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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam.R. Lombardia 12/08/2003, n. 18
Regolam.R. Lombardia 12/08/2003, n. 18
Regolam.R. Lombardia 12/08/2003, n. 18
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[Premessa] |
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 2 - (Modalità di predisposizione ed attuazione degli strumenti)1. Gli strumenti di programmazione negoziata di cui al presente Regolamento sono predisposti ed attuati secondo le seguenti modalità: a) governance - intesa quale attività di partecipazione e negoziazione finalizzata a condividere le scelte regionali di governo e a coinvolgere nel processo decisionale gli atto |
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CAPO II - ACCORDO QUADRO DI SVILUPPO TERRITORIALE |
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Art. 3 - (Ambito di applicazione)1. Al fine di attuare gli obiettivi di governo previsti nel Programma Regionale di Sviluppo, come ann |
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Art. 4 - (Promozione dell'AQST)1. La Regione sviluppa con i soggetti di cui all'art. 3 comma 2 della Legge, mediante le sedi regionali di confronto, un'att |
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Art. 5 - (Contenuti dell'AQST)1. L'AQST in particolare: a) individua gli obiettivi di sviluppo coerenti con le indicazioni contenute nei documenti di programmazione regionale che, per rilevanza e complessità, necessitano di un approccio integrato su area vasta; b) individua i settori tematici e/o ambiti t |
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Art. 6 - (Approvazione e sottoscrizione dell'AQST)1. Lo schema di AQST, con i contenuti dell'art. 5, è approvato dagli organi competenti degli s |
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Art. 7 - (Comitato di coordinamento)1. Il Comitato di cui all'art. 4 comma 2 lett. b) è composto dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore delegato, che lo presiede, e dai rappresentanti dei soggetti di cui all'art. 3 comma 2 della Legge. Può avvalersi di una segreteria tecnica composta dai rappresentanti tecnici |
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Art. 8 - (Soggetto responsabile)1. Il soggetto responsabile dell'AQST, anche avvaIendosi della segreteria tecnica di cui all'art. 7, svolge i seguenti compiti: a) coordinare la predisposizione |
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Art. 9 - (Soggetti attuatori)1. I soggetti attuatori dei singoli interventi svolgono i seguenti compiti: |
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Art. 10 - (Monitoraggio e rimodulazione dell'AQST)1. Il soggetto attuatore assicura ai responsabili dell'AQST il flusso informativo relativo all'avanzamento finanziario, procedurale e fisico degli interventi sulla base dello stato avanzamento lavori. |
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Art. 11 - (Inadempimento e revoca)1. La mancata attuazione, verifica e monitoraggio degIi interventi per fatto imputabile al soggetto attuatore co |
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CAPO III - PROGRAMMA INTEGRATO DI SVILUPPO LOCALE |
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Art. 12 - (Ambito di applicazione)1. La Giunta regionale individua, nel Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale, le modalità e gli ambiti tematici e/o territoriali relativamente ai quali possono essere presentate le proposte di PISL, identificati anche mediante il confronto con i soggetti territoriali. |
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Art. 13 - (Attivazione del PISL)1. I soggetti di cui all'ari. 4 comma 2 della Legge, al fine di presentare alla Regione le proposte d |
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Art. 14 - (Contenuti della proposta di PISL)1. La proposta di PISL contiene il Quadro Programmatico e il Programma Operativo. 2. Il Quadro Programmatico: a) identifica un ambito territoriale di intervento coerente con eventuali programmi di sviluppo locale già definiti; b) analizza la situazione socio-economica, territoriale, insediativa ed ambientale del territorio di riferimento, fornendo una valutazione non solo dello stato esistente |
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Art. 15 - (Procedure di presentazione)1. Il soggetto responsabile di cui all'art. 14 comma 3 lett. c), invia al Presidente della Giunta e all'Assessore competente la proposta d |
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Art. 16 - (Valutazione dei PISL)1. La valutazione del PISL è svolta dal Nucleo di valutazione competente ai sensi della L. 144/99, R all'esito dell'attività istruttoria condotta dalla Direzione Generale regionale competente, anche attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro interdirezionale. 2. Ai fini della valutazione del Quadro Programmatico, sono verificati: a) l'attivit |
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Art. 17 - (Approvazione e sottoscrizione dei Programmi Integrati di Sviluppo Locale)1. La Giunta regionale approva lo schema di PISL con i contenuti di cui all'art. 14. |
