Pannelli fotovoltaici e cappotto termico in area vincolata | Bollettino di Legislazione Tecnica
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15/11/2024

Pannelli fotovoltaici e cappotto termico in area vincolata

Il TAR Lombardia fornisce chiarimenti in merito all’installazione di pannelli fotovoltaici e alla realizzazione del cappotto termico in zona vincolata.

PANNELLI FOTOVOLTAICI CAPPOTTO TERMICO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - Nel caso di specie la ricorrente aveva presentato una SCIA e la richiesta di autorizzazione paesaggistica per opere di manutenzione straordinaria, consistenti nella coibentazione delle pareti esterne della sua unità immobiliare mediante “cappotto” e nell’installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura dell’edificio. La Soprintendenza esprimeva parere negativo per i pannelli fotovoltaici e prevedeva che il cappotto termico dovesse essere realizzato all’interno anziché all’esterno dell’edificio. Veniva quindi disposta la rimozione - contestata dalla ricorrente - di quanto già realizzato.

TAR Lombardia-Brescia 04/10/2024, n. 778  ha accolto il ricorso con riferimento all’impianto fotovoltaico, mentre lo ha respinto per la parte relativa al cappotto termico.

PANNELLI FOTOVOLTAICI IN ZONA VINCOLATA - Il TAR ha ricordato che secondo l’art. 7-bis, comma 5, D. Leg.vo 28/2011, l'installazione, con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto del D.M. 02/04/1968, n. 1444, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, …. sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, ad eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all'art. 136, comma 1, D. Leg.vo 42/2004, lett. b) e c).
I giudici hanno spiegato che la disposizione riguarda tutti i beni soggetti a vincolo paesaggistico, con la sola eccezione dei vincoli di fonte provvedimentale fondati sull’art. 136, D. Leg.vo 42/2004, comma 1, lett. b) e c), concernenti rispettivamente “le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza”, e “i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici”.
Per l’immobile della ricorrente veniva invece in rilievo il vincolo ex lege di cui all’art. 142, D. Leg.vo 42/2004, comma 1, lett. f), D. Leg.vo 42/2004, concernente “i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi”, che non rientra nella suddetta eccezione.
Pertanto, per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico:
- non occorreva alcuna autorizzazione paesaggistica, e
- in sede di rilascio di tale provvedimento per le altre opere che formavano oggetto dell’intervento edilizio progettato dalla ricorrente, non poteva essere adottata una prescrizione che vietasse l’installazione di quell’impianto.

CAPPOTTO TERMICO - Per quanto concerne invece il cappotto termico, il TAR ha rilevato che il parere della Soprintendenza si fondava sulle disposizioni del piano territoriale di coordinamento (PTC) del Parco, avente valore di piano paesistico.
Nel caso di specie le norme del piano stabilivano in sostanza l’obbligo di conservare inderogabilmente “i valori originari … per i caratteri architettonici” e di tutelare “i singoli elementi strutturali ed architettonici” preesistenti. Questi stringenti vincoli giustificavano il rigore della prescrizione imposta dalla Soprintendenza, doverosamente recepita nell’autorizzazione paesaggistica, di realizzare il cappotto termico all’interno dell’edificio anziché all’esterno, in modo da non alterare la percezione della facciata e da non creare differenze con la parte di edificio sulla quale non si interviene.
La suddetta prescrizione è stata ritenuta logica e ragionevole e, di conseguenza, pienamente legittima. 

Dalla redazione