Regolam. R. Calabria 04/01/2021, n. 1 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Regolam. R. Calabria 04/01/2021, n. 1

Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica.
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Art. 1 - Parte generale

1. Il regolamento detta disposizioni operative ai fini della denuncia dei lavori e della trasmissione dei progetti in zone

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Art. 2 - Classificazione della tipologia di intervento

1. Per ogni intervento disciplinato dalla legge regionale n. 16 del 15.09.2020 di seguito indicata anche come “legge”, deve essere indicata l’appartenenza alle tipologie riportate ai successivi commi 2 e 3.

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Art. 3 - Classificazione tipologica delle opere

1. Le opere sono individuate tipologicamente in uno dei seguenti gruppi:

a) edifici;

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Art. 4 - Registro delle opere

1. La piattaforma registra i dati relativi a:

a) progetti depositati/autorizzati/respinti con

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Art. 5 - Effetti di sito

1. Le NTC di riferimento poste a base della progettazione definiscono le azioni sismiche di progetto, in base alle quali valutare il rispetto dei diversi stati limite per le costruzioni. Tali azioni dipendono dalla pericolosità di base, riferita a condizioni di sottosuolo rigido e pianeggiante e dagli eventuali effetti di sito che possono modificare sensibilmente le caratteristiche del moto sismico atteso o produrre effetti sismici rilevanti per le costruzioni e le infrastrutture.

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Art. 6 - Denuncia e trasmissione dei progetti

1. In riferimento all'art. 4 della L.R. n. 16/2020 la procedura di denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/2001 s.m.i. deve essere svolta dal professionista individuato come progettista responsabile delle strutture, su delega del committente o del R.U.P. (in caso di opere pubbliche), mediante il sistema SUE che provvede a trasmetterla al Settore Tecnico regionale.

2. Per tutti gli interventi il preavviso di cui all'art. 93 commi 1 e 2 del D.P.R. 380/2001 s.m.i., qualora accompagnato dall'asseverazione di cui al comma 4 dell'art. 93 del citato D.P.R, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'art. 65 del medesimo D.P.R. In caso contrario si deve procedere per come previsto dall’art. 65 comma 1 e successivi del D.P.R. 380/2001 s.m.i.

3. Nel caso di varianti in corso d’opera, il progettista responsabile delle strutture oggetto di variante, individuato dal Committente e delegato dallo stesso, deve generare utilizzando le procedure riportate al comma 1 una nuova istanza collegata all'istanza originaria al fine di costituire un unico fascicolo.

4. Gli elaborati progettuali devono essere sottoscritti con firma digitale oltre che dai tecnici intervenuti nella progettazione, coerentemente alle dichiarazioni di responsabilità rese, anch

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Art. 7 - Denuncia e trasmissione dei progetti di opere pubbliche

1. Con riferimento all'art

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Art. 8 - Modifiche dei dati progettuali presentati per via telematica

1. I dati inseriti nella piattaforma possono essere modificati, senza vincoli, dal progettista responsabile delle struttur

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Art. 9 - Comunicazione inizio lavori

1. Il direttore dei lavori, prima di dare inizio alla loro esecuzione e verificato l’avvenuto deposito della dichiar

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Art. 10 - Interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità

1. Gli interventi classificati all'art. 2 comma 3 lettera a) quali “rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità sono quelli riportati nell'elenco A di cui all'Allegato 3 al presente regolamento.

2. Il progetto deve essere inviato con la procedura specificata all'art. 6. Sono soggette alla predetta procedura anche le varianti che non sono collocabili tra quell

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Art. 11 - Atto autorizzativo o di diniego

1. Il rilascio dell’atto di autorizzativo o di diniego avviene, per come previsto dall'articolo 94 comma 2 del D.P.R. n. 380/2001, entro 30 giorni dalla data in cui il Settore Tecnico Regionale riceve, attraverso il SUE, l'istanza sulla piattaforma SISMI.CA.

