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08/03/2022

Chiarimenti ANAC sull'applicabilità della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione

In tema di appalti pubblici, L'ANAC ha chiarito che, ai fini dell'applicabilità dei meccanismi di compensazione dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, i contratti si considerano in corso di esecuzione al 25/07/2021 anche se i lavori sono conclusi ma non è intervenuta l’approvazione degli atti di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Termini della questione
È stata sottoposta all’attenzione dell'ANAC una richiesta di parere in ordine all’applicazione dell’art. 1-septies del D.L. 25/05/2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis, convertito in legge con la L. 23/07/2021, n. 106), il quale prevede dei meccanismi di compensazione a favore delle imprese appaltatrici di opere pubbliche, applicabili in deroga alla normativa sui contratti pubblici al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione.
La questione sollevata atteneva all’applicabilità della norma sopra indicata ad un appalto per il quale, alla data di entrata in vigore della L. 106/2021 (i.e. il 25/07/2021), fosse stato già emesso il certificato di regolare esecuzione e disposto il pagamento della rata di saldo.

Considerazioni ANAC
Al fine di esprimere un avviso sulla questione sollevata, l'ANAC ha ricordato in via preliminare che l'art. 1-septies, comma 1, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 prevede che, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L. 73/2021, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 31/10/2021 e il 31/03/2022, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8%, verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
L'art. 1-septies, comma 2, del D.L. 73/2021 prevede la possibilità di procedere a compensazioni in aumento o in diminuzione (nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6), anche in deroga alla relativa normativa sui contratti pubblici. Si veda Compensazione prezzi materiali da costruzione: misura estesa a tutto il 2021.

L'ANAC, considerate le disposizioni dell’art. 1-septies del D.L. 73/2021 e della relativa disciplina attuativa, ha individuato i seguenti limiti e condizioni per il riconoscimento della compensazione:
- la compensazione deve riguardare i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della L. 106/2021;
- la compensazione è riconosciuta per variazioni percentuali in aumento o in diminuzione dei singoli prezzi dei materiali da costruzione, superiori all’8%, verificatesi nell’anno 2021 e rilevate con decreto del MIMS;
- la stessa è determinata nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 1-septies, commi 2 e 3, del D.L. 73/2021;
- l’appaltatore è tenuto a presentare apposita istanza alla stazione appaltante, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nella G.U. dei decreti di variazione con le modalità indicate nella Circ. Min. Infrastrutture e Mobilità Sost. 25/11/2021. 

Al fine di stabilire il momento in cui, in base alla disciplina in materia di contratti pubblici, possa ritenersi concluso il procedimento di esecuzione dei lavori pubblici, l'ANAC, dopo aver richiamato l'art. 102 del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, la Determ. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 25/02/2009, n. 2 e il D.P.R. 05/10/2010, n. 207, evidenzia che:
- il collaudo costituisce l’atto finale del procedimento di esecuzione di un contratto pubblico di lavori e ne costituisce momento saliente e necessario, che l’amministrazione ha il diritto-dovere di effettuare al fine di accertare la buona esecuzione dell’opera;
- il collaudo è caratterizzato da 3 fasi essenziali: la verifica dell’opera in contraddittorio con l’esecutore, l’emissione del certificato di collaudo e l’approvazione del collaudo da parte dell’amministrazione;
- l’approvazione degli atti di collaudo da parte dell’amministrazione competente rappresenta il momento conclusivo dell’iter di realizzazione di un’opera pubblica e definisce il rapporto contrattuale;
- tali considerazioni possono estendersi al certificato di regolare esecuzione, il quale può sostituire il certificato di collaudo nei casi previsti dall'art. 102 del D. Leg.vo 50/2016;
- come il collaudo, anche il certificato di regolare esecuzione dei lavori ha carattere provvisorio in quanto
soggetto ad approvazione da parte della stazione appaltante, quale atto conclusivo dell’iter di realizzazione
dell’opera pubblica e di definizione del rapporto contrattuale;
- il momento conclusivo del procedimento di esecuzione dei lavori pubblici e del connesso rapporto contrattuale, può essere individuato nell’approvazione, da parte della stazione appaltante, degli atti di collaudo o - nei casi in cui è previsto - del certificato di regolare esecuzione dei lavori. 

Conclusioni
L'ANAC, con la Delibera 63/2022, conclude che l’art. 1-septies del D.L. 73/2021, laddove fa espresso riferimento ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L. 73/2021, dovrebbe trovare applicazione in tutti i casi in cui i lavori sono in corso di realizzazione al momento ivi indicato (i.e. 25/07/2021) o, se conclusi, fino all’approvazione degli atti di collaudo/certificato di regolare esecuzione. 

In proposito, si veda anche Decreto Sostegni-ter: clausole revisione prezzi e compensazione negli appalti pubblici e Compensazione prezzi materiali da costruzione: disposizioni per il primo semestre 2022.

Dalla redazione