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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Clausole sociali, presentazione progetto di riassorbimento del personale
CLAUSOLE SOCIALI PRESENTAZIONE PROGETTO ASSORBIMENTO - Nel caso di specie la ricorrente (terza classificata) lamentava che le due concorrenti meglio posizionate in graduatoria avrebbero dovuto essere escluse, non avendo presentato il progetto di assorbimento del personale previsto dal disciplinare di gara.
Il TAR Campania Salerno 09/12/2024, n. 2415 ha respinto il ricorso, osservando che la disposizione della lex specialis - invocata da parte ricorrente - prevedeva che ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale, il concorrente avrebbe allegato all’offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, senza tuttavia comminare per l'ipotesi di omissione alcuna specifica sanzione espulsiva.
In assenza di puntuali previsioni nella legge di gara, il TAR ha escluso che l’effetto escludente possa derivare direttamente dalle disposizioni del Codice degli appalti.
In particolare, nel nuovo Codice, la materia è regolata dall’art. 102, D. Leg.vo 36/2023 rubricato “Impegni dell’operatore economico” (v. anche art. 57, D. Leg.vo 36/2023), il quale dispone:
- al primo comma, che nei bandi, negli avvisi e negli inviti le stazioni appaltanti, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, richiedono agli operatori economici di assumere l’impegno di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- al secondo comma, che l’operatore economico indica nell’offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni. La stazione appaltante verifica l’attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi mezzo adeguato, anche mediante le modalità di cui all’art. 110, D. Leg.vo 36/2023, solo nei confronti dell’offerta dell’aggiudicatario.
Da tali norme discende che la mancata produzione del progetto di riassorbimento non determina ex se alcun effetto automaticamente escludente, ferma restando la possibilità per la legge di gara di prevedere, a pena di esclusione, la necessità di produrre idonea documentazione attestante le specifiche modalità con cui i partecipanti alla gara intendono adempiere agli impegni di cui all'art. 102, D. Leg.vo 36/2023 (previsione che nel caso di specie non sussisteva).
Tale impostazione è in linea con quanto già affermato dalla giurisprudenza riferita al Codice previgente, secondo cui, in assenza di diverse previsioni della lex specialis, la c.d. clausola sociale implica unicamente che il concorrente dichiari in sede di domanda di partecipazione che, in caso di aggiudicazione, osserverà tale clausola, procedendo al riassorbimento del personale impiegato dall'appaltatore uscente. Esorbita invece dalla clausola l'obbligo di presentare in sede di gara, a pena di esclusione, il piano di riassorbimento del personale, che può essere acquisito anche a seguito del c.d. soccorso istruttorio.