Applicabilità dell'ecosismabonus agli interventi sulle parti comuni di edifici | Bollettino di Legislazione Tecnica
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01/10/2020

Applicabilità dell'ecosismabonus agli interventi sulle parti comuni di edifici

Con riferimento all'ecosismabonus, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che se l'edificio è costituito esclusivamente da un'unità abitativa e dalle relative pertinenze, non sono ravvisabili elementi dell'edificio qualificabili come parti comuni a più unità immobiliari e, pertanto, non è possibile fruire della detrazione prevista per interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.

FATTISPECIE
Con l'interpello del 29/09/2020, n. 419 l'Istante ha rappresentato di voler acquistare un immobile con relativa pertinenza e due fabbricati rurali con l'intenzione di effettuare "una ristrutturazione con demolizione e fedele ricostruzione di preesistenti edifici", beneficiando della detrazione c.d. ecosismabonus.

L'interpello riguarda le seguenti questioni:
1. se il corpo di fabbrica principale possa essere considerato un "mini condominio" con la possibilità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi eco bonus potenziato sulle parti comuni dell'edificio con un limite di spesa pari a 272.000 euro;
2. se l'unità immobiliare del corpo di fabbrica staccato possa considerarsi indipendente e possa pertanto godere di un plafond autonomo di spesa di 96.000 euro;
3. se sia possibile godere del bonus mobili inerente gli interventi edilizi effettuati sull'abitazione.

QUADRO NORMATIVO 
L'Agenzia delle entrate ha ricordato che l'articolo 14, comma 2-quater.1, del D.L. 04/06/2013, n. 63 stabilisce che per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (c.d. ecosismabonus), spetta - in alternativa alle detrazioni previste, dall'art. 14, comma 2-quater, del D.L. 63/2013 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l'involucro dell'edificio (cd. ecobonus), e dall'art. 16, comma 1-quinquies, del D.L. 63/2013 (cd. sismabonus) - una detrazione nella misura dell'80%, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85%, ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

La detrazione in questione, in quanto alternativa alla fruizione delle detrazioni distintamente previste per ciascuna categoria di intervento, competerà in presenza di tutti i requisiti necessari ai fini della spettanza delle due detrazioni che sostituisce.

CONCLUSIONI
1. Con riguardo al primo quesito sulla possibilità di considerare l'edificio principale come un condominio, si osserva che la Circ. Ag. Entrate 08/07/2020, n. 19/E ha precisato che qualora un intero edificio sia posseduto da un unico proprietario e siano comunque in esso rinvenibili parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate, tale soggetto ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni. La locuzione "parti comuni di edificio residenziale" deve essere però considerata in senso oggettivo e non soggettivo e va riferita, pertanto, alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori.
Se l'edificio è costituito esclusivamente da un'unità abitativa e dalle relative pertinenze, non sono ravvisabili elementi dell'edificio qualificabili come "parti comuni".
Nel caso oggetto di interpello il corpo principale è costituito da un'unità abitativa e due edifici accatastati autonomamente ma di carattere pertinenziale (a lavori completati due unità verranno accorpate e si realizzerà un'unità residenziale e una pertinenza a cui si aggiungerà un garage doppio ricavato dall'altro edificio).
Pertanto, non essendo ravvisabili parti comuni a più unità immobiliari, l'Istante non potrà fruire della detrazione prevista per interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (ecosismabonus).

L'Istante potrà eventualmente fruire in maniera distinta delle detrazioni previste per interventi di riqualificazione energetica e interventi antisismici previste rispettivamente dai citati articoli 14 e 16 del D.L. 63/2013 per i lavori che intende effettuare sulle singole unità immobiliari.

2. Con riferimento agli interventi che l'Istante intende effettuare sul secondo corpo di fabbrica, si rileva che i due fabbricati rurali, anche se accatastati separatamente dall'edificio principale, sembrano avere un carattere pertinenziale che conserveranno anche a seguito dei lavori. Pertanto, alle spese sostenute per gli interventi su tali pertinenze potrà applicarsi il sismabonus previsto dal citato art. 16 del D.L. 63/2013, ma nel medesimo limite di spesa di 96.000 euro previsto per l'unità immobiliare principale, in quanto gli interventi realizzati sulle pertinenze non godono di un autonomo limite di spesa.

3. Con riferimento alla detrazione per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di recupero (cosiddetto "bonus mobili") disciplinata dall'art. 16, comma 2, del D.L. 63/2013, si fa presente che tale agevolazione è prevista per i contribuenti che fruiscono della detrazione di cui all'articolo 16-bis del D. P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Considerato che per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico il citato articolo 16-bis del TUIR costituisce la disciplina generale di riferimento e che per accedere al bonus mobili è necessario che i contribuenti effettuino sugli immobili agevolati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del D.P.R. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia), si ritiene che gli interventi che si intendono effettuare rientrino tra quelli agevolabili anche ai fini del bonus mobili. L'Istante, pertanto, nel rispetto degli altri requisiti richiesti dalla normativa, potrà fruire delle agevolazioni fiscali in argomento per l'arredo dell'abitazione.

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L’Agenzia delle entrate segnala infine l'art. 119 del D.L. 34/2020, il quale prevede che per specifici interventi di riqualificazione energetica di cui al citato art. 14 del D.L. 63/2013 e per gli interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies del citato art. 16 del D.L. 63/2013, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110% per le spese sostenute dal 01/07/2020 al 31/12/2021. Si veda in proposito Superbonus 110% interventi su edificio di unico proprietario.  

Dalla redazione