2. Nel caso di richiesta di integrazioni, che il Settore Tecnico Regionale può richiedere una sola volta, il rilascio dell’atto di autorizzativo o di diniego avviene entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento, attraverso il SUE, dell'istanza sulla piattaforma delle integrazioni stesse.

3. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del

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Art. 12 - Interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità

1. Gli interventi classificati all'art. 2 comma 3 lettera b) quali di “ minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità’ sono quelli riportati nell'elenco B di cui all'Allegato 3 al presente regolamento.

2. Tutti gli interventi di cui al comma 1 sono

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Art. 13 - Attestazione di deposito

1. Per i progetti di cui all’art. 12 il sistema informatico del Settore Tecnico regionale, contestualmente alla rice

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Art. 14 - Controllo a campione

1. Per un campione, per ogni area territoriale, regionale, del 5% dei progetti di cui all’art. 12, il Settore Tecnico Regionale competente effettua il controllo con le modalità riportate all'art. 6 comma 3 della L.R. n, 16/2020. Tale campione viene

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Art. 15 - Opere prive di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità

1. Gli interventi classificati all'art. 2 comma 3 lettera c) quali “ privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità’ sono quelli riportati nell'elenco C di cui all'Allegato 3 al presente regolamento.

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Art. 16 - Varianti di carattere non sostanziale

1. Gli interventi classificati all'art. 2 comma 3 lettera d) quali “varianti non sostanziali” sono quelli riportati nell'elenco D di cui all'Allegato 3 al presente regolamento.

2. Rientrano tra le varianti non “sostanziali” la realizzazione in corso d'opera di interventi pr

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Art. 17 - Svolgimento delle verifiche in situ

1. In ottemperanza di quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 6 della L.R. n. 16/2020 laddove, a seguito di segnalazioni da parte di Amministrazioni, Enti o Organi giurisdizionali, si renda necessaria, a tutela della pubblica incolumità, procedere a verifiche sulla corrispondenza tra le opere realizzate o in corso di realizzazione e il progetto autorizzato o depositato ai fine della normativa sismica, il Settore Tecnico Regionale acquisisce preliminarmente

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Art. 18 - Relazione a struttura ultimata

1. Il direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 6 della L. 1086/1971, ovvero dell'articolo 65, comma 6, del D.P.R. 380/2001 s.m.i., deve depositare presso il SUE entro sessanta giorni dalla fine dei lavori strutturali, la relazione a struttura ultimata in formato PDF/A e firmata digitalmente, comp

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Art. 19 - Collaudo statico

1. Il collaudo statico deve essere eseguito, per le opere previste dall’art. 67 del D.P.R. 380/2001, nonché dalle specifiche norme tecniche per le costruzioni. Il Collaudo viene sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione nei casi previsti dall’art. 67 comma 8ter del D.P.R. 380/2001 s.m.i.

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Art. 20 - Dichiarazione di fine lavori e di rispondenza

1. Per i progetti riguardanti interventi che esulano dall'ottemperanza dell'

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Art. 21 - Parere sugli strumenti urbanistici

1. Il parere, richiesto ai sensi dell’art. 13 della legge 64/1974 e dell’art. 89 del D.P.R n. 380/2001 s.m.i. sugli strumenti urbanistici di scala comunale di cui all’articolo 13 della legge regionale n. 16/2020deve essere rilasciato dal Settore Tecnico Regionale con le seguenti modalità:

a

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Art. 22 - Allegati

1. Fanno parte integrante del presente regolamento:

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Art. 23 - Norma transitoria

1. Le disposizioni del presente regolamento, si applicano alle istanze e alle denunce acquisite al protocollo del SUE, qualora gi

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Art. 24 - Abrogazione

È abrogato, dall'entrata in vigore del presente Regolamento il

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Art. 25 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul BURC e sul sito istituzionale della Regione.

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ALLEGATO 1 - VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DI SITO PER INTERVENTI DI TIPO EDILIZIO

ART. 1 - GENERALITÀ

1. Le valutazioni degli effetti di sito sono quelle descritte nell’Art. 5 del regolamento regionale – parte

generale.

