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22/06/2021

Prevenzione incendi nelle strutture turistico-ricettive all'aria aperta: proroga termini

È stato prorogato al 07/10/2021 il termine, scaduto il 07/10/2020, per l’adeguamento, da parte delle strutture turistico-ricettive in aria aperta con capacità ricettiva superiore a 400 persone, alle prescrizioni previste dalla regola tecnica di prevenzione incendi, di cui al D. Min. Interno 28/02/2014.

Il D.L. 22/04/2021, n. 52, convertito in legge dalla L. 17/06/2021, n. 87, prevede (all'art. 11-duodecies) disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture turistico-ricettive in aria aperta.

In particolare, il suddetto articolo, al fine di fare fronte nel settore del turismo all'impatto delle misure di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19, prevede che le attività turistico-ricettive in aria aperta con capacità ricettiva superiore a 400 persone (assoggettate al rispetto del D. Min. Interno 28/02/2014), che al 22/06/2021 hanno provveduto a dare attuazione a quanto disposto dalla lett. b) dell'art. 6, commi 1 e 2, del D. Min. Interno 28/02/2014, provvedono, entro il 07/10/2021, a dare attuazione a quanto disposto dalla lett. a) dell'art. 6, commi 1 e 2 del D. Min. Interno 28/02/2014.

La stessa disposizione prevede che restano fermi gli eventuali inadempimenti e le procedure in essere rispetto a termini già scaduti.

Si tratta dunque di un differimento di un anno del termine, scaduto il 07/10/2020, per l’effettuazione degli adempimenti antincendio contemplati dall’art. 6, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), del D. Min. Interno 28/02/2014, purché in regola con le altre prescrizioni previste dall’art. 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del medesimo D. Min. Interno 28/02/2014.

Dalla redazione