La legge disciplina gli strumenti della programmazione negoziata di interesse regionale, in coerenza con il principio di sussidiarietà e di pari ordinazione degli enti per la realizzazione condivisa degli obiettivi e delle linee programmatiche regionali individuate nel Programma regionale di sviluppo, nel Documento di economia e finanza regionale e negli altri piani e programmi regionali di settore.
1. La presente legge disciplina gli strumenti della programmazione negoziata di interesse regionale, in coerenza con il principio di sussidiarietà e di pari ordinazione degli enti, secondo le disposizioni del Titolo V della Parte II della Costituz
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593918012041643
Art. 2 - (Strumenti della programmazione negoziata di interesse regionale)
1. Sono strumenti della programmazione negoziata di interesse regionale:
a) l’accordo quadro di sviluppo territoriale, di seguito indicato come AQST;
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593918012041644
Art. 3 - (Criteri e indicatori a supporto della valutazione sulla sussistenza dell’interesse regionale)
1. I criteri di riferimento a supporto della valutazione sulla sussistenza dell’interesse regionale alla promozione o adesione, da parte della Regione, agli strumenti di programmazione negoziata di cui all’articolo 2, comma 1, da applicarsi in relazione alla tipologia dell’intervento, anche ai fini del ricorso allo strumento più idoneo tra gli accordi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) e d), sono, almeno, i seguenti:
a) di carattere programmatico, quale il contributo della proposta al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1;
b) di carattere progettuale, quale la rilevanza della prop
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593918012041645
Art. 4 - (Norme applicative comuni)
1. La promozione degli strumenti di programmazione negoziata di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), spetta esclusivamente alla Regione.
2. Il Presidente della Regione, eventualmente di concerto con gli assessori regionali competenti, propone alla Giunta regionale la promozione degli strumenti di programmazione negoziata di cui all’articolo 2, comma 1, lettere da a) a c).
3. Il Presidente della Regione procede, con le stesse modalità di cui al comma 2, ai fini dell’adesione regionale alle proposte di accordo di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) e d), promosse da altre amministrazioni ovvero nei casi in cui l’iniziativa dell’accordo non compete alla Regione
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593918012041646
Art. 5 - (Accordo quadro di sviluppo territoriale)
1. L’accordo quadro di sviluppo territoriale (AQST) è volto a definire un programma condiviso di interventi funzionalmente collegati e finalizzati all’attuazione delle priorità di sviluppo all’interno dei territori provinciali o della città metropolitana di riferimento, ovvero di particolare rilievo tematico regionale, individuate dal partenariato territoriale coordinato dalla Regione, in coerenza con le politiche indicate negli strumenti di programmazione di cui all’articolo 1, comma 1, mediante:
a) il coordinamento dell’azione pubblica dei soggetti sottoscrittori;
b) il raccordo, la razionalizzazione e l’integrazione delle risorse, anche non finanziarie, rese disponibili dai soggetti di cui alla lettera a);
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593918012041647
Art. 6 - (Accordo di rilancio economico, sociale e territoriale)
1. L’accordo di rilancio economico, sociale e territoriale (AREST) è espressione del partenariato istituzionale, economico e sociale tra soggetti pubblici, imprese e reti d’impresa, associazioni, fondazioni e altri soggetti di cui al comma 4, finalizzato all’attuazione di una specifica strategia di rilancio economico o anche sociale di un territorio di riferimento concernente un ambito tematico coerente con gli obiettivi della programmazione regionale di cui all’articolo 1, comma 1.
2. La Regione, di norma una volta l’anno, avvia una manifestazione di interesse che indica i requisiti, gli obiettivi, le priorità e gli indirizzi per la presentazione delle proposte di AREST e specifica gli elementi di cui al comma 3, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi della programmazione regionale di cui al comma 1. La deliberazione della Giunta regionale relativa alla manifestazione di interesse è pubblicata sul BURL.
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593918012041648
Art. 7 - (Accordo di programma)
1. L’accordo di programma (AdP) di interesse regionale assicura il coordinamento delle attività necessarie all’attuazione di opere, interventi e programmi di intervento previsti dai piani e programmi di cui all’articolo 1, comma 1, o che concorrono alla loro attuazione.
