1. La Regione promuove gli accordi di programma per assicurare il coordinamento delle attività necessarie all'attuazione di opere, interventi e programmi di intervento di interesse regionale previsti dal programma regionale di sviluppo e dai suoi aggiornamenti annuali, dagli altri piani e programmi regionali di settore e che richiedono l'azione integrata e coordinata di enti locali o comunque di amministrazioni, soggetti pubblici, società a maggioranza pubblica che gestiscono pubblici servizi.
2. Il Presidente, di concerto con l'assessore competente per materia, promuove, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, quando ricorrono le condizioni previste dal comma 1, l'accordo di programma mediante la presentazione della relativa proposta di deliberazione alla Giunta regionale. La proposta:
a) indica le opere, i programmi, gli interventi, gli obiettivi generali degli stessi e l'ambito territoriale;
a bis) indica, nel rispetto della normativa vigente, l’autorità procedente e l’autorità competente in materia di valutazione ambientale strategica; N6
b) individua i soggetti di cui al comma 1 dei quali sia prevista l'azione integrata;
c) fissa il termine entro il quale deve essere definito l'accordo di programma.
c bis) reca, in allegato, l’area oggetto dell’intervento nel caso in cui l’accordo di programma comporti variante urbanistico/territoriale. N6
3. La proposta approvata dalla Giunta regionale è trasmessa al Consiglio regionale ed è pubblicata sul BURL per consentire a qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati di presentare eventuali osservazioni o proposte. Successivamente all'approvazione della proposta da parte della Giunta regionale, il Presidente della Giunta stessa o l'assessore competente per materia, se delegato, provvede ad avviare la procedura, convocando i rappresentanti delle amministrazioni, dei soggetti e degli enti interessati al fine di costituire il comitato di cui al comma 5.
4. Al fine di garantire un più celere ed efficace conseguimento dell'interesse pubblico, i soggetti privati possono presentare al comitato di cui al comma 5 istanza di adesione all'accordo corredata da una proposta che specifica gli impegni da essa derivanti. Il comitato, avvalendosi della segreteria tecnica di cui al comma 6, lettera d), può accogliere l'istanza, richiedendo, se necessario, idonee garanzie.