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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Proroga validità iscrizione professionisti antincendio: chiarimenti CNI
L’art. 103, comma 2, del D.L. 17/03/2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia) prevede che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31/01/2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
L'art. 1, del D.L. 105/2021 ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31/12/2021.
Con la Circolare del 02/11/2021, n. 803, il Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI) ha confermato che anche i quinquenni di riferimento per l’aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio in scadenza tra il 31/01/2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza (ad oggi il 31/12/2021) mantengono la loro validità fino ai 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza (il 31 marzo 2022).
Alla Circolare è allegata la Nota VVFF del 21/10/2021, n. 15826, con la quale il Dipartimento dei Vigili del fuoco ha chiarito che anche i professionisti antincendio che non abbiano completato le 40 ore di aggiornamento quinquennale obbligatorio (previsto dall'art. 7 del D. Min. Interno 05/08/2011) in scadenza tra il 01/01/2020 e la data della cessazione dello stato di emergenza (attualmente il 31/12/2021) possono mantenere valida la propria iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno sino a 90 giorni dopo tale ultima data, i.e. fino al 31/03/2022.