Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Calabria 29/11/2019, n. 48
L. R. Calabria 29/11/2019, n. 48
L. R. Calabria 29/11/2019, n. 48
L. R. Calabria 29/11/2019, n. 48
- L.R. 22/04/2024, n. 17
- L.R. 07/08/2023, n. 38
- L.R. 30/11/2022, n. 40
- L.R. 02/07/2020, n. 14
- L.R. 05/12/2019, n. 53
Scarica il pdf completo | |
---|---|
TITOLO I - Finalità e definizioni |
|
Art. 1 - Finalità, princìpi e ambito di applicazione1. La Regione Calabria assicura la dignità delle scelte personali in materia di disposizione del proprio corpo nell'evenienza del decesso, in un quadro di rispetto delle idee, delle convinzioni e dei sistemi valoriali. 2. La prese |
|
Art. 1-bis - Definizioni1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni: a) per “salma” si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattro ore dalla constatazione di decesso indipendentemente dall’avvenuto accertamento di morte; b) per “cadavere” si intende la salma, dopo le ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o dall’accertamento della morte ai sensi di quanto previsto dalla legislazione vigente; c) per “resto mortale” o “indecomposto” si definisce il risultato della incompleta mineralizzazione di un cadavere inumato o tumulato dopo il periodo di custodia cimiteriale disposto dalle norme; d) per “attività di polizia mortuaria” si intendono le attività di autorizzazione, di vigilanza e di controllo da parte degli enti individuati dalla presente legge; e) per “servizi funebri” si intendono le attività imprenditoriali svolte congiuntamente nel rispetto delle ineludibili esigenze di sanità, di ord |
|
Art. 2 - Definizioni |
|
TITOLO II - Competenze e attribuzioni |
|
Art. 4 - Compiti e attribuzioni dei Comuni1. Il Comune assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri Comuni, di cimiteri e di crematori e in particolare: a) rilascia le autorizza |
|
Art. 5 - Riordino territoriale1. L'esercizio dell'attività funebre è sottoposto al riordino territoriale al fine di assicurare le migliori funzionalità e produttività dei serviz |
|
TITOLO III - Disciplina dell'attività funebre |
|
Art. 6 - Attività funebre1. L'attività funebre costituisce attività imprenditoriale e comprende e assicura l'esercizio in forma congiunta dei seguenti servizi: a) disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti al decesso e all'organizzazione delle onoranze funebri; b) vendita di casse e di altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) preparazione del defunto, sua vestizione e confezionamento del feretro; d) trasferimento durante il periodo di osservazione e di trasporto funebre; e) recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da lu |
|
Art. 7 - Impresa funebre1. I servizi funebri sono attività imprenditoriali e sono erogati secondo princìpi di concorrenza nel mercato e con modalità che difendono l'effettiva libertà di scelta delle famiglie colpite da un lutto. 2. I servizi funebri sono erogati da soggetti che, essendo in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge, nonché di risorse umane, strumentali e finanziarie idonee e adeguate, sono titolari dell'apposita c |
|
Art. 8 - Requisiti dell’impresa funebre e dei soggetti a essa collegati1. Lo svolgimento dell’attività funebre è subordinato alla presentazione di SCIA al comune ove l’impresa ha sede legale, operativa o secondaria, e il suo esercizio è subordinato alla sussistenza e alla permanenza dei seguenti requisiti: a) una sede idonea e adeguata alla trattazione degli affari, comprendente un ufficio e una sala di esposizione per gli articoli funebri, diversi dalle altre attività svolte con la stessa partita Iva. Presso ogni sede commerciale delle imprese esercenti l’attività funebre è esposto il prezziario di tutte le forniture e prestazioni rese e lo stesso è esibito a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre; b) un’autofunebre, con relativa idoneità sanitaria, di proprietà o in leasing, adibito al trasporto di salme e di cadaveri, e un’autorimessa, avent |
|
Art. 8-bis - Centro servizi, consorzio e società consortile1. N27 2. Il centro servizi, i consorzi e le società consortili operanti nel settore funebre debbono essere titolari di autorizzazione all’attività funebre ai sensi dell’articolo 8 e devono possedere direttamente in via continuativa, funzionale e autonoma, ovvero senza il ricorso ad altri soggetti, i seguenti requisiti tecnico organizzativi minimi da dichiarare in SCIA: a) entro i primi 15 contratti per il centro servizi, ovvero entro i primi 15 soci e consorzia |
