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L.R. Lombardia 14/03/2003, n. 2

Programmazione negoziata regionale.
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Art. 1 (Finalità)

1. La presente legge disciplina gli strumenti della programmazione negoziata regional

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Art. 2 (Strumenti della programmazione negoziata)

1. Sono strumenti della programmazione negoziata regionale:

a)

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Art. 3 (Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale)

1. L'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) è finalizzato a definire un programma condiviso di interventi per l'attuazione delle politiche regionali, mediante:

a) il coordinamento dell'azione pubblica dei diversi livelli istituzionali coinvolti;

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Art. 4 (Programma Integrato di Sviluppo Locale)

1. Il Programma Integrato di Sviluppo Locale (PISL) è espressione del partenariato istituzionale, economico e sociale fra soggetti pubblici, privati e organismi del terzo settore, che concordano uno o più obiettivi di sviluppo locale di una determinata area omogenea, in coerenza con la programmazione regionale.

2. Il PISL, proposto alla Regione da province, comunità montane, comuni o forme associative tra autonomie locali e camere di commercio, concerne l'attuazione di un programma di azioni ed interventi sulla base di obiettivi condivisi di svi

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Art. 5 (Contratto di Recupero Produttivo)

1. Il contratto di recupero produttivo è l'accordo tra Regione, autonomie locali e funzionali, imprese singole o associate, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro ed altri soggetti pubblici e privati, per la realizzazione di progetti di recupero produttivo di rilevante impatto sociale nell'ambito regionale, in relazione al numero dei lavoratori coinvolti. Il contratto di recupero produttivo può essere promosso dalle amministrazioni comunali interessate d'intesa con le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, e può es

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Art. 6 (Accordo di programma)

1. La Regione promuove gli accordi di programma per assicurare il coordinamento delle attività necessarie all'attuazione di opere, interventi e programmi di intervento di interesse regionale previsti dal programma regionale di sviluppo e dai suoi aggiornamenti annuali, dagli altri piani e programmi regionali di settore e che richiedono l'azione integrata e coordinata di enti locali o comunque di amministrazioni, soggetti pubblici, società a maggioranza pubblica che gestiscono pubblici servizi.

2. Il Presidente, di concerto con l'assessore competente per materia, promuove, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, quando ricorrono le condizioni previste dal comma 1, l'accordo di programma mediante la presentazione della relativa proposta di deliberazione alla Giunta regionale. La proposta:

a) indica le opere, i programmi, gli interventi, gli obiettivi generali degli stessi e l'ambito territoriale;

a bis) indica, nel rispetto della normativa vigente, l’autorità procedente e l’autorità competente in materia di valutazione ambientale strategica; N6

b) individua i soggetti di cui al comma 1 dei quali sia prevista l'azione integrata;

c) fissa il termine entro il quale deve essere definito l'accordo di programma.

c bis) reca, in allegato, l’area oggetto dell’intervento nel caso in cui l’accordo di programma comporti variante urbanistico/territoriale. N6

3. La proposta approvata dalla Giunta regionale è trasmessa al Consiglio regionale ed è pubblicata sul BURL per consentire a qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati di presentare eventuali osservazioni o proposte. Successivamente all'approvazione della proposta da parte della Giunta regionale, il Presidente della Giunta stessa o l'assessore competente per materia, se delegato, provvede ad avviare la procedura, convocando i rappresentanti delle amministrazioni, dei soggetti e degli enti interessati al fine di costituire il comitato di cui al comma 5.

4. Al fine di garantire un più celere ed efficace conseguimento dell'interesse pubblico, i soggetti privati possono presentare al comitato di cui al comma 5 istanza di adesione all'accordo corredata da una proposta che specifica gli impegni da essa derivanti. Il comitato, avvalendosi della segreteria tecnica di cui al comma 6, lettera d), può accogliere l'istanza, richiedendo, se necessario, idonee garanzie.

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Art. 6 bis - (Sostegno agli strumenti di programmazione negoziata)

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Art. 7 (Norme finali e abrogazioni)

1. "Con uno o più regolamenti, adottati secondo le competenze stabilite dallo Statuto, sono definite" N1 le modalità

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Art. 8 (Norma finanziaria)

1. Alle spese per la concessione dei contributi del fondo per gli studi preliminari agli accordi di programma di cui all'articolo 6, comma 13 si provvede, per l'anno 2003 e seguenti, con le risorse appositamente stanziate all'UPB 1.1.2.1.2.3 "Partenariato economico sociale e partenariato territoriale - Integrazione degli strumenti di programmazion

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