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Art. 18 - (Soggetto responsabile)1. Il soggetto responsabile della gestione e della realizzazione dei PISL ha il compito di: a) coordinare la predisposizione del PISL e le procedure di adesione dei soggetti privati, garantendo la più ampia partecipazi |
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Art. 19 - (Soggetti attuatori)1. I soggetti attuatori dei singoli interventi svolgono i seguenti compiti: |
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Art. 20 - (Modalità di partecipazione finanziaria della Regione)1. Il Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale individua, in attuazione dell'art. 4 comma 7 della Legge, le modalità di reperimento delle risorse regionali anche mediante l'attribuzione del carattere di priorità agli interventi compresi in PISL, a valere sulle leggi regionali di spesa. |
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Art. 21 - (Monitoraggio e rimodulazione dei PISL)1. Il responsabile del PISL assicura il flusso informativo relativo all'avanzamento finanziario, procedurale e fisico degli interventi mediante una relazione semestrale di verifica e monitoraggio inviata alla Direzione Generale regionale competente concernente lo stato di avanzamento finanziario e procedurale degli interventi, sulla base dello |
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Art. 22 - (Inadempimento e revoca)1. La mancata attuazione, verifica e monitoraggio degli interventi per fatto imputabile al soggetto attuatore costituisce fatti |
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Art. 23 - (Ulteriori disposizioni)1. Al fine di garantire coerenza e continuità alle scelte programmatiche di sviluppo locale già adottate. sono considerati conformi ai criteri fissati dal presente Regolamento all'art. 14: |
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CAPO IV - CONTRATTO DI RECUPERO PRODUTTIVO |
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Art. 24 - (Ambito di applicazione)1. Ai sensi dell'art. 5 comma 1 della Legge, si intendono di rilevante impatto sociale nell'ambito re |
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Art. 25 - (Attivazione del CRP)1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge, le amministrazioni comunali nel cui territorio è localizzata l'azienda oggetto di dismissione, d'intesa con le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, possono promuovere l'attivazione di un CRP trasmettendo al Presidente della Regione una comunicazione |
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Art. 26 - (Contenuti della proposta di CRP)1. La proposta di CRP, predisposta dal soggetto responsabile d'intesa con i soggetti di cui all'art. 5 comma 1 della Legge deve contenere: a) l'identificazione dell'ambito territoriale d'intervento; |
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Art. 27 - (Valutazione del CRP)1. La valutazione della proposta di CRP è svolta da un Nucleo di valutazione interdirezionale, integrato dall'Agenzia Regionale per il Lavoro, costituito e coordinato dalla Direzione Generale regionale competente come individuata ai sensi dell'art. 25 comma 4. 2. Ai fini della valutazione della coerenza programmatica e della fattibilità del progetto di investimento, sono considerati i requisiti di ammissi |
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Art. 28 - (Approvazione del CRP)1. Il CRP è approvato con provvedimento della Giunta regionale ed è adottato, successiv |
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Art. 29 - (Soggetto responsabile)1. Il soggetto responsabile ha il compito di: a) coordinare la predisposizione della proposta di CRP, |
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Art. 30 - (Soggetti attuatori)1. I soggetti attuatori dei singoli interventi svolgono i seguenti compiti: |
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Art. 31 - (Tipologia di aiuto)1. Nell'ambito del CRP, la Regione può concedere contributi a fondo perduto finalizzati a sostegno di: a) investimenti infrastrutturali tesi a riqualificare l'area colpita dall'evento di dismissione. Tali investimenti devono mantenere la propria natura di pubblica infrastruttura |
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Art. 32 - (Procedure di erogazione)1. La Regione trasferisce al soggetto responsabile le risorse necessarie per i singoli CRP, in quote |
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Art. 33 - (Monitoraggio e rimodulazione)1. Il soggetto responsabile del CRP predispone semestralmente una relazione analitico-descrittiva di verifica e monitoraggio, sulla base dei dati di aggiornamento e delle relazioni predisposte dai singoli attuatori degli interventi, da inviare alla Direzione Generale regionale competente, concernente: |
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Art. 34 - (Inadempimento e revoca)1. La mancata attuazione, verifica e monitoraggio degli interventi per fatto imputabile al soggetto responsabile del CRP e/o al soggetto attuatore costituisce fattispecie di inadempimento; 2. Nell'ipotesi accertata di cui al comma 1, il soggetto responsab |
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