|
Art. 9 - Requisiti del personale dell'impresa funebre e dei soggetti a essa collegati1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti professionali sono d'obbligo per le imprese presenti sul territorio della Regione. N15 2. I direttori tecnici/addetti alla trattazione degli affari e il personale necroforo di cui agli articoli 8 e 8-bis, con comprovata esperienza lavorativa, superiore a cinque anni, effettuano metà delle ore stabilite dalla Giunta regionale per ogni figura professionale ricoperta; coloro con meno di cinque anni di esperienza lavorativa certificata seguono l'orario pieno delle ore stabilite. In attesa dei regolamenti di attuazione sulla formazione professionale, che indicano le ore e le materie trattate, le imprese funebri possono continuare a svolgere l'attività funebre provvedendo |
|
Art. 10 - Accertamento dei requisiti1. L'accertamento dei requisiti per l'esercizio delle attività funebri è effettuato dai Comuni esercitando le funzioni a essi attribuite dalla present |
|
Art. 11 - Mandato1. Il Comune, avvalendosi delle ASP per gli aspetti igienico-sanitari, vigila e controlla lo svolgimento delle attività funebri al fine di garantire agli utenti il diritto di scegliere liberamente l'impresa funebre di cui avvalersi, senza intervenire direttamente sulla domanda e sull'offerta dei servizi nonché sulla definizione delle tariffe, a esclusione delle seguenti prestazioni a carico della stessa amministrazione comunale: |
|
Art. 12 - Trasporti funebri1. Costituisce trasporto di salma il trasferimento del defunto, eseguito in modo da non impedire eventuali manifestazioni di vita, dal luogo del decesso ai locali di osservazione quali l'abitazione del defunto o di un avente titolo, servizio mortuario sanitario, il deposito di osservazione comunale, l'obitorio, la casa funeraria entro ventiquattro ore dalla morte, indipendentemente dalla circostanza che sia o non sia intervenuto l'accertamento della morte, con la certificazione cui al comma 10, nel rispetto delle norme sanitarie e su tutto il territorio regionale. Per il tributo di speciali onoranze possono essere eccezionalmente individuati altri luoghi previo singola autorizzazione del sindaco e con il rilascio dell'autorizzazione al trasporto come prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria). 2. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del defunto dal luogo ove questo è stato sigillato al luogo di destinazione, sia esso un cimitero, un crematorio o un luogo di onoranze, previamente autorizzato dal Comune. 3. Il trasporto di salma o di cadavere previamente identificato a cura dell'addetto al trasporto è riservato ai soggetti titolati alla sua esecuzione ed è effettuato con un'auto funebre e da personale numericamente sufficiente, in conformità alle normative vigenti in materia di igiene e di sanità pubblica, di servizi funebri, di tutela della salute e di sicurezza dei lavoratori. 4. L'addetto al trasporto di cadavere, in qualità di incaricato di pubblico servi |
|
Art. 13 - Case funerarie o depositi di osservazioni e servizi mortuari1. La realizzazione e l'esercizio di una casa funeraria o deposito d'osservazione, all'interno della quale possono essere presenti anche una o più sale destinate alla custodia e all'esposizione dei defunti, nonché alla celebrazione e al commiato, sono consentite ai soggetti esercenti l'attività funebre in possesso diretto dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, previa SCIA. N19 2. L'accesso a una casa funeraria avviene su richiesta del familiare del defunto o di un altro soggetto avente titolo. 3. Per l'esercizio delle attività, le dotazioni strutturali e impiantistiche della casa funeraria sono conformi alle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, come specificate nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, integrate da quanto previsto dalla presente legge. |
|
Art. 13-bis - Requisiti strutturali delle case funerarie |
|
Art. 13-ter - (Aspetti logistici e requisiti tecnico- strutturali delle sale del commiato esterne ai cimi-teri e ai crematori)1. La realizzazione e l’esercizio di una sala del commiato esterna ai cimiteri e ai forni crematori, ove è permessa esclusivamente la celebrazione dei riti e la sosta dei feretri chiusi, è consentita ai soggetti esercenti l'attività funebre previa SCIA. 2. La |
