Ord. C. Cass. civ. 25/10/2024, n. 27702 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : GP21925

Ord. C. Cass. civ. 25/10/2024, n. 27702

12219436 12219436
Edilizia e immobili - Appalti di lavori privati - Ritardo nell'esecuzione dei lavori - Risoluzione del contratto - Condizioni - Chiarimenti - Fattispecie.

In materia di responsabilità contrattuale, l'art. 1218 cod. civ. è strutturato in modo da porre a carico del debitore, per il solo fatto dell'inadempimento, una presunzione di colpa superabile mediante la prova dello specifico impedimento che abbia reso impossibile la prestazione o, almeno, la dimostrazione che, qualunque sia stata la causa dell'impossibilità, la medesima non possa essere imputabile al debitore. Peraltro, perché l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, non basta eccepire che la prestazione non possa eseguirsi per fatto del terzo, ma occorre dimostrare la propria assenza di colpa con l'uso della diligenza spiegata per rimuovere l'ostacolo frapposto da altri all'esatto adempimento. (Nel caso di specie i giudici di merito avevano dichiarato risolto un contratto avente ad oggetto la permuta-vendita ed appalto di un immobile per grave inadempimento in ordine alla realizzazione e alla consegna dei lavori, avendo la società realizzato alla scadenza del termine soltanto un parziale sbancamento a causa della presenza di una cabina elettrica esistente sul terreno. La Corte ha rinviato la questione per un nuovo giudizio per stabilire l’imputabilità alla debitrice della violazione del termine pattuito).

Dalla redazione

Read more
Read more
Read more
  • Edilizia privata e titoli abilitativi
  • Edilizia e immobili

Efficacia temporale, decadenza e proroga del permesso di costruire

A cura di:
  • Alfonso Mancini
  • Edilizia e immobili
  • Edilizia privata e titoli abilitativi

Cambio di destinazione d'uso di immobili e unità immobiliari

A cura di:
  • Dino de Paolis
Back to top