2. Sono previsti differenti livelli di analisi in funzione dell’importanza dell’opera, valutata sulla base della classe d’uso della struttura secondo quanto definito al paragrafo 2.4.2 delle NTC 2018.

3. I livelli di analisi di cui al comma 2 del presente articolo si suddividono in analisi semplificate e analisi specifiche, descritte rispettivamente nei successivi Artt. 2 e 3 del presente allegato.

4. Dove sono presenti studi di microzonazione sismica, redatti secondo le modalità definite negli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” e s.m.i., predisposte dalla Commissione Tecnica di cui all’art. 5, commi 7 e 8, dell’OPCM 3907/2010, istituita con il DPCM del 21/04/2011, e recepiti negli strumenti urbanistici vigenti, l’edilizia pubblica e privata ne deve tenere conto nella valutazione dell’azione sismica.

5. Qualora per il sito di progetto siano stati effettuati Studi di microzonazione sismica di Livello 3, redatti in conformità agli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica”, devono costituire documento tecnico di riferimento per il progetto.

6. La relazione geologica oltre che contenere definito dalle NTC 2018 (par. 6.2.1) e dalle normative nazionali in materia, dovrà:

a) riportare i vincoli ricadenti nell’area di progetto e per un intorno significativo (Vincolo Idrogeologico - forestale, P.A.I. – frana, idraulico ed erosione costiera, P.S.E.C., P.T.C.P., Q.T.R.P.);

b) ricostruire i caratteri litologici, stratigrafici, strutturali, idrogeologici e geomorfologici del sito;

c) illustrare dettagliatamente i risultati delle indagini geologiche, geotecniche e geofisiche; motivare la scelta del mezzo d’indagine, e i metodi utilizzati per l'interpretazione documentandone i risultati, anche mediante allegati fotografici;

d) analizzare gli aspetti tettonici e la sismicità storica del sito;

e) definire il livello di pericolosità sismica mediante la determinazion

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ALLEGATO 2 - VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DI SITO PER PIANI TERRITORIALI

ART. 1 - GENERALITÀ

1. Gli indirizzi e i criteri, consolidati a livello scientifico e normativo prevedono che, ai fini della prevenzione e della valutazione del rischio sismico, la Microzonazione rappresenti uno strumento di estrema utilità per il Governo del Territorio, per la Progettazione e per la Pianificazione dell’emergenza. La Microzonazione ha lo scopo di riconoscere, ad una scala adeguata al livello di conoscenza, le condizioni locali che possono modificare sensibilmente le caratteristiche del moto sismico atteso o possono produrre “deformazioni permanenti” rilevanti per le costruzioni e le infrastrutture. Lo studio di MS deve fornire la base conoscitiva della pericolosità sismica locale ed al contempo consentire di stabilire gerarchie di pericolosità utili per la pianificazione territoriale, per la programmazione di interventi di riduzione del rischio sismico e per la sicurezza delle infrastrutture e delle costruzioni.

2. Per la prevenzione e mitigazione del rischio sismico, la valutazione degli effetti di sito deve accompagnare la redazione dei piani territoriali prevedendo la possibilità di amplificazione locale, l’incidenza del moto sismico sulla stabilità dei pendii ed individuando le aree potenzialmente interessate da fenomeni di liquefazione o di deformazione del suolo (effetti cosismici), secondo quanto prescritto dall’Allegato 1 (Linee guida per la valutazione dei rischi territoriali e per la componente geologica dei PSC/PSA) del Tomo IV del Q.T.R.P., dai “Contenuti Minimi per gli studi geomorfologici” approvati con DDG n. 507 del 30.01.2015, nonché da quanto stabilito dagli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” dalla Commissione Tecnica di cui all’art.5, commi 7 e 8, dell’OPCM 3907/2010 e s.m.i. istituita dal DPCM del 21/04/2011, integrate dal presente allegato.


