Decreto Sostegni-ter: clausole revisione prezzi e compensazione negli appalti pubblici | Bollettino di Legislazione Tecnica
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31/01/2022

Decreto Sostegni-ter: clausole revisione prezzi e compensazione negli appalti pubblici

In materia di appalti pubblici, il Decreto Sostegni ter (D.L. 27/01/2022, n. 4) ha disposto, fino al 31/12/2023, l'obbligo di inserimento delle clausole di revisione dei prezzi nei documenti di gara iniziali, nonché la compensazione dei prezzi dei materiali di costruzione per variazioni eccedenti il 5%.

Il D.L. 27/01/2022, n. 4 (c.d. Decreto Sostegni-ter, pubblicato nella G.U. del 27/01/2022, n. 21) ha adottato, tra l'altro, misure urgenti in materia di contratti pubblici, al fine di incentivare gli investimenti pubblici e far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus COVID-19.
Tali misure si applicano, fino al 31/12/2023, per l'affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente al 27/01/2022 (data di entrata in vigore del Decreto), nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l’invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla medesima data.

Clausole di revisione dei prezzi 
In particolare, ai sensi dell'art. 29, del D.L. 4/2022, è obbligatorio l’inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dal primo periodo della lett. a) dell’articolo 106, comma 1, D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50.
Tali clausole, che devono essere chiare, precise e inequivocabili, fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti; esse non devono apportare modifiche che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro.

Compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione
Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante se tali variazioni risultano superiori al 5% rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta.
Per tale valutazione si deve tenere conto anche di quanto previsto dai decreti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS), il quale, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, procede alla determinazione, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’ISTAT, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre.
Si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all’80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse disponibili (di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 29, del D.L. 4/2022).
Tale disposizione opera in deroga al quarto periodo della lett. a), dell’articolo 106, comma 1, del d. Leg.vo 50/2016, ai sensi del quale, per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente, solo per l’eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 5% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei 12 mesi precedenti al decreto di determinazione delle variazioni del MIMS e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
L’appaltatore deve presentare alla stazione appaltante, a pena di decadenza, l’istanza di compensazione entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in G.U. del suddetto decreto del MIMS, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.
Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l’eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall’esecutore, e da quest’ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall’esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta.
Il direttore dei lavori verifica altresì che l’esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.
Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta.

Per la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione per il 2021, si veda Compensazione prezzi materiali da costruzione: misura estesa a tutto il 2021.

Formazione e aggiornamento dei prezzari
Al fine di assicurare l’omogeneità della formazione e dell’aggiornamento dei prezzari regionali, di cui all’art. 23, comma 7, del D. Leg.vo 50/2016, per la loro determinazione si prevede l'approvazione di apposite linee guida con decreto del MIMS, da adottare entro il 30/04/2022.

Dalla redazione