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10/05/2022

Appalti pubblici: ritardi della stazione appaltante e pagamento del contributo di gara

In tema di appalti pubblici, l'ANAC fornisce chiarimenti sulle conseguenze dei ritardi della stazione appaltante e sulla sanabilità della mancata allegazione della ricevuta di pagamento del contributo di gara.

Fattispecie
Un operatore economico ha chiesto all'ANAC un parere in merito:
- all’omessa valutazione della propria offerta, la quale era stata caricata e salvata sulla piattaforma telematica entro il termine di scadenza fissato dalla lex specialis, con la conseguenza che la mancata trasmissione nei termini del plico finale (riconducibile ad un malfunzionamento del sistema) non avrebbe comunque impedito alla Commissione di conoscerne il contenuto e, in definitiva, di ammettere la stessa alle operazioni di gara;
- alla mancata proroga del termine per la presentazione dell’offerta, richiesta avanzata dall’istante in ragione di omissioni della stazione appaltante che hanno comportato ritardi nell’acquisizione della documentazione da allegare all’offerta e nella trasmissione della domanda di partecipazione.

Secondo l'ANAC, è stata esclusa l’esistenza di un malfunzionamento del sistema tale da impedire la trasmissione nei termini del plico relativo all'offerta; mentre è apparso evidente che vi era stato un ritardo nell’avvio del processo di caricamento dell’offerta. 

Pertanto si trattava di stabilire se il ritardo con cui era stato avviato il processo di invio dell’offerta fosse imputabile all’operatore economico ovvero se vi fosse stato un comportamento colposo, una negligenza della stazione appaltante e, in tale ipotesi, se fosse corretto accordare una proroga del termine per la presentazione delle offerte.

Considerazioni dell'ANAC
In proposito, con la Delibera del 27/04/2022, n. 212, l'ANAC ha esposto le seguenti considerazioni:
- l’obbligo di versamento del contributo ANAC è legislativamente qualificato come condizione di ammissibilità dell’offerta nell’ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche (art. 1, comma 67, della L. 23/12/2005, n. 266);
- i concorrenti sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione;
- la mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente;
- in caso di omesso pagamento trova applicazione il principio secondo cui tale omissione non possa essere sanata dopo la scadenza del termine perentorio di presentazione delle offerte poiché la sanzione dell’esclusione dalla gara deriva direttamente ed obbligatoriamente dalla legge (si veda la Sent. C. Stato 12/03/2018, n. 1572);
- dalla descrizione dei fatti emerge che fino al giorno antecedente la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, il RUP della stazione appaltante non aveva perfezionato il CIG ed era impossibile effettuare il pagamento del contributo di gara;
- pertanto, il ritardo con cui l’operatore economico ha avviato il processo di caricamento della propria offerta, tale da impedirgli di procedere entro la scadenza all’invio del plico, risulta con ogni certezza riconducibile all’omissione di un atto dovuto da parte della stazione appaltante;
- in tale contesto, l’amministrazione, accortasi dell’errore, avrebbe dovuto disporre, di sua iniziativa, una proroga dei termini per la presentazione delle offerte. Ricorreva, infatti, un’ipotesi del tutto eccezionale che, seppur non rientrante nella casistica contemplata dai commi 3 e 5-bis, dell’art. 79 del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, consentiva (rectius imponeva) di disporre la proroga dei termini per la ricezione delle offerte. 

Conclusioni
L'ANAC ha concluso che:
- non possono ricadere sull’operatore economico le conseguenze di errori ed omissioni della stazione appaltante, che abbiano compresso, a poche ore dalla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, la possibilità di acquisire tutti gli elementi necessari alla trasmissione di un’offerta ammissibile;
- è sanabile la mancata allegazione alla domanda di partecipazione alla gara della ricevuta di pagamento del contributo di gara, purché il versamento sia stato disposto in data anteriore alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

Dalla redazione