2. Il testo dell’AdP sottoscritto contiene, almeno:
a) gli obiettivi generali dell’AdP, il piano degli interventi e delle opere, l’ambito territoriale interessato, con indicazione dell’area oggetto dell’intervento;
b) l’indicazione, nel rispetto della normativa vigente, dell’autorità procedente e dell’autorità competente in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e dell’avvenuto svolgimento delle relative procedure valutative, in caso di accordo comportante variante urbanistico-territoriale;
c) il cronoprogramma per l’attuazione degli interventi e delle opere;
d) il piano economico-finanziario, la relativa copertura finanziaria, la ripartizione degli oneri fra tutti i soggetti sottoscrittori e la stima dei costi di gestione;
e) le modalità di coinvolgimento dei soggetti privati, individuati nel rispetto della normativa statale in materia di evidenza pubblica in caso di non infungibilità del ruolo del privato;
f) le modalità di attuazione degli interventi previsti nell’AdP;
g) gli adempimenti e le responsabilità in capo ai sottoscrittori e le eventuali garanzie;
h) gli effetti derivanti dagli eventuali inadempimenti, al cui accertamento segue, ove ne ricorrano i presupposti, la diffida ad attuare quanto concordato entro un termine prefissato, decorso il quale l’AdP può prevedere interventi anche sostitutivi, con oneri a carico dell’ente responsabile del protratto inadempimento;
i) l’istituzione di un collegio di vigilanza, nonché le modalità di controllo sull’esecuzione dell’AdP, con previsione di verifiche periodiche dello stato di avanzamento dei lavori in base al cronoprogramma allegato all’AdP e agli eventuali successivi aggiornamenti;
j) le modalità per la risoluzione delle eventuali controversie in fase di attuazione dell’AdP.
3. Il procedimento di definizione dell’AdP di interesse regionale è disciplinato, in dettaglio, nel regolamento di cui all’articolo 13, fatto salvo quanto previsto dalla presente legge. La proposta regiona
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593918012041649
Art. 8 - (Accordo locale semplificato)
1. L’accordo locale semplificato (ALS), previsto in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 5, e all’articolo 5 del d.lgs. 267/2000, è finalizzato alla realizzazione di interventi e opere di valenza locale che concorrono all’attuazione delle politiche regionali previste nei piani e programmi di cui all’articolo 1, previa positiva valutazione, da parte della Regione, della sussistenza dell’interesse regionale secondo quanto stabilito nella deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 3.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora l’accordo comporti variante agli strumenti urbanistici; in tal caso, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7, ai fini della partecipazione all’AdP da parte della Regione.
3. Le amministrazioni locali, quando ricorrono le condizioni previste al comma 1, possono proporre alla Regione, in luogo della partecipazione all’AdP di cui all’articolo 7, l’adesione all’ALS mediante la presentazione della relativa proposta di ALS, redatta sulla base dello schema di cui al comma 8, lettera
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593918012041650
Art. 9 - (Sostegno agli strumenti di programmazione negoziata)
1. La Regione può contribuire al sostegno di studi propedeutici all’elaborazione e all’attuazione degli strumenti di programmazione negoziata, di cui all’articolo 2, comma 1, mediante l’erogazione di contributi o può realizzare gli stessi direttamente ovvero tramite gli enti del sistema regionale di cui all’articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n.
