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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
"Art. 36 - (Modifiche ad altre disposizioni di legge)
1. Il decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253 di attuazione della direttiva 97/5/CE in materia di bonifici transfrontalieri, è abrogato.
2. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione tra l'altro della direttiva 2005/60/CE sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente: "c-bis) gli istituti di pagamento;";
b) all'articolo 53, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "nei confronti degli intermediari finanziari di cui" sono inserite le seguenti: "all'articolo 11, comma 1, lettera c-bis), autorizzati ai sensi dell'articolo 114 - novies, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e".
3. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è sostituito dal seguente: "1. A decorrere dal 1° novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario di assegni circolari e bancari tratti su una banca insediata in Italia non può superare, rispettivamente, uno e tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento. Per i medesimi titoli, a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di disponibilità economica per il beneficiario non può superare, rispettivamente, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento. A decorrere dal 1° aprile 2010, la data di disponibilità economica non può superare i quattro giorni lavorativi per tutti i titoli. È nulla ogni pattuizione contraria. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.".
4. All'articolo 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, il secondo periodo è soppresso.
Art. 37 - (Disposizioni transitorie)
1. Gli intermediari finanziari iscritti prima del 25 dicembre 2007 negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono continuare fino al 30 aprile 2011 a prestare i servizi di pagamento, come definiti nel presente decreto, già svolti oltre all'ulteriore attività finanziaria eventualmente esercitata. Entro tale termine, fatti salvi i commi 2 e 3 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 107, comma 7 -bis, del decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente decreto, detti intermediari modificano il proprio statuto eliminando il riferimento alla prestazione di servizi di pagamento e dismettono tale attività.
2. Gli intermediari finanziari di cui al comma 1 che intendono dismettere le attività di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 e prestare servizi di pagamento, presentano istanza di autorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento entro il 31 gennaio 2011. L'istanza è corredata:
a) per gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993 o inclusi nella vigilanza consolidata del gruppo bancario, della sola documentazione attestante il rispetto delle previsioni di cui agli articoli 114-octies,114-novies, comma 1, lettere d), e) ed f), e 114-duodecies del medesimo decreto legislativo. Se tali intermediari intendono beneficiare della deroga di cui all'articolo 114-sexiesdecies del medesimo decreto legislativo, l'istanza è corredata della sola documentazione attestante il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 114-octies e all'articolo 114-sexiesdecies, comma 1, del medesimo decreto legislativo;
b) per gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993, diversi da quelli indicati nella lettera a), della documentazione attestante il rispetto delle previsioni di cui agli articoli 114-octies, 114-novies e 114-duodecies del medesimo decreto legislativo.
3. Entro il 31 gennaio 2011 gli intermediari indicati al comma 1 che intendano avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 107, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente decreto, presentano istanza di autorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento. L'istanza è corredata della documentazione attestante il rispetto, oltre che delle previsioni di cui alla lettera a), primo periodo, del precedente comma 2, anche delle disposizioni dell'art. 114-novies, comma 4.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 107, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 385 del 1993, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione delle norme del medesimo decreto legislativo, come modificate dal presente decreto, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993 dopo il 25 dicembre 2007 richiedono, ove abbiano i necessari requisiti e dismettano l'attività di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993, l'autorizzazione alla prestazione dei servizi di pagamento ovvero dismettono tale attività. All'istanza di autorizzazione si applica il comma 2, lettere a) e b).
5. Con riferimento ai contratti per la prestazione di servizi di pagamento in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, il prestatore di servizi di pagamento comunica ai propri clienti entro il 30 aprile 2010 quali condizioni contrattuali risultano sostituite in forza del presente decreto e delle relative disposizioni di attuazione. Nei casi in cui è necessario adeguare i contratti in essere alle norme di cui ai titoli II e IV del presente decreto legislativo attraverso un accordo tra il prestatore dei servizi di pagamento e il cliente, il prestatore di servizi di pagamento comunica entro il 30 aprile 2010 le condizioni applicate e il cliente può recedere dal contratto entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. All'utilizzatore che ha esercitato il diritto di recesso non possono essere applicati oneri superiori a quelli che egli avrebbe sostenuto in assenza di adeguamento.
6. I servizi di pagamento che riguardano amministrazioni pubbliche, come individuate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vengono adeguati alle disposizioni del presente decreto secondo le modalità e i tempi indicati con decreto del Ministro dell'economia e delle fmanze, sentita la Banca d'Italia.
7. Fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'attività di mero incasso di fondi gli istituti di pagamento possono avvalersi di agenti anche diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, che già svolgono questa attività.
Art. 38 - (Disposizioni transitorie in materia di addebiti diretti)
1. Le autorizzazioni permanenti all'addebito in conto di una serie di operazioni di pagamento, rilasciate dal pagatore al suo prestatore di servizi di pagamento direttamente oppure mediante il beneficiario, rimangono valide in riferimento ai servizi di addebito diretto forniti ai sensi delle disposizioni del presente decreto legislativo.
2. Con riferimento all'area unica dei pagamenti in euro e ai nuovi servizi che prevedano l'addebitamento diretto sul conto del debitore per iniziativa del creditore:
a) il creditore, anche attraverso il proprio prestatore di servizi di pagamento, deve comunicare per iscritto ai propri debitori, con un preavviso di almeno trenta giorni, la data dalla quale si avvarrà di nuovi servizi di addebito diretto;
b) il debitore, entro la data indicata dal creditore ai sensi della lettera a), può chiedere di proseguire nell'utilizzazione del precedente servizio, se tale possibilità è contemplata nella comunicazione, ovvero può revocare l'autorizzazione al proprio prestatore di servizi di pagamento e scegliere modalità di pagamento alternative tra quelle eventualmente indicate nella comunicazione medesima.
3. I prestatori di servizi di pagamento adeguano le procedure di pagamento relative agli addebiti diretti ed agli incassi alle disposizioni del presente decreto entro il 5 luglio 2010."
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