CAPO I – STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA

ART. 2 - FINALITÀ ED UTILIZZO

1. Lo svolgimento di studi di microzonazione sismica per i piani territoriali può avvenire attraverso un approfondimento delle analisi e delle valutazioni che vede in primo luogo l’adeguamento dell’analisi della pericolosità sismica di base a scala di area vasta, provvedendo a redigere approfondimenti di studi e analisi in funzione del proprio livello di competenza, arrivando a definire una pericolosità sismica locale e corredando lo strumento con opportune norme finalizzate alla riduzione del rischio sismico.

2. Gli studi di Microzonazione sismica (finanziati con i fondi di cui all'art. 11 L 24/06/09 n. 77 e redatti secondo gli ICMCS), se approvati in via definitiva dalla Commissione Tecnica per il supporto ed il monitoraggio degli studi di microzonazione sismica (OPCM 3907/2010 e s.m.i.), dovranno essere utilizzati come riferimento durante la fase di redazione dei Piani Territoriali. Gli elementi utilizzati potranno essere opportunamente generalizzati ed adeguati alla scala di rappresentazione; inoltre, per la corretta applicazione dei risultati della microzonazione, specifiche normative dovranno essere inserite nelle Norme di attuazione di carattere geologico.


ART.3 - PROCEDURE

1. La procedura per la valutazione dell’amplificazione sismica prevede tre livelli di approfondimento in conformità agli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica”, approvati dalla Regione Calabria con DGR n. 64 del 27.02.2011.

2. La procedura per la valutazione della stabilità dei pendii, della liquefazione e degli effetti di deformazione permanente prevede due fasi di approfondimento secondo quanto stabilito rispettivamente agli Art. 6, 8 e 10 del presente Allegato.


ART. 4 - ANALISI DI AMPLIFICAZIONE

1. La Microzonazione Sismica è di compete

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ALLEGATO 3

ELENCO A) INTERVENTI RILEVANTI NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ

Sono subordinati alla preventiva autorizzazione, secondo le modalità della L.R. n. 16/2020 e del R.R.:

1) interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di a g compresi fra 0,20 g e 0,25 g). I comuni interessati sono quelli desunti dagli elenchi ufficiali della Protezione Civile;

2) interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso (elenchi A e B della DGR n. 292 del 14.07.2014 e comunque anche tutte le opere rientranti in classe d’uso III e IV ai sensi delle NTC vigenti);

3) strutture che si discostano dalle usuali tipologie e/o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche come di seguito riportate (assunzione di fattori di struttura qo molto elevati, torri, serbatoi e silos di notevoli dimensioni, complesse strutture idrauliche o marittime, particolari strutture strallate, costruzioni dotate di isolatori sismici o dissipatori, costruzioni industriali caratterizzate dalla presenza di grandi macchine che inducono rilevanti sollecitazioni dinamiche, edifici non regolari in pianta e/o elevazioni” caratterizzati da un rapporto tra l’altezza e la minore dimensione in pianta superiore a 3);

4) le opere geotecniche complesse (muri, paratie ecc. ) (**);

5) interventi soggetti a verifica a campione di cui all’art. 3 comma 2 e 3 della Legge Regionale di riferimento e del relativo Regolamento di attuazione.


(**) i muri di sostegno di cui al punto 5) sono quelli aventi altezza superiore a ml. 5,00 misurata dall’estradosso delle fondazioni. Le paratie sono quelle la cui altezza complessiva sia superiore a ml. 10,00


ELENCO B) INTERVENTI DI MINORE RILEVANZA NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ

Sono subordinati al deposito del progetto, secondo le modalità della L.R. n. 16/2020 e del R.R.:

1) interventi che non rientrano nella fattispecie di cui all’Elenco “ A”;

2) opere appartenenti alla classe d’uso II;

3) interventi che non rientrano nell’Elenco “C”;

4) interventi locali e riparazioni, ai sensi delle NTC vigenti, su costruzioni esistenti comprese quelle di cui al punto 3 dell'elenco A;

5) nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018.


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