principio contabile della corrispondenza (e contestualità) fra quanto registrato e quanto effettivamente realizzato e riscontrabile nella realtà del cantiere.
Una lettura «a contrario» di tale normativa, da interpretarsi in combinato disposto con le previsioni del vigente codice dei contratti pubblici, così come confermate anche dalla costante giurisprudenza in materia, suggerisce, pertanto, di includere ordinariamente nella nozione di SAL solo le prestazioni effettivamente realizzate in cantiere.
Tale tesi troverebbe conferma nello stesso decreto cosiddetto «Asseverazioni» (decreto ministeriale 6 agosto 2020) e, segnatamente, nell'Allegato 2, il quale, nel disciplinare le asseverazioni del tecnico, fa esclusivo riferimento a lavori «realizzati».
 

Dalla redazione