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593918012041651
Art. 10 - (Sottoscrizione degli accordi e inefficacia degli effetti derivanti dagli accordi approvati)
1. Salve specifiche esigenze determinate dalla complessità degli interventi oggetto di programmazione negoziata di interesse regionale, la sottoscrizione degli accordi di cui all’articolo 2, comma 1, deve essere effettuata entro il termine previsto nell’atto di promozione, che comunque non può superare due anni, stabilito in relazione alla complessità degli interventi; decorso tale termine e ferma restando la previa diffida di cui al comma 2, non è più consentita la sottoscrizione dell’accordo, salva eventuale motivata proroga dello stesso termine, derivante dalla complessità degli interventi, disposta secondo quanto specificato nel regolamento di cui all’articolo 13. Resta, in ogni caso, impregiudicata l’ap
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593918012041652
Art. 11 - (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l’attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nell’attuazione degli strumenti di programmazione negoziata di interesse regionale di cui all’articolo 2, comma 1. A tal fine, a metà legislatura e a fine legislatura la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta e descrive:
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593918012041653
Art. 12 - (Sistema informativo regionale della programmazione negoziata)
1. Al fine di supportare le scelte programmatorie regionali e assicurare la gestione dei procedimenti amministrativi di attuazione, monitoraggio e controllo degli strumenti della programmazione negoziata di interesse regionale di cui all’articolo 2, comma 1, la Regione si avvale di un apposito sistema informativo che garantisce:
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Art. 13 - (Disposizioni attuative di dettaglio)
1. La Giunta regionale specifica con regolamento:
a) gli eventuali contenuti degli accordi
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593918012041655
Art. 14 - (Abrogazioni, norme transitorie e finali)
1. Sono abrogati, fatto salvo quanto previsto al comma 3:
2. La deliberazione della Giunta regionale di cui agli articoli 3 e 8, comma 8, e il regolamento di cui all’articolo 13 sono approvati entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
3. La legge ed il regolamento di cui al comma 1 continuano ad applicarsi fino alla data di ent
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593918012041656
Art. 15 - (Norma finanziaria)
1. Alle spese di natura corrente per le misure di sostegno agli strumenti di programmazione negoziata di cui all’articolo 9, comma 1, e per le agevolazioni di natura corrente di cui all’articolo 9, comma 3, si provvede con le risorse già appostate a bilancio alla Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», Programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale che, per il triennio 2019-2021, ammontano rispettivamente a euro 44.000,00 nel 2019 e a euro 364.000,00 nel 2020.
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PREMESSA (Gli oneri di urbanizzazione; I riferimenti nel T.U. dell’edilizia e nella Legge urbanistica; Quali sono le opere di urbanizzazione) - LA DISCIPLINA NEL “VECCHIO” D. LEG.VO 163/2006 (Procedure per l’affidamento; Livello di progettazione a base di gara; Opere non realizzate a scomputo ma in base a convenzione) - LA DISCIPLINA NEL NUOVO D. LEG.VO 50/2016 (Procedure per l’affidamento; Livello di progettazione a base di gara; Decorrenza della disciplina del D. Leg.vo 50/2016) - ALTRI CASI DI OPERE PUBBLICHE REALIZZATE A SPESE DEL PRIVATO - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE OPERE (Criteri di determinazione; Variazione del valore stimato).
Sanzione amministrativa pecuniaria; art. 31, D.P.R. 06/06/2001, n. 380, comma 4-bis; L. 11/11//2014 n. 164; natura punitiva; natura ripristinatoria; giurisdizione del giudice amministrativo; legittimità dell’ordine di demolizione; atto vincolato; atto derivato; ordine di demolizione adottato in vigenza di sequestro penale; validità ed efficacia dell'ingiunzione di pagamento; legittimità dell’ordine di demolizione; principio di legalità e irretroattività delle sanzioni amministrative; L. 24/11/1981 n. 689; condizioni di efficacia; termine di prescrizione; permanenza dell'illecito.
Intesa 20/10/2016 della Conferenza unificata che reca il Regolamento edilizio tipo ai sensi del D.L. “sblocca Italia” 133/2014. Nell'articolo sono fornite indicazioni su che cosa è il Regolamento edilizio comunale, i suoi contenuti ed il procedimento di approvazione, sui contenuti del Regolamento tipo, sull'iter della sua approvazione e del successivo recepimento da parte degli enti territoriali.
Pianificazione delle attività, dimensioni, caratteristiche, ubicazione e distanze da rispettare dentro e fuori dai centri abitati, autorizzazioni (enti competenti, documentazione da produrre, tempistica per il rilascio o il diniego, durata, rinnovo e decadenza, sanzioni, obblighi del titolare, rapporto con le autorizzazioni edilizie), sanzioni.
