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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Installazione di ascensore in condominio
CONDOMINIO BARRIERE ARCHITETTONICHE ASCENSORE - Costituisce una condizione essenziale l’accessibilità dell’edificio e la reale abitabilità dell’appartamento del soggetto interessato. Pertanto, i condomini hanno il diritto di esercitare il pieno esercizio del diritto di proprietà anche attraverso l’eliminazione degli ostacoli che possano impedire il raggiungimento di tale diritto.
Nel caso in cui l’assemblea non raggiunga la maggioranza necessaria o ponga divieti, i singoli condomini interessati potrebbero procedere autonomamente all’installazione di un ascensore. In questo caso, però, si tratta di valutare il diritto del singolo nella dinamica condominiale e, soprattutto, alla luce delle condizioni dell’edificio.
Dunque, ai fini della soluzione del quesito, occorre analizzare la questione dal punto di vista normativo e giurisprudenziale.
LA SOLIDARIETÀ CONDOMINIALE - Nel condominio coesistono, da una parte, la comunione forzosa di alcuni beni e, dall’altra, le proprietà esclusive dei singoli condomini, per cui il godimento dei beni, degli impianti e dei servizi comuni è posto in funzione del diritto individuale sui singoli piani in cui è diviso il fabbricato.
Dovendo i rapporti fra condomini ispirarsi a ragioni di solidarietà, l’ordinamento richiede che venga garantito un costante equilibrio tra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione e le esigenze dei singoli, dovendo verificarsi - necessariamente alla stregua delle norme che disciplinano la comunione - che l’uso del bene comune da parte di ciascuno sia compatibile con i diritti degli altri (Cass. civ. 30/05/2003, n. 8808; Cass. civ. 27/02/2007, n. 4617; Cass. civ. 24/06/2008, n. 17208; Cass. civ. 09/06/2010, n. 13879).
Pertanto, in tema di condominio negli edifici, allorché l’installazione di un ascensore su area comune sia funzionale allo scopo di eliminare delle barriere architettoniche (o comunque di agevolare l’accesso alle proprie abitazioni, specie se poste ai piani alti, evitando di affrontare le scale), occorre tenere conto del principio di solidarietà condominiale. A parere dei giudici, tale principio implica il contemperamento di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all’eliminazione delle barriere architettoniche.
Trattasi di un diritto fondamentale che prescinde dall’effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati e che conferisce comunque legittimità all’intervento innovativo, purché lo stesso sia idoneo, anche se non ad eliminare del tutto, quantomeno ad attenuare sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell’abitazione (Cass. civ. 14/06/2022, n. 19087).
L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN CONDOMINIO - L’art. 2, comma 1, della L. 13/1989 prevede che le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all’interno degli edifici privati, sono approvate dall’assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dal comma 2 dell’art. 1120 del Codice civile. Tali innovazioni non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell’art. 1121, comma 1, del Codice civile. Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui al comma 4 dell’art. 1120 del Codice civile.
L’art. 2, comma 2, della L. 13/1989, inoltre, prevede che nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni, i portatori di handicap possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.
IL DIRITTO ALL’INSTALLAZIONE DEL SINGOLO CONDOMINO - L’art. 10, comma 3, D.L. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) prevede che ciascun partecipante alla comunione o al condominio può realizzare a proprie spese ogni opera di cui all’art. 2 della L. 09/01/1989, n. 13, e art. 119 del D.L. 19/05/2020, n. 34, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all’art. 1102 del Codice civile.
In tema, come sostenuto in giurisprudenza, in un condominio, l’installazione dell’ascensore realizzata a spese di un solo condomino eseguita su parti comuni dell’edificio costituisce un’innovazione; tuttavia, non trova applicazione l’art. 1120 del Codice civile, ma la disciplina di cui all’art. 1102 del Codice civile, “che contempla anche le innovazioni”, per cui ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto (Trib. Firenze 27/08/2024, n. 2681).
Secondo il giudice fiorentino, in considerazione del rapporto strumentale fra l’uso del bene comune e la proprietà esclusiva, che caratterizza il condominio, non sembra ragionevole individuare a carico del diritto del singolo condomino, che si serva delle parti comuni in funzione del migliore e più razionale godimento del bene di proprietà individuale, limiti e condizioni estranei alla regolamentazione e al contemperamento degli interessi dei partecipanti alla comunione secondo i parametri stabiliti dalla specifica disciplina al riguardo dettata dall’art. 1102 del Codice civile, nella necessità di non sacrificare ma di consentire il potenziale pari uso della cosa da parte degli altri partecipanti.
Per l’effetto, ciascun condomino può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa comune senza il preventivo assenso degli altri condomini (App. Palermo 23/05/2023, n. 996); comunque, qualora attraverso la valutazione delle esigenze e dei diritti degli altri partecipanti alla comunione, il giudice abbia verificato che l’uso della cosa comune sia avvenuto o possa avvenire nell’esercizio dei poteri e nel rispetto dei limiti stabiliti dall’art. 1102 del Codice civile a tutela degli altri comproprietari, l’opera realizzata o realizzanda deve ritenersi legittima (Trib. Firenze 27/08/2024, n. 2681).
SOLUZIONE AL QUESITO |