|
Art. 14 - Attività collaterali e integrative1. Le imprese funebri, qualora effettuino altre prestazioni di servizio o cessione di beni rispetto a quelle definite dal presente titolo, possiedono i |
|
Art. 15 - Vigilanza e sanzioni1. I Comuni e le ASP vigilano e controllano l'osservanza delle norme per le attività funebri nel territorio di riferimento. 2. Gli oneri per la vigilanza e per il controllo sono coperti da risorse proprie dei Comuni e delle ASP e dai proventi derivanti dall |
|
TITOLO IV - Disciplina della cremazione |
|
Art. 16 - Disposizioni concernenti l'affidamento, la custodia e la dispersione delle ceneri |
|
Art. 16-bis - Cremazione1. La cremazione è la pratica funeraria attraverso la quale il cadavere o i resti mortali, mediante il processo di combustione, vengono trasformati in ceneri. 2. L’elemento centrale del processo di cremazione è il forno crematorio. 3. Ogni salma, all’interno della propria bara, è immessa singo |
|
Art. 16-ter - (Autorizzazione alla cremazione)1. L’autorizzazione |
|
Art. 16-quater - (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri)1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono conservate in apposita urna cineraria sigillata ermeticamente contenente l’indicazione dei dati anagrafici del defunto. 2. La volontà in merito all’affidamento delle proprie ceneri per la conservazione o la dispersione è espressa tramite una delle modalità previste dall’articolo 3 della legge 130/2001. 3. La consegna dell’u |
|
Art. 16-quinquies - (Disposizioni relative alla tumulazione con gli animali d’affezione)1. In presenza di volontà espressa dal defunto o dagli eredi è possibile tumulare, previa cremazione, le ceneri degli animali di affezione, riposte in un’urna separ |
|
Art. 16-sexies - (Programmazione regionale)1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni consiliari competenti, tenendo conto della distribuzione della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta cr |
|
Art. 16-septies - (Informazione ai cittadini)1. La Regione Calabr |
|
TITOLO V - Disposizioni di adeguamento e finali |
|
Art. 17 - Disposizioni di adeguamento1. La Regione comunica ai Comuni la pubblicazione telematica della presente legge e definisce le linee di indirizzo cui essi si attengono per il recepimento della stessa nonché per adeguare le norme regolamentari eventualmente emanate nelle materie oggetto della medesima legge, abrogando quelle incompatibili entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul BURC. 2. Con apposito regolamento sono definite le norme di attuazione su: a) locali di osservazione e obitori, presenza territoriale di celle refrigerate o di camere refrigerate; b) N22 |
|
Art. 18 - Clausola di invarianza finanziaria1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. |
|
Art. 19 - Entrata in vigore |
|
Certificato A.1: Certificazione medica per il trasporto salma |
|
Modello B.8: Verbale di dispersione delle ceneriParte di provvedimento in formato grafico |
Dalla redazione
- Urbanistica
- Pianificazione del territorio
- Distanze tra le costruzioni
Distanze legali tra le costruzioni, fasce di rispetto e vincoli di inedificabilità
- Redazione Legislazione Tecnica
- Studio Groenlandia
- Urbanistica
- Pianificazione del territorio
- Appalti e contratti pubblici
La realizzazione delle opere di urbanizzazione nel D. Leg.vo 50/2016
- Dino de Paolis
- Edilizia e immobili
- Abusi e reati edilizi - Condono e sanatoria
- Urbanistica
Ingiunzione di pagamento per inottemperanza all'ordine di demolizione
- Giulio Tomasi
- Urbanistica
- Edilizia e immobili
- Standards
- Pianificazione del territorio
Regolamento edilizio comunale tipo: contenuti, valenza, iter di approvazione
- Redazione Legislazione Tecnica
- Strade
- Strade, ferrovie, aeroporti e porti
- Urbanistica
- Norme tecniche
- Infrastrutture e opere pubbliche
- Pianificazione del territorio
L’installazione di impianti pubblicitari stradali
- Alfonso Mancini
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
18/11/2024
- Delega di firma non di funzioni da Italia Oggi Sette
- L'usufrutto su nuova abitazione non salva i benefici prima casa da Italia Oggi Sette
- Bonus riacquisto con limitazioni da Italia Oggi Sette
- L'agevolazione può essere utilizzata con diverse opzioni da Italia Oggi Sette
- Irregolarità, si gioca d’anticipo da Italia Oggi Sette
- Appalto lumaca ma senza colpa da Italia Oggi Sette