Formazione specialistica su attività, incombenze e responsabilità del Direttore dei Lavori (DL) e delle altre figure tecniche di supporto. Disamina e approfondimenti dell'attività del Direttore dell'Esecuzione (DEC) negli appalti di servizi e forniture. Programma aggiornato al Nuovo Codice Appalti
Disamina della stesura del capitolato per l’affidamento del servizio di gestione rifiuti in conformità ai nuovi CAM rifiuti approvati con DM del 23 giugno 2022
Analisi della normativa di riferimento, con particolare focus sulla valorizzazione, ricognizione ed alienazione del patrimonio immobiliare pubblico, delle responsabilità di tipo contabile ed erariale dei soggetti coinvolti secondo gli indirizzi forniti dalla Corte dei Conti
Formazione specialistica su attività, incombenze e responsabilità del Direttore dei Lavori (DL) e delle altre figure tecniche di supporto. Disamina e approfondimenti dell'attività del Direttore dell'Esecuzione (DEC) negli appalti di servizi e forniture. Programma aggiornato al Nuovo Codice Appalti
Disamina della stesura del capitolato per l’affidamento del servizio di gestione rifiuti in conformità ai nuovi CAM rifiuti approvati con DM del 23 giugno 2022
Analisi della normativa di riferimento, con particolare focus sulla valorizzazione, ricognizione ed alienazione del patrimonio immobiliare pubblico, delle responsabilità di tipo contabile ed erariale dei soggetti coinvolti secondo gli indirizzi forniti dalla Corte dei Conti
Classificazione degli interventi edilizi - Regime degli interventi con schema e dettaglio dalla A alla Z - Varianti e cambi di destinazione d’uso - Procedimenti edilizi, segnalazioni e comunicazioni - Contributo di costruzione e opere a scomputo - Agibilità e norme igienico-sanitarie - Revoca, annullamento, rifiuto o ritardo del titolo edilizio - Casi e questioni - Modulistica e formulario
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Schema generale degli interventi da “Abbaino” a “Zanzariera” - Risoluzione di 113 “Casi e Questioni” difficili o particolari
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Formulario con atti, modelli, asseverazioni e verbali in formato editabile
6° edizione riveduta e aggiornata
La legislazione Urbanistica - La pianificazione urbanistica comunale - I piani sovracomunali - La normativa tecnica del territorio - I programmi di attuazione - La regolamentazione dell’attività edilizia - La normativa tecnica dell’edilizia - La sostenibilità
GOVERNO DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE - ATTIVITA' EDILIZIA
Edilizia, urbanistica e governo del territorio - Pianificazione urbanistica generale e attuativa - Diritti edificatori, cessione di cubatura, urbanistica negoziata - Standard urbanistici e parcheggi - Procedimenti edilizi e titoli abilitativi, edilizia libera - Agibilità e norme igienico-sanitarie - Piano casa e rigenerazione urbana
Sorgenti inquinanti e fattori di rischio per la salute - Scelte progettuali per la mitigazione delle criticità sanitarie - Valutazione dell’edificio nel suo contesto di prossimità - Criteri e strategie per il progetto di riuso e recupero edilizio - Intervento edilizio e rigenerazione dell’ambiente costruito - Relazioni tra l’edificio, il territorio e il paesaggio - Criteri ambientali minimi per l’interno, l’edificio ed il territorio
Serie COSTRUIRE SOSTENIBILE
Direttore scientifico: Alessandro Rogora
PERMESSO DI COSTRUIRE - SCIA E SCIA ALTERNATIVA - CILA E CILAS - FINE LAVORI - AGIBILITÀ
3a edizione riveduta e aggiornata
Modulistica unificata per l’edilizia - Quadro degli interventi e dei procedimenti edilizi - Attestazioni, asseverazioni e responsabilità dei tecnici - Dichiarazioni del titolare dell’intervento - Dichiarazioni del progettista e relazione tecnica di asseverazione - Quadro delle verifiche, istanze e comunicazioni non edilizie
Libro
35.00
33.25
PONI UN QUESITO
ATTENZIONE: non sarà possibile inviare poiché ha esaurito il plafond di richieste di consulenza
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