Sismabonus, interventi locali, casi in cui non serve asseverare la classe di rischio | Bollettino di Legislazione Tecnica
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12/04/2021

Sismabonus, interventi locali, casi in cui non serve asseverare la classe di rischio

Confermato che gli interventi di riparazione o locali possono accedere al Sismabonus, ma con alcune eccezioni. Chiarito quando non serve l’attribuzione della classe di rischio sismico ante e post opera dell’edificio. Chiarimenti anche su polizza assicurativa e indicazione del costo sulla modulistica nel Sismabonus acquisti.

La Commissione per il monitoraggio del Sismabonus presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha predisposto una nuova serie di risposte a quesiti (07/04/2021), di particolare importanza, le cui conclusioni innovano in alcuni casi rispetto a quanto finora era plausibile ritenere e che sono di seguito riassunti.

INTERVENTI LOCALI, QUANDO SONO AMMISSIBILI AL SISMABONUS
La Commissione conferma che gli “interventi di riparazione o locali”, di cui al punto 8.4 delle NTC 2018 rientrano a pieno titolo tra quelli disciplinati dall’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986 e quindi sono agevolabili anche con il Super-Sismabonus.
Tuttavia, ciò solo quando detti interventi sono volti a conseguire una o più delle seguenti finalità:
- ripristinare, rispetto alla configurazione precedente al danno, le caratteristiche iniziali di elementi o parti danneggiate;
- migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche non danneggiati;
- impedire meccanismi di collasso locale
Quando invece la finalità sia modificare un elemento o una porzione limitata della struttura non viene perseguita la riduzione del rischio, e quindi l’intervento non beneficia degli incentivi fiscali previsti dal Sismabonus (qualora si operi unicamente mediante interventi locali).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono quindi certamente da ritenersi ammissibili ai benefici fiscali del Super-Sismabonus 110% lavori del tipo di quelli di seguito richiamati:
- interventi sulle coperture, e più in generale sugli orizzontamenti, o su loro porzioni finalizzati all’aumento della capacità portante, alla riduzione dei pesi, alla eliminazione delle spinte applicate alle strutture verticali, al miglioramento dell’azione di ritegno delle murature, alla riparazione-integrazione-sostituzione di elementi della copertura, ecc.;
- interventi di riparazione e ripristino della resistenza originaria di elementi strutturali in muratura e/o calcestruzzo armato e/o acciaio, ammalorati per forme di degrado provenienti da vari fattori (esposizione, umidità, invecchiamenti, disgregazione dei componenti ecc.);
- interventi volti a ridurre la possibilità di innesco di meccanismi locali, quali, ad esempio, l’inserimento di catene e tiranti contro il ribaltamento delle pareti negli edifici in muratura, il rafforzamento dei nodi trave-colonna negli edifici in c.a. contro la loro rottura prematura, prima dello sviluppo di meccanismi duttili nelle travi, la cerchiatura, con qualunque tecnologia, di travi e colonne o loro porzioni, volta a migliorarne la duttilità, il collegamento degli elementi di tamponatura alla struttura di c.a. contro il loro ribaltamento, il rafforzamento di elementi non strutturali pesanti, come camini, parapetti, controsoffitti, etc., o dei loro vincoli e ancoraggi alla struttura principale.

Si veda anche Interventi su edifici esistenti in base alle norme tecniche per le costruzioni (NTC 2018)

QUANDO NON SERVE L’ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE DI RISCHIO SISMICO ANTE E POST OPERA
Il chiarimento più innovativo reso dalla Commissione riguarda i casi in cui non è necessaria l’attribuzione di classe di rischio, in particolare:
- quando viene scelta l’opzione “nessuna classe” non è necessario asseverare né la classe di rischio “ex ante”, né quella “ex post”, e quindi, pur dovendosi compilare l’Allegato B, non è necessario compilare le sezioni relative agli aspetti suddetti;
- quando si utilizzano le prescrizioni dell’Allegato A al D.M. 58/2017 relative ad edifici in calcestruzzo armato con telai in due direzioni, le sezioni dei moduli relative all’attribuzione della classe di rischio “ex ante” ed “ex post” possono non essere compilate essendo automaticamente assegnata la riduzione di una classe di rischio;
- quando si utilizzano le prescrizioni dell’Allegato A al D.M. 58/2017 relative all’utilizzo del metodo semplificato per edifici in muratura, le sezioni dei moduli relative all’attribuzione della classe di rischio “ex ante” ed “ex post” vengono compilate solo per le parti relative alla classe di rischio della costruzione nonché per l’indicazione dell’adozione del metodo semplificato;
- nel caso di demolizione e ricostruzione di interi edifici o loro porzioni, per il nuovo organismo ricostruito sarà comunque obbligatorio il rispetto del Capitolo 7 delle NTC 2018, che quindi condurrà ad una costruzione antisismica, si considera quindi conseguita la riduzione di due classi di rischio e non sarà necessario compilare la sezione dei moduli relativa all’attribuzione della classe di rischio “ex ante”.

POLIZZA ASSICURATIVA SPECIFICA NON NECESSARIA PER IL SISMABONUS NORMALE
La Commissione conferma che nelle pratiche di Sismabonus che non si riferiscono alle previsioni di cui al comma 4 dell’art. 119 del D.L. 34/2020, le parti dei moduli relative al possesso della polizza assicurativa, di cui al comma 14 del suddetto artico 119, da parte dei professionisti incaricati, e quelle relative ad eventuali SAL, non devono essere compilate.

SISMABONUS ACQUISTI E COSTO DEI LAVORI
La Commissione conferma che per il “Sismabonus acquisti” non è necessario redigere il computo metrico estimativo dei lavori e non deve  essere compilata la sezione del modulo che richiede l’indicazione del costo complessivo dell’intervento.
Infatti il comma 1-septies dell’art. 16 del D.L. 63/2016 determina il bonus fiscale con riferimento al prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 Euro per ciascuna unità immobiliare.
Non ha quindi relazione col “costo complessivo dell’intervento” richiesto nel modulo di asseverazione, da indicare negli altri casi di interventi strutturali eseguiti su edifici esistenti.

Dalla redazione